Affidarsi a una banca o a una piattaforma di trading online implica un rapporto di fiducia regolato da normative precise. Quando questo rapporto viene compromesso da errori tecnici, negligenze o omissioni, le conseguenze economiche per l'investitore possono essere ingenti. Comprendiamo profondamente la frustrazione e il senso di impotenza che si provano nel vedere il proprio capitale eroso non dall'andamento del mercato, ma da un disservizio di chi avrebbe dovuto tutelare l'esecuzione dell'ordine. In qualità di avvocato esperto in risarcimento danni a Milano, l'Avv. Marco Bianucci si occupa quotidianamente di analizzare le condotte degli intermediari finanziari per tutelare i risparmiatori.
La normativa italiana, in particolare il Testo Unico della Finanza (TUF) e i regolamenti Consob, impone agli intermediari obblighi stringenti di diligenza, correttezza e trasparenza. L'intermediario deve eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili per il cliente (best execution) e con tempestività. La mancata esecuzione di un ordine di vendita (stop loss non scattato o ordine revocato senza motivo) o l'errata esecuzione di un ordine di acquisto costituiscono un inadempimento contrattuale. Se tale inadempimento provoca una perdita finanziaria diretta, sussiste il diritto al risarcimento del danno.
Affrontare un istituto bancario o una società di intermediazione richiede una strategia legale solida e documentata. L'approccio dell'Avv. Marco Bianucci, avvocato esperto in diritto bancario e risarcimento danni a Milano, parte da un'analisi rigorosa della documentazione contrattuale e dei log delle operazioni. Non ci limitiamo a contestare l'errore, ma ricostruiamo il nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario e il danno patrimoniale subito dal cliente.
La nostra attività si concentra sulla quantificazione precisa del pregiudizio economico. Questo include sia il danno emergente, ovvero la perdita secca subita a causa dell'errore (ad esempio, un titolo venduto a un prezzo inferiore rispetto all'ordine impartito), sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che l'investitore avrebbe ottenuto se l'ordine fosse stato eseguito correttamente. Presso il nostro studio in via Alberto da Giussano 26, valutiamo ogni singolo aspetto della vicenda, verificando se l'intermediario abbia agito con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, assistendo il cliente sia nella fase di reclamo e mediazione (spesso obbligatoria o consigliata, come il ricorso all'ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie) sia nell'eventuale fase giudiziale.
Se la banca non esegue un ordine di vendita correttamente impartito e questo causa una perdita (ad esempio, il titolo scende di valore successivamente), l'intermediario può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale. È necessario dimostrare di aver impartito l'ordine secondo le modalità previste e quantificare la differenza tra il prezzo di vendita ordinato e quello effettivo o attuale.
Sì, i disservizi tecnici delle piattaforme di trading online non esonerano automaticamente l'intermediario dalla responsabilità. Se il blocco del sistema impedisce di chiudere una posizione in perdita o di aprirne una vantaggiosa, e se tale blocco è imputabile a negligenza nella manutenzione dei sistemi, è possibile agire per il risarcimento. Un avvocato esperto in risarcimento danni potrà valutare le clausole di esonero di responsabilità spesso presenti nei contratti, che non sono sempre valide se il disservizio è grave.
I tempi per la contestazione sono stretti e dipendono dalla natura dell'operazione, ma in generale è fondamentale inviare un reclamo scritto immediatamente dopo aver riscontrato l'errore. Per l'azione legale vera e propria valgono i termini di prescrizione ordinaria decennale per la responsabilità contrattuale, ma agire tempestivamente è cruciale per la conservazione delle prove.
Il risarcimento mira a riportare il patrimonio dell'investitore nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'ordine fosse stato eseguito correttamente. Si calcola solitamente facendo la differenza tra il risultato economico ottenuto e quello che si sarebbe ottenuto con la corretta esecuzione dell'ordine (criterio del controfattuale).
Se ritieni di aver subito un danno economico a causa della mancata esecuzione o dell'errata gestione di un ordine di borsa, non lasciare che il tempo passi compromettendo i tuoi diritti. L'Avv. Marco Bianucci è a tua disposizione per esaminare i dettagli della tua situazione e valutare la sussistenza dei presupposti per un'azione risarcitoria. Contatta lo studio per fissare un appuntamento presso la nostra sede di Milano.