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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

La separazione cambia l’organizzazione della vita quotidiana, ma non interrompe il compito di essere genitori. Se sei una madre separata, potresti chiederti dove vivranno i figli, come saranno divisi i tempi con l’altro genitore, chi sosterrà le spese scolastiche e sanitarie, oppure se puoi restare nella casa in cui i bambini sono cresciuti. Voglio aiutarti a distinguere questi temi, perché una risposta utile non nasce dall’idea che esista un diritto della madre contrapposto a quello del padre.

Il punto di partenza sono i figli. Affidamento, mantenimento, abitazione e decisioni importanti vengono regolati in base al loro interesse concreto. Vedremo che l’affidamento condiviso non significa automaticamente tempi identici, che l’assegno non dipende da una formula fissa e che le condizioni stabilite alla separazione possono essere modificate quando cambiano fatti rilevanti.

L’interesse dei figli guida le decisioni dopo la separazione

La separazione non priva i figli di nessuno dei due genitori. L’articolo 337-ter del codice civile tutela il loro diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da ciascuno e a conservare relazioni significative con i parenti di entrambi i rami familiari. Il testo applicabile ai rapporti tra genitori e figli dopo la separazione è raccolto nel codice civile, articoli 337-bis e seguenti.

Il giudice guarda alla vita reale del minore. Non decide chi sia il genitore “più meritevole” in astratto e non usa il sesso del genitore come criterio. Contano, ad esempio, l’età del figlio, la scuola, le cure necessarie, la continuità delle abitudini, la distanza tra le abitazioni, la concreta disponibilità di ciascun genitore e la capacità di proteggere il figlio dal conflitto degli adulti.

Un accordo può essere una buona soluzione. I genitori possono proporre un’organizzazione dei tempi, delle spese e delle decisioni; tuttavia l’accordo non basta soltanto perché entrambi lo firmano. Deve rispettare l’interesse dei figli e descrivere regole comprensibili: giorni ordinari, vacanze, comunicazioni importanti, spese e criteri per adattare la routine quando cambiano scuola, attività o bisogni di salute.

Affidamento condiviso: che cosa comporta davvero

L’affidamento condiviso è il criterio prioritario. Significa che entrambi i genitori restano coinvolti nella responsabilità genitoriale, cioè nel dovere e nel potere di prendere decisioni nell’interesse dei figli. Non coincide con una divisione matematica del tempo e non impone che ogni scelta quotidiana sia decisa insieme: la quotidianità richiede spesso decisioni rapide del genitore presso cui il figlio si trova.

Le decisioni importanti richiedono cooperazione. Istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del figlio sono materie che, nell’affidamento condiviso, i genitori devono affrontare di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Se il disaccordo riguarda una decisione concreta e non si riesce a comporlo, può essere necessario chiedere al giudice di intervenire.

I tempi di permanenza vanno costruiti sui bisogni effettivi. Un calendario sostenibile considera orari scolastici, spostamenti, attività, riposo, rapporti con fratelli e sorelle e possibilità reali dei genitori. Un’alternanza frequente può essere adatta a un figlio e poco funzionale a un altro; allo stesso modo, una presenza prevalente presso una casa non elimina il ruolo dell’altro genitore né trasforma automaticamente l’affidamento in esclusivo.

Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo non è una scelta punitiva. L’articolo 337-quater del codice civile consente di affidare il figlio a un solo genitore quando l’affidamento all’altro risulta contrario al suo interesse. Occorre quindi un motivo concreto collegato alla protezione e al benessere del minore; un conflitto tra adulti, da solo, non equivale automaticamente a questa situazione.

Anche l’affidamento esclusivo ha limiti precisi. Salvo una diversa decisione del giudice, le scelte di maggiore interesse restano condivise. Inoltre, il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può rivolgersi al giudice se ritiene pregiudizievole una decisione assunta dall’altro. Per questo è importante non confondere affidamento esclusivo, collocazione materiale del figlio e sospensione dei rapporti con un genitore.

