L’ordinanza della Prima Sezione penale n. 15751 del 22 aprile 2025 interviene su un tema di stringente attualità: la tutela giurisdizionale degli stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) a seguito del d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024. La Corte di cassazione, annullando con rinvio la decisione del Giudice di pace di Trapani, riconosce la piena legittimità della nomina del difensore effettuata da un prossimo congiunto della persona ristretta. Un passaggio che rafforza il diritto di difesa in procedimenti caratterizzati da termini di impugnazione estremamente brevi.
Il novellato art. 14, co. 6, d.lgs. 286/1998 prevede un giudizio di legittimità avanti alla Cassazione avverso le convalide del trattenimento amministrativo. Sebbene la materia sia formalmente «amministrativa», il legislatore ha modellato il rito su principi penal-procedurali, con termini ridottissimi per ricorrere. Da qui la necessità di garantire un accesso effettivo alla difesa anche a chi, trovandosi di fatto in stato di restrizione, ha difficoltà a conferire il mandato de visu.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi del novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è rituale la nomina difensiva effettuata da un prossimo congiunto della persona trattenuta presso un centro di permanenza per i rimpatri, sussistendo il medesimo presupposto sostanziale – lo stato di privazione della libertà personale dell'interessato – delle situazioni indicate dall'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., ed attesa la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nei ristretti termini di impugnazione.
Commento: la Corte estende in via analogica l’istituto previsto per l’imputato detenuto ai ricorsi in materia di immigrazione, rimarcando come la compressione della libertà personale imponga garanzie difensive equivalenti. La nomina familiare diventa quindi uno strumento essenziale per evitare che la ristrettezza dei tempi renda inutile il controllo del giudice di legittimità.
Richiamando precedenti nn. 9556/2025 e 16140/2023, la Cassazione sottolinea la natura «sostanzialmente detentiva» del trattenimento, che giustifica l’applicazione delle medesime garanzie previste in ambito penale. L’annullamento con rinvio invita il giudice di merito a riesaminare l’ammissibilità del ricorso, stavolta tenendo ferma la validità del mandato rilasciato da un familiare.
La decisione offre indicazioni operative utili:
In prospettiva, la prassi delineata dalla sentenza potrebbe incidere sulle garanzie offerte dalla Direttiva 2013/33/UE (accoglienza dei richiedenti asilo) e dagli artt. 6 e 13 CEDU, che impongono un diritto effettivo a un rimedio giurisdizionale.
La pronuncia n. 15751/2025 segna un passo avanti nella protezione dei diritti fondamentali dei migranti, recependo le istanze di effettività della difesa provenienti dalla giurisprudenza europea. Estendendo la possibilità di nomina del difensore ai familiari, la Cassazione evita che i rigidi termini di impugnazione svuotino di contenuto il controllo giudiziario sul trattenimento. Gli operatori del diritto sono chiamati a valorizzare tale apertura per garantire un’assistenza tempestiva e qualificata alle persone trattenute.