Affidare al commercialista la dichiarazione dei redditi non trasferisce al professionista l’obbligo del contribuente. Ma, per condannare per omessa dichiarazione, occorre provare il dolo specifico di evasione: il solo mancato invio, o un controllo insufficiente sul professionista, non bastano. La Cassazione penale, nella sentenza n. 4973 del 2022, distingue questi due aspetti e dichiara inammissibile il ricorso contro una condanna sostenuta da ulteriori elementi concreti.
La vicenda riguardava il legale rappresentante di una società, condannato per non avere presentato la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014, con un’imposta evasa di 126.410 euro. Il Tribunale di Vercelli aveva pronunciato la condanna; la Corte d’appello di Torino l’aveva confermata. Nel ricorso per cassazione la difesa richiamava l’incarico conferito a un professionista per contestare l’elemento soggettivo del reato.
La Corte osserva che predisposizione e trasmissione della dichiarazione possono essere affidate ad altri, mentre il dovere dichiarativo resta personale. Il contribuente non può quindi considerare esaurito il proprio obbligo per il solo fatto di avere incaricato uno studio professionale. La decisione richiama anche gli adempimenti relativi alla sottoscrizione e alla conservazione della dichiarazione previsti dal d.P.R. n. 322 del 1998.
Questo passaggio riguarda chi è tenuto ad adempiere. Per stabilire se una dichiarazione omessa comporti responsabilità penale occorre però affrontare una questione distinta: con quale finalità il soggetto abbia agito.
Il testo della sentenza riporta più volte l’espressione «dolo generico» nel descrivere le contestazioni difensive. Quando espone il principio applicabile all’articolo 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, tuttavia, la Cassazione parla di dolo specifico di evasione. La distinzione impedisce di ricavare dal titolo o dalle doglianze del ricorso una regola diversa da quella effettivamente affermata.
La prova deve riguardare la consapevole destinazione dell’omissione all’evasione di imposte per importi superiori alla soglia penale. Secondo la Corte, tale prova può essere desunta dall’entità del superamento della soglia insieme alla piena conoscenza dell’imposta dovuta. Il dato economico va quindi letto nel contesto delle circostanze accertate.
La sentenza esclude espressamente che il dolo derivi dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo o da una «culpa in vigilando» sul commercialista. Altrimenti si trasformerebbe un reato doloso in un rimprovero per negligenza. La mancata verifica dell’invio e la volontà di evadere non sono dunque fatti equivalenti.
I giudici di merito non si erano fermati alla delega professionale. Avevano considerato la denuncia del sinistro all’assicurazione del commercialista, presentata due anni dopo la scadenza e in coincidenza con il sequestro preventivo; l’omissione anche della dichiarazione personale del contribuente; il tentativo di dedurre costi relativi a punti vendita già ceduti; le omissioni dichiarative e i mancati pagamenti riferiti anche all’anno successivo.
La Cassazione richiama questi elementi per spiegare perché la ricostruzione della volontà evasiva fosse motivata. Non stabilisce che ogni errore del commercialista ricada penalmente sul cliente: verifica una decisione nella quale l’ipotesi dell’errore professionale era stata esclusa attraverso più circostanze fattuali.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il dispositivo condanna il ricorrente anche alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. L’esito non è un annullamento né una nuova valutazione dei fatti da parte della Cassazione.
In una contestazione per omessa dichiarazione, l’incarico al commercialista va ricostruito insieme a ciò che è avvenuto dopo. Possono aiutare a chiarire la vicenda la documentazione consegnata, le comunicazioni sulle scadenze, le richieste di conferma dell’invio e le ricevute disponibili. Questi documenti devono essere valutati rispetto alla conoscenza dell’omissione e alla finalità perseguita, senza attribuire alla sola delega un effetto liberatorio automatico.
La decisione riguarda fatti del 2014 e non fornisce una guida alle soglie o alle sanzioni oggi applicabili. Per valutare una vicenda concreta occorre distinguere la disciplina pertinente ai fatti dalla prova dell’intenzione evasiva: è su questo secondo aspetto che si concentra il principio qui esaminato.
Fonte: Cassazione penale, sezione III, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4973, udienza 13 gennaio 2022.