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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Il mantenimento dei figli riguarda entrambi i genitori, anche se nella vita quotidiana uno di loro versa un assegno e l’altro affronta direttamente molte spese. Se sei un padre, potresti chiederti se l’affidamento condiviso elimina il contributo economico, se una difficoltà di reddito consente di pagare meno o se le spese per scuola, salute e attività debbano essere divise a parte.

Il punto centrale è questo: il mantenimento non è un pagamento dovuto all’altro genitore come compensazione della fine della relazione, ma un modo per soddisfare i bisogni del figlio. Voglio chiarire quali criteri regolano il contributo, che cosa non può essere modificato unilateralmente e perché l’art. 96 del codice di procedura civile riguarda il comportamento tenuto in giudizio, non il mancato pagamento dell’assegno in sé.

Il mantenimento è un obbligo di entrambi i genitori

Il padre non è l’unico obbligato per legge. L’art. 316-bis del codice civile impone a entrambi i genitori di contribuire ai doveri verso i figli in proporzione alle rispettive risorse e alla capacità di lavoro, anche domestico. Il contributo economico, quindi, non dipende dal fatto che i genitori siano stati sposati, conviventi o abbiano vissuto separati fin dalla nascita del figlio.

Il figlio resta al centro della regola. Il mantenimento copre le esigenze di vita, abitazione, alimentazione, istruzione, educazione, salute e crescita personale. La separazione tra i genitori non riduce questi bisogni né sposta automaticamente l’intero peso economico su uno solo. L’art. 337-ter del codice civile richiede che il giudice stabilisca misura e modalità con cui ciascun genitore contribuisce alla cura e al mantenimento.

La proporzione non significa metà esatta. Due genitori possono contribuire in modi diversi: uno con un assegno mensile, l’altro sostenendo soprattutto le spese quotidiane nella casa in cui il figlio vive prevalentemente. Contano redditi, patrimonio, costi effettivamente sostenuti e lavoro di cura. Accompagnare il figlio a scuola, gestire visite mediche, organizzare i pasti e seguire la sua quotidianità ha infatti un valore economico che la legge impone di considerare.

L’accordo tra genitori può organizzare il contributo. Un’intesa chiara può indicare importo dell’assegno, data di pagamento, spese comprese e riparto di alcune uscite ulteriori. Tuttavia, un accordo non deve sacrificare l’interesse del figlio. Nei procedimenti che lo riguardano, il giudice può recepire gli accordi soltanto se sono compatibili con tale interesse. I criteri del concorso nel mantenimento e della regolazione dei figli sono riportati nel testo normativo consultato su Normattiva.

Come si determina l’assegno di mantenimento

Non esiste una percentuale fissa valida per tutti. L’assegno di mantenimento non si calcola applicando una quota standard dello stipendio del padre o della madre. L’art. 337-ter indica diversi criteri che devono essere letti insieme: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore delle attività domestiche e di cura.

Il reddito dichiarato è importante, ma non è l’unico dato. La valutazione non si ferma alla busta paga o alla dichiarazione dei redditi. Possono assumere rilievo anche disponibilità patrimoniali, canoni di locazione percepiti, spese abitative, debiti realmente gravanti sul genitore e costi necessari per il figlio. Se le informazioni economiche non risultano sufficientemente documentate, la legge consente al giudice di disporre accertamenti sui redditi e sui beni oggetto di contestazione.

Il lavoro di cura incide sulla ripartizione. Se un genitore si occupa in misura maggiore della quotidianità del figlio, sostiene spesso spese piccole ma continue e offre una disponibilità personale che consente all’altro di lavorare o organizzarsi diversamente. Questo non trasforma la cura in una voce da monetizzare meccanicamente, ma spiega perché due redditi simili non conducono sempre allo stesso risultato economico.

L’adeguamento può essere già previsto. Il provvedimento del giudice o l’accordo può indicare un criterio di aggiornamento dell’assegno. In mancanza di un parametro diverso, l’art. 337-ter prevede l’adeguamento automatico agli indici ISTAT. Prima di contestare un importo richiesto come arretrato, è quindi utile distinguere la somma originaria dall’eventuale aggiornamento previsto dal titolo che regola il mantenimento.

Affidamento condiviso e mantenimento diretto non sono la stessa cosa

L’affidamento condiviso non elimina automaticamente l’assegno. L’affidamento riguarda soprattutto la responsabilità genitoriale e le decisioni importanti per il figlio. Il mantenimento, invece, richiede di distribuire in modo proporzionato le risorse necessarie per la sua vita. Perciò anche un padre che partecipa alle scelte scolastiche, sanitarie ed educative può essere tenuto a versare un assegno, se ciò serve a riequilibrare il contributo dei genitori.

