Diffamazione a mezzo stampa e indagini preliminari: i limiti del diritto di cronaca nella Sentenza 19102/2025

Il diritto di cronaca rappresenta una delle espressioni più alte della libertà di manifestazione del pensiero, pilastro fondamentale di ogni società democratica, sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto non è illimitato, soprattutto quando incrocia la sfera delicata della giustizia penale, in particolare nella fase delle indagini preliminari. In questo contesto, la tutela della reputazione e della presunzione di innocenza dell'indagato o dell'imputato assume un'importanza capitale. È proprio su questo delicato equilibrio che interviene la recente sentenza n. 19102 del 15/04/2025 della Corte di Cassazione, destinata a fungere da faro per gli operatori dell'informazione.

Il Diritto di Cronaca Giudiziaria: Un Bilanciamento Delicato

La cronaca giudiziaria ha il compito essenziale di informare l'opinione pubblica su fatti di rilevanza penale, contribuendo alla trasparenza del sistema giudiziario. Tuttavia, quando si tratta di vicende ancora in fase di indagine, dove non è stata accertata alcuna responsabilità definitiva, il giornalista è chiamato a muoversi con estrema cautela. La giurisprudenza ha da tempo individuato tre criteri fondamentali per il legittimo esercizio del diritto di cronaca: la verità dei fatti, la rilevanza sociale della notizia e la continenza espressiva. La sentenza 19102/2025 si concentra in particolare sul criterio della verità e della continenza, applicandoli al contesto specifico delle indagini preliminari.

La Sentenza 19102/2025 della Cassazione: Chiarire i Confini

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione (Presidente R. P., Estensore M. C.) ha visto coinvolto D. M., imputato per diffamazione a mezzo stampa. La pronuncia, annullando senza rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Milano, ha ribadito principi cardine per il giornalismo investigativo. La Suprema Corte ha delineato con precisione i confini entro cui il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato quando si riferisce a fatti oggetto di indagini preliminari, ponendo l'accento sulla necessità di un racconto oggettivo e rispettoso della dignità individuale.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel quadro del complessivo contesto investigativo, con un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva.

Questa massima è di fondamentale importanza. Il "criterio della verità", in questo contesto, non si limita alla mera corrispondenza fattuale della notizia, ma richiede una rigorosa "coerenza" con gli atti e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ciò significa che il giornalista deve attenersi scrupolosamente a quanto emerge dagli atti ufficiali, evitando interpretazioni personali o speculazioni. Il "racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità" impone una narrazione oggettiva, priva di toni sensazionalistici o di giudizi prematuri. Non sono ammesse "aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria", poiché tali atteggiamenti possono "ingenerare nel lettore facili suggestioni", minando la percezione pubblica della presunzione di innocenza. Questo principio, garantito dall'articolo 27 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), è un baluardo irrinunciabile del nostro sistema giuridico.

Presunzione di Innocenza: Pilastro del Sistema Giudiziario

La presunzione di innocenza è un diritto fondamentale che protegge ogni individuo fino a quando non sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna. Nella fase delle indagini preliminari, tale presunzione è ancora più forte, tanto che la Cassazione parla di "a fortiori" per l'indagato. Questo significa che ogni notizia divulgata deve rispettare la condizione di non colpevolezza della persona coinvolta, evitando di presentarla come già responsabile di un reato. La sentenza 19105/2025 chiarisce che il giornalista ha il dovere di:

  • Mantenere un'assoluta neutralità nel riportare i fatti.
  • Evitare qualsiasi forma di anticipazione della colpevolezza.
  • Basare la narrazione esclusivamente sugli elementi contenuti negli atti giudiziari, senza aggiunte o interpretazioni personali.
  • Rispettare la dignità dell'indagato, anche in assenza di una pronuncia definitiva.

Questi requisiti sono volti a prevenire la "gogna mediatica" e a garantire che il processo si svolga in un clima di serenità, senza influenze esterne che possano pregiudicare l'imparzialità del giudizio o la reputazione della persona.

Conclusioni: Verso una Cronaca Responsabile

La sentenza n. 19102 del 2025 della Corte di Cassazione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale complesso, rafforzando l'esigenza di una cronaca giudiziaria che sia al contempo libera e responsabile. Essa rappresenta un monito importante per tutti i professionisti dell'informazione, ricordando che la ricerca della verità e la diffusione delle notizie devono sempre coniugarsi con il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, in primis la presunzione di innocenza. L'equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della persona è fragile, ma essenziale per la credibilità del sistema giudiziario e per la salvaguardia della dignità umana in ogni fase del processo penale.

Studio Legale Bianucci