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Sentenza Cass. pen. n. 15448/2025: documenti fiscali esteri e prova penale

Con la decisione n. 15448 depositata il 17 aprile 2025, la Corte di cassazione torna sul delicato tema dell’utilizzabilità, in ambito penale, dei dati trasmessi dalle autorità estere in materia fiscale ai sensi della Convenzione OCSE. La pronuncia, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano, segna un punto fermo per avvocati, operatori economici e autorità inquirenti, interessati a capire quando e come tali documenti possano confluire nel processo penale italiano.

La vicenda processuale e il principio affermato

Nel caso concreto l’imputato M. C. era stato condannato per omessa dichiarazione a seguito dell’acquisizione, da parte della Guardia di Finanza, di report fiscali ricevuti dall’amministrazione di un altro Paese UE. La difesa invocava l’inutilizzabilità, sostenendo la necessità di rogatoria ex art. 729 c.p.p. e il divieto di «forum shopping probatorio». La Cassazione, richiamando precedenti (nn. 30068/2012, 6798/2016, 9083/2023), disattende l’eccezione e afferma che la cooperazione amministrativa OCSE costituisce canale autonomo sufficiente a superare tali limiti.

In tema di cooperazione internazionale, le informazioni e i documenti acquisiti all'estero e trasmessi alle autorità italiane ai sensi della Convenzione OCSE, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, ratificato con legge 27 ottobre 2011, n. 193, sono utilizzabili, in difetto di rogatoria internazionale, anche senza autorizzazione preliminare della parte che le ha fornite, a condizione che siano rispettati i principi generali in materia di formazione della prova in contraddittorio, con loro conseguente sussumibilità nella categoria dei documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen.

La Corte sottolinea che la prova documentale, per essere legittimamente introdotta, deve comunque rispettare il contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost. e l’esame in udienza ex art. 431 c.p.p.; non è quindi un «passpartout» illimitato.

Il quadro normativo di riferimento

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un intreccio di norme nazionali e internazionali:

  • Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (L. 19/2005 e L. 193/2011);
  • Artt. 234 e 234-bis c.p.p.: disciplina dei documenti e dei dati informatici acquisibili al dibattimento;
  • Art. 191 c.p.p.: inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite;
  • Art. 729-bis c.p.p.: cooperazione con autorità fiscali estere.

La Corte interpreta tali disposizioni in modo sistemico: se l’accordo internazionale abilita lo scambio di informazioni «per finalità fiscali», nulla impedisce che le stesse, una volta giunte legittimamente all’autorità italiana, vengano anche impiegate nel processo penale, a condizione che il giudice ne verifichi l’attendibilità e offra alle parti la possibilità di contestarle.

Implicazioni per contribuenti e difesa

Il principio enunciato ha ricadute operative rilevanti:

  • Strategia difensiva: non potrà più basarsi solo sulla mancanza di rogatoria; occorrerà piuttosto contestare la provenienza o la genuinità del documento.
  • Onere probatorio dell’accusa: sebbene la prova sia «documentale», il P.M. dovrà garantire al giudice l’accesso alle informazioni circa la formazione dell’atto estero.
  • Rischi di doppia esposizione: gli stessi dati possono alimentare accertamenti fiscali e penali, con possibili riflessi sul principio ne bis in idem europeo (Corte EDU, Grande Stevens).

Conclusioni

La sentenza n. 15448/2025 consolida l’orientamento che riconosce piena dignità probatoria ai documenti trasmessi tramite canali amministrativi OCSE, purché il loro ingresso avvenga nel rispetto delle garanzie del giusto processo. Per i professionisti del diritto penale tributario ciò significa dover prestare massima attenzione, in aula, non più alla forma di acquisizione internazionale, bensì alla sostanza e alla verificabilità del dato. In quest’ottica la cooperazione fiscale diventa sempre più strumento centrale nella lotta ai reati tributari, e la linea di confine tra fase amministrativa e penale tende a sfumare, imponendo un approccio difensivo integrato e tempestivo.

Studio Legale Bianucci