Il tema dell'assistenza ai minori, soprattutto quando si rende necessario il loro allontanamento dal nucleo familiare e l'inserimento in strutture protette, rappresenta una delle sfide più delicate per il nostro sistema giuridico e sociale. La questione si complica ulteriormente quando si tratta di definire quale ente territoriale sia tenuto a sostenere i costi di tale assistenza. Su questo punto, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15014 del 4 giugno 2025, ha offerto un chiarimento fondamentale, fornendo un'interpretazione decisiva che impatta direttamente sull'operato dei Comuni e sulla tutela dei diritti dei minori.
La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte, con Presidente E. S. e Relatore L. D., vedeva contrapporsi C. L. e C. P. Il nodo centrale della questione risiede nell'individuazione dell'ente competente a sostenere le spese per i minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La normativa di riferimento principale è l'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale Lombardia n. 34 del 2004, che disciplina l'assistenza ai minori, e l'articolo 6 della Legge nazionale n. 328 del 2000, che detta i principi generali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. La differenza cruciale tra le due norme risiede nel "momento determinativo" della competenza.
Mentre l'articolo 6 della L. n. 328/2000 fa riferimento alla "presa a carico" o al "ricovero" del minore, indicando un momento dinamico che potrebbe variare nel tempo, la Legge Regionale Lombardia n. 34/2004, all'articolo 4, comma 3, adotta un approccio differente. Essa si riferisce all'“adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria”. Questa sottile, ma sostanziale, differenza ha generato non poche incertezze applicative e contenziosi tra gli enti locali, rendendo necessaria l'intervento chiarificatore della Cassazione.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso e rigettando la decisione della Corte d'Appello di Milano del 15 marzo 2024, ha stabilito un principio di diritto di grande rilevanza. La massima di questa ordinanza, che si inserisce in un solco interpretativo già tracciato da precedenti pronunce (come le Ordinanze n. 3791/2019, n. 35000/2024 e n. 5869/2022), offre una bussola precisa per tutti gli operatori del diritto e le amministrazioni comunali.
In tema di individuazione dell'ente territoriale competente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'art. 4, comma 3, della l.r. Lombardia n. 34 del 2004 fa riferimento, diversamente dall'art. 6 della l. n. 328 del 2000, non alla "presa a carico" ("ricovero") ma all'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, sicché, ove sia stato nominato il tutore a seguito della sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, il comune onerato delle spese è quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, restando irrilevante ogni successiva modifica.
Questo passaggio è cruciale. La Cassazione sottolinea che, nel contesto della Legge Regionale Lombardia, il momento determinante non è quello del mero ricovero del minore, ma quello in cui l'autorità giudiziaria adotta il provvedimento. Nello specifico, la sentenza si concentra sul caso in cui venga nominato un tutore a seguito della sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale. In tale evenienza, il Comune che dovrà farsi carico delle spese è quello in cui i genitori avevano la residenza al momento della nomina del tutore. Un aspetto fondamentale è che ogni successiva modifica della residenza dei genitori diventa, a quel punto, irrilevante ai fini dell'onere economico.
Questa interpretazione mira a garantire:
Il principio affermato dalla Suprema Corte è in linea con la necessità di ancorare la responsabilità a un evento giuridico stabile e definito, come la nomina del tutore, piuttosto che a circostanze fattuali più fluide e soggette a variazioni, come la residenza. Ciò è particolarmente importante in situazioni di grave fragilità familiare, dove i genitori potrebbero spostarsi frequentemente.
L'Ordinanza n. 15014 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nel panorama del diritto di famiglia e dell'assistenza sociale. Chiarendo il criterio di individuazione del Comune competente per le spese relative ai minori in struttura, la Suprema Corte offre uno strumento interpretativo prezioso. Essa stabilisce che, in presenza di un provvedimento giudiziario che comporta la nomina di un tutore per il minore, la residenza dei genitori alla data di tale nomina è il fulcro della responsabilità economica. Questa decisione non solo porta maggiore chiarezza giuridica, ma rafforza anche la tutela dei minori, garantendo che le risorse necessarie per la loro assistenza siano prontamente disponibili, senza che le incertezze burocratiche possano ritardare o compromettere interventi essenziali.