Nel complesso panorama del diritto di famiglia italiano, l'assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più dibattuti e soggetti a continue evoluzioni giurisprudenziali. La sua finalità, infatti, non è meramente assistenziale, ma spesso assume anche un carattere perequativo-compensativo, mirando a riequilibrare le disparità economiche che possono derivare dalla fine di un matrimonio. In questo contesto dinamico, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15986 del 15 giugno 2025 (relatore D. M. A.), pur confermando l'orientamento consolidato, offre importanti precisazioni sul rigoroso accertamento dei presupposti per la sua concessione, soprattutto quando la componente compensativa non può essere verificata o non ricorre.
L'assegno divorzile, previsto dall'art. 5 della Legge n. 898/1970 (c.d. Legge sul Divorzio), ha subito nel corso degli anni significative interpretazioni da parte della giurisprudenza. Da un'iniziale visione quasi esclusivamente assistenziale, si è passati, in particolare con le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (come la celebre n. 18287/2018), a riconoscere una duplice funzione: quella perequativa-compensativa e quella assistenziale. La prima mira a ristorare l'ex coniuge per il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, anche attraverso sacrifici personali (ad esempio, rinunciando a opportunità lavorative). La seconda, invece, è volta a garantire all'ex coniuge economicamente più debole un tenore di vita adeguato, qualora non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La distinzione tra queste due funzioni è cruciale, poiché incide sui presupposti per la concessione e sulla quantificazione dell'assegno. La recente Ordinanza n. 15986/2025, nel caso che ha visto coinvolti F. S. contro C., si inserisce proprio in questo solco, chiarendo come procedere quando la componente perequativa-compensativa non è in gioco.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale: quando non è possibile accertare, o semplicemente non ricorre, la componente perequativa-compensativa legata al depauperamento dell'ex coniuge richiedente, l'attenzione del giudice deve concentrarsi, con particolare rigore, sulla finalità assistenziale dell'assegno. Questo significa che il tribunale deve verificare attentamente se l'ex coniuge si trovi in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica, tale da impedirgli di provvedere al proprio mantenimento.
In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Questa massima è di grande rilevanza pratica. La Corte sottolinea la necessità di un "rigoroso accertamento" della "non autosufficienza economica". Non basta una semplice disparità di reddito, ma occorre dimostrare una reale incapacità di provvedere a sé stessi. Tale valutazione deve tenere conto di "tutte le circostanze del caso concreto" e di "indici significativi".
Tra questi indici, possiamo annoverare:
Un aspetto cruciale evidenziato dalla Cassazione è la necessità di "escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". Questo significa che, anche se non si parla di compensazione, la storia matrimoniale non diventa irrilevante. Essa serve a comprendere se l'attuale stato di non autosufficienza sia, in qualche modo, correlato alle scelte di vita compiute durante il matrimonio, influenzando ad esempio la capacità di guadagno attuale.
Per quanto riguarda la quantificazione, l'Ordinanza stabilisce che, in questi casi, l'assegno dovrà essere determinato "sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c.". Questo articolo disciplina l'obbligo degli alimenti, che mira a soddisfare le esigenze primarie di vita (cibo, alloggio, vestiario, cure mediche). Tuttavia, la Cassazione precisa che tali criteri devono essere applicati "salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando". Questo introduce un elemento di flessibilità, permettendo al giudice di modulare l'importo tenendo conto del contesto specifico della vita matrimoniale, pur mantenendo la finalità preminente di garantire il minimo indispensabile.
Questa pronuncia ha importanti ricadute per chi si trova ad affrontare una procedura di divorzio. Per il coniuge che richiede l'assegno, diventa fondamentale produrre una documentazione esaustiva che attesti non solo la propria situazione reddituale e patrimoniale, ma soprattutto l'effettiva e concreta non autosufficienza economica, spiegando come questa si manifesti e perché non sia possibile provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Per il coniuge che deve versare l'assegno, sarà cruciale contestare la sussistenza di tale non autosufficienza, fornendo prove che dimostrino la capacità dell'altro di provvedere a sé stesso o che la sua situazione non sia collegata alla pregressa storia coniugale.
L'Ordinanza n. 15986/2025 della Corte di Cassazione conferma l'orientamento che vede nell'assegno divorzile uno strumento di protezione per il coniuge economicamente più debole, ma ne delimita con chiarezza i confini quando la finalità prevalente è quella assistenziale. La pronuncia sottolinea la necessità di un'analisi rigorosa e approfondita da parte dei giudici, basata su elementi concreti e sulla valutazione della storia coniugale. Per navigare in questo scenario complesso, è indispensabile affidarsi a professionisti del diritto di famiglia, capaci di costruire una strategia legale solida e di rappresentare al meglio gli interessi dei propri assistiti, garantendo il rispetto dei diritti e delle esigenze di tutte le parti coinvolte.