Il mancato pagamento di imposte e contributi può integrare la bancarotta da operazioni dolose quando deriva da una scelta gestionale sistematica che provoca o aggrava il dissesto della società. Occorre dimostrare il collegamento con il fallimento e la consapevolezza della condotta pericolosa per l'impresa. La Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 36585 del 2024, ha respinto il ricorso di un'amministratrice condannata per questo reato, esaminando separatamente questi elementi.
La vicenda riguardava una società di costruzioni fallita nel 2014. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'amministratrice aveva scelto di non adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali fin dal 2004. L'esposizione debitoria era cresciuta fino al fallimento. La Corte d'appello di Napoli aveva pronunciato condanna per il reato previsto dall'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare, disposizione applicata alla vicenda.
Nel ricorso si contestavano la qualificazione delle omissioni come operazioni dolose, il nesso con il fallimento e la prova del dolo. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure. Per la Corte, le operazioni dolose possono comprendere anche condotte omissive: il termine non riguarda soltanto azioni materiali, trasferimenti di beni o sottrazioni di denaro.
Nel caso esaminato, il dato decisivo era il carattere esteso, sistematico e duraturo dell'inadempimento, ricondotto a una consapevole scelta dell'amministratrice. Il risparmio iniziale dei costi fiscali e contributivi aveva accresciuto il debito, anche attraverso le sanzioni. La pronuncia non permette quindi di equiparare automaticamente qualsiasi versamento omesso a una bancarotta: descrive una sequenza di condotte valutata insieme ai suoi effetti sulla società.
La bancarotta da operazioni dolose richiede una relazione causale fra la gestione contestata e il dissesto sfociato nel fallimento. La Cassazione distingue questa fattispecie dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale: il fulcro dell'accertamento, qui, è la creazione o l'aggravamento del dissesto, anziché l'immediata sottrazione di risorse.
I giudici avevano individuato nelle omissioni fiscali e contributive la causa dell'aggravamento della situazione economica e del successivo fallimento. Nella ricostruzione richiamata dalla sentenza, quei debiti costituivano sostanzialmente il passivo fallimentare. Il collegamento causale era dunque sorretto dall'analisi delle vicende finanziarie della società.
La difesa aveva obiettato che le passività risalivano a molti anni prima del fallimento. La Corte ha escluso che la sola distanza temporale bastasse a interrompere il nesso: i debiti non erano stati estinti e avevano continuato ad aumentare. Per valutare una situazione analoga, occorre ricostruire l'evoluzione dell'esposizione e il suo peso sul dissesto; la semplice data di nascita di un debito non esaurisce l'accertamento.
La sentenza distingue il fallimento cagionato con dolo dal fallimento prodotto da operazioni dolose. Nella prima ipotesi l'evento è specificamente voluto. Nella seconda, esaminata in questa vicenda, non occorre una volontà direttamente rivolta a far fallire la società.
La Corte richiede la consapevolezza di compiere operazioni che costituiscono un abuso della gestione o una violazione dei doveri dell'amministratore e che rendono prevedibile il dissesto. La condotta deve essere volontaria e intrinsecamente pericolosa per l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa. Nella motivazione trova rilievo anche l'accettazione del rischio del dissesto.
Il dolo generico era stato individuato nel protrarsi per anni dell'inadempimento, con accumulo di passività e sanzioni. Questa valutazione non elimina la necessità di provare l'elemento soggettivo: indica quali circostanze concrete avevano sostenuto la condanna in quel procedimento.
La verifica richiede una cronologia dei versamenti omessi, dell'aumento dei debiti e dell'andamento della società. I documenti contabili e fiscali servono a distinguere il mero dato dell'inadempimento dalle scelte gestionali contestate e a misurarne l'incidenza sul dissesto. Vanno inoltre considerate le ragioni delle decisioni adottate e ciò che l'amministratore conosceva della situazione economica.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali. L'esito riguarda la ricostruzione accertata dai giudici in questa vicenda; non costituisce una presunzione di responsabilità per ogni società con debiti tributari. L'assistenza penale nelle contestazioni agli amministratori richiede l'esame congiunto delle condotte, del nesso causale e della prova del dolo.
Fonte: Cassazione penale, sezione V, sentenza 12 settembre 2024, depositata il 2 ottobre 2024, n. 36585.