Con la pronuncia n. 15755 depositata il 22 aprile 2025, la Corte di cassazione interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà personale dello straniero irregolare. Il caso trae origine da un decreto di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di pace di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, poi impugnato in Cassazione dopo che il decreto prefettizio di espulsione era stato annullato in sede giurisdizionale. La Suprema Corte annulla senza rinvio il provvedimento restrittivo per sopravvenuta carenza di base legale.
La disciplina del trattenimento amministrativo è stata recentemente modificata dal d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, convertito nella l. 187/2024. Il testo ha esteso i casi e la durata massima del trattenimento, suscitando interrogativi di compatibilità con l’art. 13 Cost. e con l’art. 5 CEDU. Nonostante l’ampliamento dei poteri prefettizi, rimane ferma la finalità meramente esecutiva della misura: assicurare l’allontanamento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto nelle more del ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento adottato dal giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'annullamento senza rinvio anche di quest'ultimo provvedimento per sopravvenuta mancanza di base legale, posto che la misura del trattenimento è sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento.
Commento: la Corte ribadisce che la libertà personale può essere compressa solo se strettamente necessario all’esecuzione di un provvedimento valido. Quando il provvedimento di espulsione viene meno, il trattenimento perde la sua ragion d’essere e diventa illegittimo. Il principio, in linea con l’art. 5 CEDU, rafforza il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive e impone alla Pubblica Amministrazione di vigilare costantemente sulla persistenza dei presupposti.
La sentenza offre spunti strategici per chi tutela i diritti degli stranieri:
Non è la prima volta che la Cassazione afferma la natura ancillare del trattenimento: già le sentenze n. 9556/2025 e n. 2967/2025 – richiamate dalla stessa Corte – avevano delineato il medesimo principio. Tuttavia, la decisione odierna consolida l’orientamento nella cornice del nuovo d.l. 145/2024, ostacolando interpretazioni estensive che potrebbero creare «trattenimenti senza causa».
La sentenza 15755/2025 rappresenta un importante baluardo a tutela della libertà personale degli stranieri, ponendo un argine alle derive di un sistema che rischia di cronicizzare la detenzione amministrativa. Per gli operatori del diritto si tratta di un precedente autorevole cui fare riferimento nelle aule di tribunale e nelle trattative con l’autorità amministrativa, nella prospettiva di un bilanciamento effettivo tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali.