Attestare falsamente di non avere precedenti penali in una dichiarazione sostitutiva destinata a ottenere un colloquio con un detenuto può integrare il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale. La Cassazione, nella sentenza n. 3015 del 27 gennaio 2025, ha confermato questa qualificazione, respingendo la richiesta di ricondurre il fatto alla falsità ideologica del privato prevista dall’articolo 483.
Il procedimento riguardava una dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata all’ufficio incaricato del rilascio dei colloqui di un istituto penitenziario. Il dichiarante vi aveva attestato falsamente di essere immune da precedenti penali. La Corte d’appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto dell’articolo 495, escludendo la recidiva contestata.
Il ricorso poneva soprattutto una questione di qualificazione giuridica: la difesa chiedeva l’applicazione dell’articolo 483, ritenuto meno grave. La Cassazione ha invece valorizzato sia il contenuto della dichiarazione, relativo alle qualità personali, sia il suo collegamento con la decisione dell’amministrazione penitenziaria sull’ammissione al colloquio.
La Corte ricorda che la dichiarazione sulla presenza o assenza di precedenti penali riguarda una qualità personale del dichiarante. Questo elemento caratterizza la fattispecie dell’articolo 495 rispetto alla previsione più generale dell’articolo 483, relativa ai fatti dei quali un atto pubblico è destinato a provare la verità.
La circostanza che l’informazione sia resa mediante autocertificazione non conduce quindi automaticamente all’articolo 483. Occorre individuare l’oggetto della dichiarazione. Nella fattispecie esaminata, l’attestazione sui precedenti penali apparteneva all’ambito delle qualità personali considerate dalla norma applicata.
La motivazione distingue anche l’articolo 495 dall’articolo 496. Per il collegio, la prima disposizione rileva quando la dichiarazione falsa influisce sull’esercizio delle potestà autoritative, attestative, autorizzative o certificative della pubblica amministrazione. Nel procedimento, l’informazione era funzionale alla valutazione con cui la direzione dell’istituto decideva se autorizzare il colloquio.
L’articolo 496 conserva invece, nella ricostruzione della sentenza, un ambito residuale per le dichiarazioni false sull’identità o sulle qualità personali prive di quel collegamento con l’atto amministrativo o autoritativo. La qualificazione non dipende quindi soltanto dal fatto che il destinatario sia un pubblico ufficiale: contano il contenuto dichiarato e la funzione che la dichiarazione svolge.
Il riferimento ai precedenti penali serviva all’amministrazione per acquisire gli elementi necessari alla propria valutazione. La decisione non stabilisce che qualsiasi precedente impedisca automaticamente ogni colloquio: affronta la falsità dell’informazione fornita per ottenere l’autorizzazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. Ha respinto anche la censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguato il richiamo dei giudici di merito agli elementi decisivi della vicenda.
Il chiarimento riguarda una dichiarazione sostitutiva resa nel procedimento amministrativo per i colloqui. Non può essere trasformato in un obbligo indiscriminato di rispondere a qualsiasi domanda rivolta da un’autorità. La stessa motivazione richiama separatamente le garanzie del diritto al silenzio nel diverso contesto dell’interrogatorio dell’indagato o imputato. Per inquadrare una contestazione di falso occorre quindi esaminare anche la veste in cui la persona ha dichiarato e la finalità concreta dell’atto.
Fonte: Cassazione penale, sezione V, sentenza 27 gennaio 2025, n. 3015, udienza 27 novembre 2024.