La cooperazione giudiziaria internazionale rappresenta una colonna portante per la lotta alla criminalità transnazionale. Tuttavia, essa solleva spesso questioni complesse, soprattutto quando si confrontano ordinamenti giuridici diversi. Uno degli aspetti più dibattuti riguarda l'estradizione e, in particolare, la valutazione della prescrizione del reato da parte dello Stato a cui viene richiesta la consegna di un individuo. Su questo punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza di grande rilevanza, la n. 19473 del 09/04/2025, offrendo chiarimenti essenziali sui limiti dei poteri dello Stato richiesto.
L'estradizione è un meccanismo attraverso il quale uno Stato consegna a un altro Stato un individuo accusato o condannato per un reato, affinché venga sottoposto a giudizio o sconti la pena. È regolata da trattati internazionali e da norme interne, come l'articolo 705 del Codice di Procedura Penale italiano. Tra i motivi che possono giustificare il rifiuto dell'estradizione, la prescrizione del reato riveste un ruolo fondamentale. Ma a chi spetta stabilire se il reato si è prescritto? È lo Stato richiedente, che ha formulato la domanda di estradizione, o lo Stato richiesto, che deve decidere sulla consegna, a dover effettuare tale verifica?
La questione non è di poco conto. Implica un delicato bilanciamento tra la sovranità dello Stato richiesto e la necessità di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria, rispettando al contempo le specificità dell'ordinamento giuridico dello Stato richiedente. La sentenza in esame, che ha visto come imputato R. I. Y., rigettando il ricorso contro una decisione della Corte d'Appello di Salerno, si è inserita proprio in questo dibattito.
In tema di estradizione per l'estero, non spetta allo Stato richiesto, in base alle prassi internazionali connesse all'applicazione dei trattati che prevedono la prescrizione del reato quale motivo di rifiuto della consegna, stabilire autonomamente la maturazione del termine prescrizionale, trattandosi di verifica che può implicare complesse valutazioni giuridiche riservate allo Stato richiedente, il quale, se sollecitato, può fornire indicazioni utili al riguardo, che lo Stato richiesto non ha facoltà di sindacare. (Fattispecie in tema di domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America).
Questa massima cristallizza un principio cardine: lo Stato a cui viene rivolta la richiesta di estradizione non può sostituirsi allo Stato richiedente nell'accertamento dell'avvenuta prescrizione del reato. La ragione è chiara: la prescrizione è un istituto giuridico che può variare notevolmente da un ordinamento all'altro, sia per quanto riguarda i termini sia per le cause di interruzione o sospensione. Effettuare tale valutazione richiederebbe allo Stato richiesto di applicare leggi straniere, un compito che, oltre a essere intrinsecamente complesso, potrebbe ledere la sovranità e la competenza esclusiva dello Stato che ha avviato il procedimento penale. La Corte ha quindi sottolineato che tale verifica è una prerogativa dello Stato richiedente, il quale, se interpellato, può fornire le indicazioni necessarie, senza che lo Stato richiesto abbia la facoltà di sindacarle nel merito.
La decisione della Cassazione, con Presidente D. A. G. ed Estensore G. M. S., ribadisce l'importanza del principio di fiducia reciproca tra gli Stati nell'ambito della cooperazione giudiziaria. Questo approccio è fondamentale per evitare che le richieste di estradizione si trasformino in un'occasione per riesaminare il merito delle questioni giuridiche dello Stato richiedente. La sentenza, che ha riguardato una domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America, evidenzia che il ruolo dello Stato richiesto è principalmente quello di verificare la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dai trattati e dalle leggi interne, ma non di sovrapporsi alla valutazione di aspetti procedurali e sostanziali di esclusiva competenza dell'altro ordinamento.
La sentenza n. 19473 del 2025 della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento autorevole e necessario in materia di estradizione. Stabilendo che lo Stato richiesto non può autonomamente determinare la prescrizione del reato, la Suprema Corte rafforza il principio di fiducia reciproca e il rispetto delle competenze giurisdizionali tra Stati. Questa pronuncia contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini della cooperazione giudiziaria internazionale, garantendo che l'estradizione possa svolgersi in modo più fluido ed efficiente, pur nel pieno rispetto delle garanzie legali e delle specificità di ciascun ordinamento. Per gli operatori del diritto, questa sentenza rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per interpretare correttamente le dinamiche complesse che caratterizzano i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.