• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it

Il sistema giuridico italiano, pur basato sulla presunzione di innocenza, prevede eccezioni per la tutela ambientale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8863 del 23 gennaio 2025, ha chiarito l'onere della prova nei reati venatori. Questa decisione ridefinisce le responsabilità per chi detiene esemplari di fauna selvatica, con significative implicazioni per difesa e accusa.

Il Contesto e la Pronuncia

Il caso riguardava W. M., contestato per la contravvenzione di uccellagione, reato disciplinato dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 sulla protezione della fauna selvatica. La questione chiave era: chi deve dimostrare la legittimità della detenzione? La Corte d'Appello di Bologna aveva già rigettato il ricorso, portando la questione alla Suprema Corte.

La L. 157/1992, agli artt. 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), sanziona l'uccellagione. Fondamentale per la sentenza è l'art. 21, comma 1, lett. e), della stessa legge, che sancisce il divieto generale di detenzione di fauna selvatica. Su questo divieto la Cassazione ha basato l'innovazione del regime probatorio.

La Massima della Cassazione e le Sue Implicazioni

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro:

In tema di reati venatori, il detentore di un esemplare di fauna selvatica è tenuto a dimostrarne la provenienza non illegittima per escludere la propria responsabilità in ordine alla contravvenzione di uccellagione, di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, incombendo su di lui, e non sulla pubblica accusa, l'onus probandi, posto che la regola generale sancita dall'art. 21, comma 1, lett. e), della legge citata è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Questa massima è cruciale: nei reati di detenzione di fauna selvatica, l'onere della prova si sposta dall'accusa al detentore. Nonostante il principio in dubio pro reo, la Cassazione ha ribadito che il divieto di detenzione (art. 21, comma 1, lett. e, L. 157/1992) è la regola. Pertanto, chi detiene un animale selvatico deve dimostrare la legittimità del possesso, ad esempio con prove di provenienza da allevamenti autorizzati o specifiche autorizzazioni.

Le implicazioni pratiche includono:

  • Per il detentore: Necessità di produrre attivamente elementi che dimostrino la liceità della detenzione.
  • Per la pubblica accusa: Il compito della Procura (V. M.) si semplifica, poiché la detenzione fa presumere l'illegittimità, salvo prova contraria.
  • Per la tutela della fauna: Rafforzamento della protezione degli animali selvatici, scoraggiando la detenzione illegale.

Conclusioni e Rilievi Legali

La sentenza n. 8863/2025 è un punto fermo nella giurisprudenza sui reati venatori e ambientali, sottolineando l'importanza di una rigorosa applicazione delle norme a tutela della fauna selvatica. Per i cittadini, è un monito a essere pienamente consapevoli delle normative sulla detenzione di animali selvatici. Per gli operatori del diritto, conferma un orientamento volto a tutelare con maggiore efficacia il patrimonio faunistico nazionale, invertendo l'onere della prova laddove la legge stabilisce un divieto generale. È fondamentale che chiunque detenga esemplari di fauna selvatica si assicuri di avere la documentazione necessaria a provarne la legittima provenienza, evitando spiacevoli conseguenze legali.

Studio Legale Bianucci