Mantenimento dei figli: non esiste una cifra uguale per tutte le famiglie

Entrambi i genitori devono contribuire. Il mantenimento riguarda non soltanto vitto e abbigliamento, ma anche ciò che serve a crescita, istruzione, educazione e cura del figlio. Il contributo può assumere forme diverse: spese sostenute direttamente, un assegno periodico o una combinazione delle due. L’obiettivo è ripartire il carico in modo proporzionato alle risorse e all’organizzazione concreta della vita familiare.

L’assegno non si calcola con una percentuale fissa. L’articolo 337-ter indica i fattori che orientano la determinazione: esigenze attuali del figlio, tenore di vita avuto durante la convivenza, tempi trascorsi con ciascun genitore, risorse economiche di entrambi e valore economico dei compiti domestici e di cura svolti da ciascuno. Questi criteri sono indicati nel codice civile, articolo 337-ter.

Il lavoro di cura ha rilievo economico. Se un genitore ha sostenuto in misura maggiore la gestione quotidiana dei figli, accompagnamenti, organizzazione scolastica o assistenza nelle malattie, questa attività non è invisibile nella valutazione del contributo. Non sostituisce il reddito, ma entra tra gli elementi che aiutano a capire come venivano soddisfatti i bisogni dei figli prima e dopo la separazione.

Le spese devono essere descritte con precisione. È utile distinguere ciò che l’assegno mensile deve normalmente coprire da ciò che le parti intendono affrontare separatamente, indicando quota di partecipazione, modalità di richiesta e documentazione. Chiamare una spesa “straordinaria” non basta per renderla automaticamente dovuta in aggiunta all’assegno: contano il contenuto dell’accordo o del provvedimento e la natura concreta dell’esborso.

L’adeguamento dell’assegno non va ignorato. Se le parti o il giudice non stabiliscono un diverso parametro, la legge prevede l’adeguamento automatico agli indici ISTAT. Questo meccanismo non sostituisce però una revisione quando mutano in modo significativo redditi, tempi di permanenza o bisogni del figlio: l’adeguamento monetario e la modifica delle condizioni sono questioni diverse.

Casa familiare e responsabilità genitoriale non sono la stessa cosa

La casa familiare si assegna guardando prima ai figli. L’assegnazione dell’abitazione in cui la famiglia viveva serve soprattutto a preservare, quando necessario, la continuità dell’ambiente domestico dei figli. Non è un premio per un genitore né una decisione che trasferisce la proprietà dell’immobile. L’articolo 337-sexies del codice civile sulla casa familiare pone in primo piano l’interesse dei figli e richiede di considerare il titolo di proprietà nella regolazione dei rapporti economici.

Proprietà e godimento dell’immobile sono piani distinti. La casa può appartenere a uno solo dei coniugi, a entrambi oppure essere in locazione; la disponibilità della casa dopo la separazione può comunque essere regolata nell’interesse dei figli. Questa distinzione evita due errori opposti: pensare che il proprietario possa decidere da solo dove vivranno i figli, oppure ritenere che l’assegnazione cancelli i diritti patrimoniali del proprietario.

Un cambio di residenza va valutato per le sue conseguenze sui figli. Trasferirsi può incidere su scuola, frequentazioni, tempi con l’altro genitore e praticabilità del calendario già stabilito. La questione non è soltanto logistica: se il trasferimento modifica in modo rilevante l’organizzazione della vita del minore, occorre affrontarlo come decisione genitoriale importante, non come una scelta da comunicare quando è già irreversibile.

Accordo, procedura giudiziale e modifica delle condizioni

Se c’è accordo, la separazione può essere organizzata in modo consensuale. Un’intesa seria non si limita a indicare una cifra mensile o una generica disponibilità a collaborare. Deve rendere prevedibili i passaggi più esposti al conflitto: calendario, vacanze, informazioni sanitarie e scolastiche, spese, abitazione e modalità di comunicazione. Quando sono presenti figli, la tenuta pratica dell’accordo è importante quanto la sua formulazione.

La negoziazione assistita è un’alternativa possibile. La legge consente ai coniugi di concludere una convenzione assistita da almeno un avvocato per parte per raggiungere una soluzione consensuale di separazione o per modificare le condizioni. In presenza di figli minori, l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica, che lo autorizza se risponde al loro interesse; negli altri casi previsti dalla norma, l’accordo segue il diverso controllo indicato dalla legge. Il percorso è disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Se manca l’accordo, decide il giudice. La decisione giudiziale può stabilire affidamento, tempi di presenza, contributo al mantenimento, casa familiare e altre misure necessarie per i figli. In questa sede non è utile trasformare la separazione in un elenco di recriminazioni: i fatti rilevanti sono quelli che mostrano come una proposta incida concretamente sulla vita, sulla stabilità e sulle esigenze dei minori.

Le condizioni non sono immutabili. L’articolo 337-quinquies del codice civile permette ai genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni su affidamento, responsabilità genitoriale e contributo al mantenimento. Una nuova scuola, un bisogno sanitario, un cambiamento lavorativo stabile, una diversa organizzazione dei tempi o un trasferimento possono rendere inadeguato il precedente assetto. Non è invece prudente sospendere o ridurre autonomamente i pagamenti perché la situazione è cambiata: la modifica va affrontata con un accordo formalizzato o con una domanda al giudice.

Nei casi di rischio la priorità è la protezione. Se emergono violenza, minacce, comportamenti che mettono in pericolo un figlio o rendono insicuri gli incontri, non è sufficiente adattare informalmente il calendario. Servono decisioni coerenti con l’urgenza e con i fatti disponibili; in una situazione simile posso aiutarti a inquadrare il problema senza trattare la sicurezza dei figli come un ordinario disaccordo tra genitori.

Per un primo orientamento bastano pochi elementi ordinati. Sono utili il provvedimento o l’accordo già esistente, un calendario effettivamente seguito, informazioni essenziali su redditi e spese dei figli, eventuali comunicazioni rilevanti e il fatto nuovo che rende necessario intervenire. Non occorre ricostruire ogni episodio della relazione: ciò che conta è collegare i documenti e gli avvenimenti alla decisione richiesta per i figli.

Domande frequenti

Posso chiedere l’affidamento esclusivo perché l’altro genitore è poco presente?

La scarsa presenza non basta automaticamente. L’affidamento esclusivo richiede che quello condiviso sia contrario all’interesse del figlio. Occorre distinguere tra un’organizzazione dei tempi poco efficace, che può essere corretta, e fatti che rendono dannoso il coinvolgimento del genitore nelle decisioni. Anche con affidamento condiviso, un calendario può prevedere tempi diversi per ciascun genitore.

L’affidamento condiviso elimina l’assegno di mantenimento?

No, sono due questioni diverse. L’affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale; il mantenimento riguarda il contributo economico di ciascun genitore. Anche quando i figli trascorrono tempi significativi con entrambi, può essere necessario un assegno per rispettare la proporzione tra risorse, bisogni dei figli, tempi di presenza e valore delle attività di cura.

Posso cambiare città con mio figlio dopo la separazione?

Dipende dalle conseguenze del trasferimento. Se il cambio di città incide su scuola, relazioni, cure o possibilità di frequentare l’altro genitore, riguarda una scelta importante per il figlio e non va gestito come una decisione unilaterale. Un accordo preventivo può disciplinare il nuovo calendario; se manca, la questione può richiedere un intervento del giudice.

Le spese mediche e scolastiche sono sempre extra rispetto all’assegno?

No, conta che cosa è stato stabilito. Alcune spese possono essere comprese nell’assegno mensile, altre possono essere ripartite separatamente. Il punto non è l’etichetta della spesa, ma il suo contenuto e la regola fissata nell’accordo o nel provvedimento. Per evitare conflitti, è utile prevedere in anticipo consenso, documentazione e tempi di rimborso.

Posso chiedere di modificare il mantenimento o i tempi di visita?

Sì, se un fatto nuovo rende inadeguate le condizioni. Il codice civile consente di chiedere la revisione di affidamento e contributo economico. Un mutamento rilevante può riguardare i bisogni del figlio, il reddito, la salute, gli orari di lavoro o l’abitazione. Prima di agire, è importante distinguere un disagio momentaneo da un cambiamento stabile e documentabile.

Riferimenti normativi essenziali

Per approfondire il quadro normativo, puoi consultare il codice civile, con gli articoli 337-bis e seguenti, e l’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 sulla negoziazione assistita. Se devi capire quale scelta sia coerente con le condizioni già in vigore e con le esigenze dei tuoi figli, puoi contattarmi.