Il professionista delegato alla vendita di un immobile pignorato commette peculato quando si appropria del denaro della procedura di cui dispone per il proprio incarico. La necessità di un'autorizzazione del giudice per il prelievo non esclude questa disponibilità. Con la sentenza n. 45840, depositata il 13 dicembre 2024, la sesta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di un custode e delegato alla vendita, confermando la condanna per peculato e falsi materiali in atto pubblico.
Il procedimento riguardava il ricavato di una vendita immobiliare nell'ambito di un'espropriazione. Dopo il pagamento dei creditori, agli eredi del debitore spettavano 276.565,98 euro. Il professionista ne aveva versati soltanto 113.608,57, appropriandosi della differenza di 162.957,41 euro mediante false autorizzazioni attribuite al giudice dell'esecuzione.
Il Tribunale aveva pronunciato condanna e la Corte d'appello di Catanzaro l'aveva confermata. Il ricorso sosteneva, tra gli altri motivi, che il professionista non avesse una disponibilità autonoma delle somme: il libretto era intestato alla procedura e i prelievi richiedevano il provvedimento del giudice. Secondo la difesa, proprio la necessità di utilizzare documenti falsi avrebbe dovuto condurre a qualificare i fatti come truffa aggravata.
La Cassazione ha respinto questa ricostruzione. Il professionista era custode del compendio pignorato, delegato alla vendita e detentore del libretto di deposito. In ragione di tali funzioni era legittimato a operare sul conto, a liquidare i creditori e a restituire il residuo agli aventi diritto, previa autorizzazione giudiziale.
La distinzione dipende da come il soggetto acquisisce il possesso o la disponibilità del denaro. Nel peculato questa relazione con le somme esiste già per ragioni d'ufficio; nella truffa viene invece procurata attraverso artifici e raggiri. La presenza di documenti falsificati, da sola, non risolve il problema della qualificazione.
Nel caso esaminato, le false autorizzazioni servivano a mascherare la progressiva appropriazione e a favorire il passaggio materiale di somme già nella disponibilità giuridica del delegato. La verifica richiesta al funzionario di banca sul decreto autorizzativo non eliminava quella disponibilità. La Corte ha valorizzato anche la successione temporale dei prelievi rispetto ai provvedimenti autentici del giudice.
Il delegato alle operazioni di vendita esercita, come ausiliario del giudice dell'esecuzione, una pubblica funzione giudiziaria. Per questo può rispondere di peculato anche se il denaro sottratto non appartiene allo Stato. Le somme sono vincolate alla procedura e il professionista deve custodirle e destinarle agli impieghi previsti: la loro provenienza privata non autorizza l'appropriazione.
La difesa aveva chiesto anche di ricondurre la condotta al peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'articolo 316 del codice penale. Invocava la scarsa diligenza dei funzionari, che avevano accettato autorizzazioni false senza dubitare della loro genuinità.
La sentenza distingue l'errore preesistente, indipendente dal comportamento dell'agente, dall'errore provocato da quest'ultimo. L'articolo 316 richiede la prima situazione. Qui, invece, l'errore della banca derivava dalla presentazione dei documenti falsificati: la Corte ha quindi mantenuto la qualificazione ai sensi dell'articolo 314. La semplice circostanza che un controllo bancario avrebbe potuto impedire il prelievo non dimostrava i presupposti della diversa fattispecie.
La Cassazione ha respinto anche le contestazioni sui falsi materiali. Le autorizzazioni erano state realizzate utilizzando e alterando un decreto autentico come modello. Intestazione, timbro e firma riproducevano quelli di atti veri; nel contesto della procedura, i documenti erano idonei a ingannare i funzionari della banca, che accettava normalmente semplici fotocopie.
È rimasta ferma la qualificazione del falso ai sensi dell'articolo 476 del codice penale. La Corte ha escluso l'applicazione dell'articolo 482, relativo al falso del privato o del pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, perché quella situazione non ricorreva.
Per valutare un'appropriazione collegata a una procedura esecutiva occorre dunque ricostruire l'incarico, i poteri sul deposito, i provvedimenti autentici e la cronologia dei movimenti. La decisione riguarda un'appropriazione accertata attraverso questi elementi; non permette di equiparare automaticamente un ritardo nella restituzione a un peculato.
Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 45840, udienza 24 ottobre 2024, deposito 13 dicembre 2024.