Il diritto alla speciale elargizione per le "vittime del dovere", sancito dall'articolo 5, comma 1, della Legge n. 206 del 2004, è un beneficio cruciale. Tuttavia, come ogni diritto, è soggetto a termini di prescrizione. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17276 del 26 giugno 2025 interviene proprio su questo aspetto, definendo con chiarezza la decorrenza del termine prescrittivo. Una pronuncia essenziale per i beneficiari e per chi opera nel settore legale.
Le "vittime del dovere" sono coloro che, in servizio (es. forze armate, forze dell'ordine), hanno subito gravi lesioni o sono deceduti in specifiche circostanze. La Legge 206/2004 riconosce loro una speciale elargizione, un sostegno economico di solidarietà, distinto dal risarcimento del danno. Questa somma, pur erogabile in vitalizio, è intrinsecamente una prestazione "una tantum", il cui importo è predeterminato. La sua peculiare natura è stata al centro del dibattito sulla prescrizione.
La controversia, tra M. (Avvocatura Generale dello Stato) e T., riguardava la decorrenza della prescrizione per tale elargizione. La Corte d'Appello di Bolzano aveva espresso un orientamento poi cassato dalla Suprema Corte. La Cassazione, con l'Ordinanza 17276/2025, ha riaffermato un principio cardine (cfr. N. 24819 del 2024), chiarendo inequivocabilmente la natura e la decorrenza del termine prescrittivo:
La speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima.
La Cassazione stabilisce che l'elargizione è un'obbligazione facoltativa, non alternativa. La prestazione dovuta è unica (una somma predeterminata), anche se le modalità di erogazione possono variare. Questo è fondamentale: il diritto alla somma complessiva si prescrive in un unico blocco, non frazionato per ogni rata. La prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), con decorrenza fissata come segue:
Questo principio è coerente con l'articolo 2935 del Codice Civile, che lega l'inizio della prescrizione alla possibilità di far valere il diritto, garantendo certezza giuridica.
L'Ordinanza 17276/2025 della Cassazione è un riferimento essenziale per le vittime del dovere. Ribadisce che il termine di prescrizione decennale è unitario e decorre dalla piena conoscibilità del diritto, non dalla percezione dei singoli ratei. Per i beneficiari, è cruciale agire tempestivamente per tutelare il proprio diritto, eventualmente con il supporto di professionisti legali. Questa pronuncia contribuisce a rafforzare la tutela delle vittime del dovere, garantendo chiarezza nell'applicazione delle norme.