La Cassazione chiarisce sul Saluto Romano: Sentenza n. 19342/2025 e Reato di Apologia Fascista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19342, depositata il 23 maggio 2025, ha fornito un'importante interpretazione sulla configurabilità del reato di apologia fascista. La pronuncia, presieduta dal Dott. G. R. e relata dalla Dott.ssa P. M., si concentra sull'esecuzione del "saluto romano" e della "chiamata del presente" durante pubbliche manifestazioni, riaffermando la tutela dei valori costituzionali contro la rievocazione di ideologie totalitarie. Una decisione cruciale per comprendere i limiti della libertà di espressione e la salvaguardia della dignità e dell'uguaglianza.

Il Contesto Normativo: Art. 2, comma 1, D.L. 122/1993

La sentenza si inserisce nell'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205. Questa norma contrasta manifestazioni che, richiamandosi al disciolto partito fascista, promuovano idee discriminatorie, razziste e antidemocratiche. L'ordinamento italiano, fondato su democrazia e uguaglianza, mira a prevenire la riemersione di ideologie che hanno storicamente minato i diritti fondamentali. La Cassazione rafforza la protezione dell'ordine democratico e dei diritti inviolabili della persona.

La Massima e il Reato di Pericolo Presunto

Il fulcro della decisione è racchiuso nella seguente massima:

Commette il reato di cui all'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, colui che, partecipando ad una pubblica manifestazione sotto le insegne di un gruppo organizzato che si riporta esplicitamente al partito fascista e ne propugna le idee discriminatorie, razziste e antidemocratiche, esponga striscioni inneggianti a B. M. e risponda con il "saluto romano" alla "chiamata del presente". (In motivazione la Corte ha chiarito che quello in oggetto è reato di pericolo presunto, posto a tutela dei beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone, e della solidarietà politica, economica e sociale).

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato C. P.M., confermando la condanna della Corte d'Appello di Milano. Il reato è qualificato come di "pericolo presunto". Non è necessaria la prova di un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista o di un'incitazione effettiva alla violenza. La semplice partecipazione a una manifestazione con simboli e gesti evocativi del fascismo (come il "saluto romano" e la "chiamata del presente"), in un contesto di gruppo organizzato che propugna idee discriminatorie, è sufficiente. La legge presume tale condotta intrinsecamente pericolosa per la dignità, l'uguaglianza e la solidarietà, valori fondamentali della nostra democrazia. L'interpretazione si allinea con precedenti importanti, come le Sezioni Unite n. 16153 del 2024.

Libertà di Espressione e Valori Democratici

La sentenza delimita i confini tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e tutela dell'ordine democratico. Il "saluto romano" e la "chiamata del presente", se inseriti in un contesto di rievocazione fascista e propaganda di idee discriminatorie, non sono mere espressioni, ma atti idonei a veicolare un'ideologia contraria ai principi democratici e ai diritti umani. La giurisprudenza bilancia questi diritti, stabilendo che la libertà di espressione non può tradursi in incitamento all'odio, alla discriminazione o alla violenza, come previsto anche dall'art. 604-bis c.p. Questo equilibrio è essenziale per la preservazione della Repubblica.

  • Contesto Rilevante: Il significato del gesto dipende dal contesto.
  • Pericolo Presunto: La lesività è intrinseca alla condotta.
  • Valori Protetti: Dignità, uguaglianza, solidarietà.
  • Norme Riferimento: D.L. 122/1993 art. 2 comma 1, Art. 604-bis c.p., Costituzione.

Conclusioni: La Tutela dei Fondamenti Costituzionali

La sentenza n. 19342 del 2025 della Cassazione rafforza la giurisprudenza in materia di apologia fascista. Ribadendo la natura di reato di pericolo presunto per condotte che richiamano l'ideologia fascista, la Suprema Corte riafferma l'impegno dello Stato nella protezione dei valori democratici e costituzionali. Questa decisione non limita la libertà di espressione, ma ne definisce i confini laddove essa offenda la dignità umana e i principi di uguaglianza e solidarietà. Un chiaro monito contro ogni rievocazione di ideologie totalitarie, a salvaguardia della nostra Repubblica.

Studio Legale Bianucci