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Giurisdizione Italiana nella Consulenza Finanziaria: Analisi dell'Ordinanza n. 9956/2024 | Studio Legale Bianucci

Giurisdizione Italiana nella Consulenza Finanziaria: Analisi dell'Ordinanza n. 9956/2024

La recente ordinanza n. 9956 del 12 aprile 2024 offre un'importante interpretazione riguardo alla giurisdizione in materia di consulenza finanziaria tra soggetti italiani e svizzeri. Il caso in esame coinvolge R. (cliente italiano) e S. (consulente svizzero), e si concentra sulla questione della giurisdizione del giudice italiano in una controversia contrattuale. La Corte ha stabilito che, in base alla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il giudice italiano ha competenza per dirimere la questione, ponendo l'accento sul luogo in cui il servizio di consulenza doveva essere prestato.

La Convenzione di Lugano e il Criterio di Collegamento

La sentenza si basa sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Lugano, che stabilisce che la giurisdizione si determina in base al luogo in cui l'obbligazione è adempiuta. In questo caso, si fa riferimento al luogo in cui la consulenza doveva essere fornita, essendo questa cruciale per l'obbligo di informazione che il consulente deve garantire al cliente. La Corte ha chiarito che, poiché il cliente era domiciliato in Italia e il servizio di consulenza era destinato a lui, la giurisdizione del giudice italiano è giustificata.

GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Consulenza in materia di investimenti finanziari - Azione di responsabilità contrattuale di cliente italiano nei confronti di consulente svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Ragioni. In tema di giurisdizione, in una controversia relativa a un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest'ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, va affermata la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio di collegamento dettato dell'art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all'obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto.

Implicazioni della Sentenza

Le implicazioni di questa ordinanza sono significative per i professionisti del settore finanziario e per i clienti. Tra i punti salienti troviamo:

  • Riconoscimento della giurisdizione italiana per le controversie di consulenza finanziaria, anche quando il consulente è domiciliato all'estero.
  • Chiarezza sull'importanza del luogo di prestazione del servizio nella determinazione della giurisdizione.
  • Rafforzamento della protezione dei diritti dei clienti italiani nei confronti dei consulenti esteri.

Questo orientamento giurisprudenziale potrebbe incentivare i clienti a cercare assistenza legale in Italia, sapendo di avere la possibilità di affrontare le controversie con consulenti esteri davanti ai tribunali italiani.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 9956 del 2024 rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti dei consumatori e la chiarezza delle regole di giurisdizione in ambito di consulenza finanziaria. La Corte ha saputo interpretare in modo pragmatico le norme europee, garantendo così una maggiore sicurezza giuridica per i clienti italiani che si avvalgono di servizi di consulenza da professionisti domiciliati all'estero. È fondamentale, per chi opera in questo settore, rimanere aggiornati su tali pronunce, che possono influenzare le dinamiche delle relazioni contrattuali internazionali.

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