Tempi di permanenza simili non bastano da soli. Se il figlio trascorre periodi equivalenti con entrambi, ciascun genitore sostiene direttamente parte delle spese. Ma occorre considerare chi paga l’abitazione, chi anticipa i costi scolastici, come sono distribuite le spese quotidiane e se vi sia una differenza rilevante di risorse. Un’organizzazione paritaria dei tempi può ridurre l’assegno oppure rendere più praticabile il mantenimento diretto, ma non porta necessariamente a un importo pari a zero.

Non si può cambiare da soli la modalità di pagamento. Un padre non può sostituire automaticamente l’assegno previsto con acquisti fatti direttamente per il figlio, con il pagamento di una vacanza o con il versamento di somme diverse da quelle stabilite. Quelle spese possono essere utili al figlio, ma non cancellano di per sé il debito maturato secondo il provvedimento o l’accordo. Se l’organizzazione familiare cambia stabilmente, la soluzione è formalizzare una nuova intesa adeguata oppure chiedere una modifica delle condizioni.

Spese ordinarie e spese straordinarie: perché la distinzione conta

L’assegno mensile copre normalmente le esigenze prevedibili. Le spese ricorrenti per alimentazione, abbigliamento ordinario, vita domestica e piccole necessità della scuola rientrano di regola nel mantenimento ordinario, secondo quanto previsto dal titolo applicabile. Non ogni esborso sostenuto oltre all’assegno diventa quindi una spesa da rimborsare separatamente.

La spesa straordinaria va riconosciuta per il suo contenuto. Possono rilevare a parte le uscite significative, non ricorrenti o non ragionevolmente quantificabili quando l’assegno è stato fissato. La definizione concreta, però, dipende anche dal provvedimento del giudice, dall’accordo dei genitori e dalla natura della spesa. Una cura sanitaria urgente e non programmabile pone un problema diverso rispetto a un costo scolastico annuale già conosciuto e prevedibile.

Accordo e comunicazione evitano equivoci. Il genitore che affronta una spesa ulteriore deve verificare se serva una decisione condivisa, salvo i casi in cui l’urgenza imponga di provvedere subito nell’interesse del figlio. Dall’altra parte, un dissenso generico non consente di ignorare bisogni necessari e proporzionati. Il punto da chiarire è sempre concreto: quale spesa è stata sostenuta, perché era necessaria, se era prevedibile e quale regola di riparto era già in vigore.

Le spese direttamente sostenute non si compensano automaticamente. Pagare un corso, acquistare dispositivi per lo studio o versare denaro al figlio può essere una scelta condivisa e utile. Non autorizza però, senza un accordo o un nuovo provvedimento, a trattenere una quota dell’assegno mensile. Confondere rimborso di una singola spesa e obbligo periodico di mantenimento è uno degli errori che più facilmente crea arretrati e contestazioni.

Quando è possibile modificare il contributo

La revisione richiede un cambiamento concreto. Un assegno stabilito in passato può non essere più adeguato se mutano in modo rilevante le risorse dei genitori, i bisogni del figlio o l’organizzazione della sua vita. La perdita stabile di un’entrata, un aumento documentabile delle spese necessarie, nuovi tempi di permanenza o il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio sono circostanze che possono rendere giustificata una richiesta di modifica.

Una difficoltà momentanea non produce da sola un nuovo importo. Un calo di reddito deve essere letto nella sua durata, nelle cause e nella capacità economica residua del genitore. La semplice affermazione di non riuscire più a pagare non modifica il titolo esistente. Finché non interviene un accordo adeguatamente formalizzato o un provvedimento del giudice, ridurre il versamento per iniziativa personale espone al rischio di accumulare differenze dovute.

La maggiore età non interrompe sempre il mantenimento. Per il figlio maggiorenne, l’art. 337-septies consente al giudice di disporre un assegno se il figlio non è economicamente indipendente. Conta quindi la sua condizione effettiva: un percorso di studio serio, l’assenza di un reddito adeguato e la situazione lavorativa sono dati diversi dalla sola età anagrafica. Se invece il figlio ha raggiunto una stabile autosufficienza, il contributo può essere oggetto di revisione.

I documenti devono mostrare che cosa è cambiato. Per affrontare correttamente una modifica servono il provvedimento o l’accordo in vigore, dati aggiornati sulle entrate, prove delle spese essenziali e informazioni sulla vita del figlio. Non occorre raccogliere ogni ricevuta esistente, ma è necessario poter collegare il cambiamento richiesto a fatti verificabili e non a una mera scelta di pagare meno.

Inadempimento: pagare meno non equivale a modificare l’assegno

Il mancato versamento lascia aperto l’obbligo. Se il padre o l’altro genitore non versa quanto previsto, il credito per le somme dovute non scompare perché il figlio è stato ospitato per più tempo, perché sono stati fatti acquisti diretti o perché tra i genitori è sorto un conflitto. Prima occorre capire quale titolo regola il contributo, da quando l’importo non viene corrisposto e se esistano pagamenti parziali documentati.

