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La richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza penale deve essere presentata al giudice competente a decidere sull’impugnazione. Se viene indirizzata a un altro giudice, la successiva trasmissione degli atti non conserva automaticamente gli effetti del deposito iniziale. Nell’ordinanza n. 13315/2025 la Cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività una richiesta arrivata alla propria cancelleria diversi mesi dopo la conoscenza della sentenza, benché fosse stata depositata prima presso la corte d’appello.

Il deposito in corte d’appello e l’arrivo tardivo in Cassazione

La vicenda riguardava una richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma del 30 novembre 2023. Secondo quanto dedotto dalla difesa, il nuovo difensore era stato nominato dopo il giudizio di primo grado, ma non aveva ricevuto la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello.

Il condannato aveva ricevuto il 1° giugno 2024 la notificazione dell’ordine di esecuzione della condanna, divenuta irrevocabile. L’istanza di restituzione era quindi pervenuta alla corte d’appello il 13 giugno 2024. Quest’ultima, con ordinanza del 23 ottobre 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Cassazione.

Gli atti erano arrivati alla cancelleria della Suprema Corte soltanto il 18 novembre 2024. È questo arrivo, intervenuto diversi mesi dopo che l’interessato e il difensore avevano conosciuto la sentenza di secondo grado, a essere stato considerato tardivo. L’ordinanza non accoglie dunque la richiesta e non riapre il termine per il ricorso.

Perché la trasmissione non salva la richiesta

La Corte richiama l’art. 175, comma 4, del codice di procedura penale: quando la restituzione serve a impugnare una sentenza, decide il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione. Nel procedimento esaminato il rimedio da proporre era il ricorso per cassazione; anche l’istanza di restituzione doveva perciò essere rivolta alla Cassazione.

La corte d’appello aveva trasmesso gli atti facendo applicazione dell’art. 568, comma 5, del codice. La Cassazione esclude però che questa disposizione possa operare come una regola generale per qualunque atto presentato al giudice sbagliato. Il meccanismo previsto per le impugnazioni non si estende alla richiesta di restituzione nel termine, che non ha essa stessa natura di impugnazione.

La distinzione ha una conseguenza concreta: la richiesta serve a ottenere la possibilità di proporre un’impugnazione ormai preclusa dalla scadenza, ma non coincide con quell’impugnazione. Non basta quindi che il giudice inizialmente adito inoltri gli atti al destinatario corretto per neutralizzare il ritardo.

Inammissibilità senza spese e sanzione alla Cassa delle ammende

La stessa qualificazione dell’atto incide sulle conseguenze economiche della decisione. La Cassazione dichiara l’istanza inammissibile, ma non condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali né della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Per la sanzione, l’ordinanza osserva che l’art. 616 del codice di procedura penale riguarda il ricorso dichiarato inammissibile o rigettato. La sua natura sanzionatoria impedisce di estenderlo al diverso procedimento attivato con una richiesta di restituzione. Quanto alle spese, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 592 perché quella richiesta non introduce un giudizio di impugnazione.

Che cosa verificare prima di chiedere la restituzione

La verifica preliminare deve riguardare la sentenza che si intende impugnare, il rimedio omesso e il giudice competente a decidere su quel rimedio. Occorre inoltre ricostruire e documentare le date della conoscenza del provvedimento e dei depositi. Sono proprio questi elementi ad aver determinato l’esito dell’istanza esaminata.

L’ordinanza non stabilisce un unico termine valido per qualsiasi ipotesi di restituzione e non risolve nel merito la doglianza sulla mancata notificazione al difensore. La decisione si arresta alla tardività della richiesta arrivata al giudice competente. Non consente neppure di affermare che ogni errore di deposito precluda qualsiasi diverso rimedio: l’eventuale percorso difensivo va valutato sulla specifica situazione processuale e sui relativi presupposti.

Fonte: Cassazione penale, sezione V, ordinanza 13 febbraio 2025, n. 13315, depositata il 7 aprile 2025.

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