Nell'era della creator economy, la fine di un matrimonio non comporta più soltanto la divisione della casa coniugale o del conto in banca, ma investe sempre più spesso beni immateriali di enorme valore economico: i profili social e i canali video. Quando una coppia costruisce insieme un seguito online, trasformando la propria vita o una passione comune in un'attività redditizia, la separazione solleva questioni giuridiche complesse. In qualità di avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, l'Avv. Marco Bianucci affronta quotidianamente le sfide legate alla titolarità, alla gestione e alla ripartizione dei proventi derivanti da account Instagram, TikTok o canali YouTube co-gestiti.
La questione centrale riguarda la natura giuridica dell'account: è un bene personale o un'azienda coniugale? Se i profili generano reddito attraverso sponsorizzazioni, advertising o vendita di prodotti, essi rientrano a pieno titolo nel patrimonio da dividere. La mancanza di una normativa specifica e aggiornata richiede una strategia legale sartoriale, capace di applicare i principi del diritto civile e del diritto d'autore alle nuove realtà digitali, per evitare che il conflitto personale distrugga il valore economico costruito nel tempo.
In Italia, la legge non prevede ancora una disciplina ad hoc per la divisione dei "follower" o dell'account in sé. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina applicano per analogia le norme sulla comunione dei beni e sull'impresa familiare. Se i coniugi sono in regime di comunione dei beni e l'attività digitale è stata avviata durante il matrimonio, i proventi e l'eventuale valore di avviamento dell'account possono essere oggetto di divisione. È fondamentale distinguere tra il diritto morale d'autore (che resta personale e inalienabile) e i diritti di utilizzazione economica, che invece sono patrimoniali e divisibili.
Un aspetto critico riguarda il diritto all'immagine. Anche se un canale è gestito congiuntamente, l'immagine appartiene al singolo individuo. In caso di divorzio, il consenso all'utilizzo dell'immagine dell'ex coniuge può essere revocato, bloccando di fatto l'attività del canale. Questo scenario richiede un'analisi preventiva accurata per stabilire chi sia l'effettivo titolare del rapporto con la piattaforma e chi abbia contribuito, con il proprio lavoro o la propria immagine, al successo dell'iniziativa.
L'Avv. Marco Bianucci, operando come avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, adotta un approccio pragmatico e orientato alla salvaguardia del business. La strategia dello studio non si limita alla mera applicazione delle norme sulla separazione, ma integra competenze di diritto commerciale e proprietà intellettuale. L'obiettivo primario è evitare la dispersione del valore: un account conteso e inattivo perde rapidamente rilevanza e monetizzazione.
Il metodo di lavoro prevede innanzitutto una corretta valutazione economica dell'asset digitale, spesso avvalendosi di periti tecnici per stimare il valore dell'engagement e dei contratti in essere. Successivamente, lo studio lavora alla redazione di accordi transattivi precisi che possono prevedere diverse soluzioni: l'assegnazione dell'account a uno dei due coniugi con contestuale compensazione economica (liquidazione della quota) per l'altro, oppure, nei casi in cui sia possibile mantenere un rapporto professionale, la stesura di patti parasociali per la continuazione dell'attività lavorativa comune post-separazione. L'Avv. Marco Bianucci pone particolare attenzione alla tutela della privacy e alla gestione della reputazione online durante la fase delicata della rottura.
La titolarità formale spetta a chi ha registrato l'account accettando i termini di servizio della piattaforma. Tuttavia, se il profilo è stato utilizzato per un'attività economica comune in regime di comunione dei beni, il valore economico generato e l'avviamento sono considerati beni comuni. In sede di separazione, il giudice o l'accordo tra le parti dovrà stabilire una compensazione per il coniuge che rinuncia alla gestione, basata sul valore di mercato del profilo.
I guadagni maturati e non ancora consumati fino al momento dello scioglimento della comunione legale devono essere divisi al 50%. Per quanto riguarda i guadagni futuri, tutto dipende dagli accordi presi: se l'attività cessa, non vi sono guadagni futuri da dividere; se l'attività prosegue a opera di uno solo dei coniugi, l'altro avrà diritto a una liquidazione una tantum del valore dell'azienda digitale al momento della separazione, ma non ai guadagni successivi derivanti dal lavoro esclusivo dell'ex partner.
Sì. Il diritto all'immagine è un diritto personalissimo. Anche se in passato avevate acconsentito alla pubblicazione e allo sfruttamento commerciale della vostra immagine, in seguito alla separazione potete revocare tale consenso per il futuro. Questo comporta spesso la necessità di rimuovere contenuti o di cessare l'utilizzo della vostra immagine per nuovi post, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni se l'utilizzo prosegue indebitamente.
Non esiste un listino fisso, ma si utilizzano criteri aziendalistici. Si valutano il numero di follower reali, il tasso di engagement (interazioni), lo storico dei ricavi pubblicitari, i contratti di sponsorizzazione attivi e il potenziale di crescita. Spesso è necessaria una perizia tecnica di parte per stabilire un valore oggettivo che possa essere utilizzato come base per la negoziazione dell'assegno di mantenimento o della divisione patrimoniale.
La divisione di un patrimonio digitale richiede competenze specifiche che vanno oltre la tradizionale gestione del divorzio. Se state affrontando una separazione che coinvolge canali social monetizzati o attività di influencer marketing, è essenziale agire con tempestività per non compromettere il valore del vostro lavoro. Contattate lo Studio Legale Bianucci per fissare un colloquio conoscitivo in via Alberto da Giussano 26 a Milano. L'Avv. Marco Bianucci analizzerà la vostra situazione specifica per delineare la strategia più efficace a tutela dei vostri interessi economici e personali.