L'assenza del querelante citato come testimone può integrare una remissione tacita della querela, ma il giudice deve verificare che manchi un giustificato motivo e che non vi siano indebiti condizionamenti. La Cassazione penale, seconda sezione, nella sentenza n. 33648 del 2023 chiarisce questi limiti e distingue l'effetto dell'assenza dal successivo ordine di accompagnamento coattivo. La decisione riguarda un ricorso contro tale ordine: non dichiara estinto il reato, ma considera il ricorso inammissibile per mancanza di un concreto interesse dell'imputato.
Nel corso di un procedimento per il reato previsto dall'articolo 646 del codice penale, il Tribunale di Milano aveva rilevato l'assenza di un testimone regolarmente citato e ne aveva ordinato l'accompagnamento coattivo alla successiva udienza. L'imputato aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che il testimone fosse anche il querelante e che la sua mancata comparizione dovesse comportare la remissione tacita.
Secondo la difesa, l'ordine era un atto abnorme, cioè estraneo ai poteri attribuiti al giudice nella situazione concreta. A sostegno di questa tesi veniva richiamato l'articolo 133, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che limita l'accompagnamento coattivo quando l'assenza del querelante integra una remissione tacita consentita dalla legge.
La sentenza è della Corte di cassazione, pronunciata all'udienza del 28 giugno 2023 e depositata il 1° agosto 2023. Il Tribunale di Milano aveva emesso l'ordinanza impugnata: non è l'autorità che ha pronunciato la sentenza n. 33648.
La Corte esamina l'articolo 152, terzo comma, numero 1, del codice penale, come modificato dalla riforma del 2022. La disposizione collega la remissione tacita alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante all'udienza per la quale è stato citato in qualità di testimone. Non basta quindi constatare che una persona offesa non sia presente in aula: contano la qualità in cui è stata citata e le ragioni dell'assenza.
Il meccanismo opera quando ricorrono i presupposti di legge. Questo non elimina il controllo del giudice, che deve valutare concretamente se la mancata comparizione sia davvero ingiustificata. La Cassazione esclude una lettura superficiale dell'assenza come semplice abbandono della richiesta di punizione.
Il giudice deve compiere anche d'ufficio le verifiche utili, soprattutto se emergono elementi che facciano sospettare violenza, minacce, offerte o promesse di denaro oppure altre interferenze illecite. Un'assenza condizionata da pressioni esterne non può essere interpretata senza accertamenti come espressione libera della volontà del querelante.
La sentenza richiama le esclusioni previste dal quarto comma dell'articolo 152. Questa forma di remissione tacita non si applica alle persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità. La Corte considera inoltre le situazioni in cui la querela è stata proposta in luogo della persona offesa nell'assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico.
La ragione indicata è evitare che la negligenza di chi rappresenta un'altra persona riduca la tutela di quest'ultima. Queste esclusioni devono essere considerate prima di attribuire alla mancata comparizione l'effetto estintivo invocato dalla difesa. Il richiamo alla vulnerabilità, quindi, definisce un limite del meccanismo; non autorizza a presumere che ogni assenza equivalga a remissione.
La Cassazione risolve il ricorso sul piano dell'interesse a impugnare, prima di valutare l'asserita abnormità dell'ordinanza. Se l'assenza ingiustificata ha già prodotto i presupposti della remissione tacita, il solo ordine di accompagnamento coattivo non può cancellare quel fatto processuale. Se invece mancano i requisiti perché operi la remissione, l'imputato non ricava dall'impugnazione l'effetto che pretende.
La Corte dichiara perciò il ricorso inammissibile, lasciando al giudice di merito le valutazioni che gli competono. Per leggere correttamente il precedente bisogna distinguere due questioni: l'accertamento delle condizioni della remissione e l'utilità concreta del ricorso contro l'ordine di accompagnamento. La pronuncia non stabilisce che l'imputato abbia ottenuto la chiusura del procedimento per effetto dell'assenza del querelante.
Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza 28 giugno 2023, depositata il 1° agosto 2023, n. 33648.