La legge prevede strumenti per il pagamento diretto. L’art. 473-bis.37 del codice di procedura civile disciplina un meccanismo rivolto ai terzi che versano periodicamente somme al genitore obbligato. Dopo la costituzione in mora e un inadempimento di almeno trenta giorni, il creditore può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita al terzo debitore, chiedendo il versamento diretto delle somme dovute. La disciplina è riportata nel testo del decreto legislativo n. 149 del 2022 su Normattiva.

Le gravi inadempienze possono avere conseguenze ulteriori. L’art. 473-bis.39 c.p.c. consente al giudice, in presenza di gravi inadempienze anche economiche, di modificare i provvedimenti in vigore, ammonire il genitore, fissare una somma dovuta per future violazioni o ritardi e applicare una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Può inoltre disporre il risarcimento del danno a favore dell’altro genitore o del figlio.

Non ogni ritardo produce le stesse conseguenze. Un pagamento isolato effettuato in ritardo pone una situazione diversa da un rifiuto continuativo di contribuire o dalla violazione ripetuta di un provvedimento. Il giudice considera gravità della condotta, continuità dell’inadempimento, pregiudizio arrecato e comportamento complessivo dei genitori. Questo non rende irrilevante un ritardo, ma evita di sovrapporre automaticamente ogni mancato pagamento alle misure previste per le violazioni più serie.

Art. 96 c.p.c.: che cosa c’entra con il mantenimento dei figli

L’art. 96 c.p.c. non è una sanzione automatica per chi non paga. La norma disciplina la responsabilità aggravata nel processo. Può entrare in gioco se una parte agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave e ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il suo oggetto è dunque il modo in cui viene usato il processo, non la sola esistenza di un assegno non versato.

Perdere una causa non basta. Una domanda di modifica respinta, una contestazione sulle spese o una difesa non accolta non comportano automaticamente una condanna ai sensi dell’art. 96. Occorre una condotta processuale più grave, come sostenere consapevolmente una pretesa infondata oppure agire con una grave mancanza di prudenza. Il giudice deve valutare i fatti, gli atti depositati e il comportamento concretamente tenuto nel giudizio.

La trasparenza economica è particolarmente importante. Nei procedimenti familiari, informazioni inesatte o documenti incompleti sulle condizioni economiche possono incidere sulla valutazione processuale. Presentare una riduzione di reddito senza chiarire altre entrate disponibili, omettere dati patrimoniali rilevanti o formulare richieste prive di una base seria può compromettere la credibilità della domanda. Per questo una richiesta di revisione deve distinguere con precisione le difficoltà reali dalle affermazioni non dimostrate.

Domande frequenti

Il padre deve mantenere il figlio anche se non è sposato con la madre?

Sì, il matrimonio non è il presupposto dell’obbligo. Il dovere di mantenimento deriva dal rapporto di filiazione e riguarda entrambi i genitori. Separazione, assenza di matrimonio o fine della convivenza possono rendere necessario stabilire tempi, modalità e importi del contributo, ma non eliminano il diritto del figlio a ricevere cura, educazione, istruzione e sostegno economico.

L’affidamento condiviso esclude l’assegno di mantenimento?

No, non lo esclude automaticamente. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità nelle decisioni importanti; l’assegno serve invece a rendere proporzionato il contributo economico. Il giudice considera anche i tempi di permanenza, ma deve valutare esigenze del figlio, risorse dei genitori, tenore di vita e lavoro di cura. Per questo tempi simili non equivalgono sempre a assegno zero.

Posso ridurre l’assegno se ho perso il lavoro?

La perdita del lavoro può giustificare una revisione. Non consente però di ridurre automaticamente l’importo stabilito. Contano durata e consistenza della riduzione delle entrate, patrimonio disponibile, possibilità di nuovi redditi e bisogni attuali del figlio. Se esiste già un provvedimento, occorre distinguere la richiesta di modifica dalle somme maturate secondo le condizioni ancora efficaci.

Le spese mediche e scolastiche sono sempre straordinarie?

No, dipende dalla spesa e dalla regola già fissata. Un costo ricorrente e prevedibile può rientrare nel mantenimento ordinario oppure essere già ripartito dal provvedimento. Una spesa rilevante, sopravvenuta e non prevedibile può richiedere una disciplina separata. Prima di chiedere un rimborso, è essenziale verificare la natura concreta della spesa e gli accordi esistenti.

Che cosa c’entra l’art. 96 c.p.c. con il mantenimento dei figli?

Riguarda il comportamento nel processo. L’art. 96 c.p.c. non punisce automaticamente il mancato pagamento dell’assegno. Può rilevare se una parte utilizza il giudizio con mala fede o colpa grave, per esempio sostenendo una domanda manifestamente infondata o fornendo una rappresentazione economica gravemente inattendibile. Le conseguenze dell’inadempimento economico seguono invece gli strumenti previsti dalla disciplina familiare.