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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Se il tuo ex convivente smette di pagare la sua parte di affitto, la fine della relazione non mette automaticamente al sicuro né te né il contratto. Il dubbio più urgente è spesso semplice: devi coprire anche la sua quota per evitare problemi con il proprietario? E, se paghi tutto, puoi poi chiedergli indietro ciò che hai anticipato?

La risposta dipende anzitutto dal contratto. Voglio aiutarti a distinguere il rapporto con il proprietario da quello tra te e l’ex convivente. Sono due piani collegati, ma non coincidono: il primo serve a proteggere la permanenza nell’abitazione e a evitare la morosità; il secondo riguarda la ripartizione effettiva del costo e il possibile rimborso di quanto hai pagato oltre la tua quota.

Il contratto decide chi deve pagare il canone al proprietario

Essere cointestatari non limita automaticamente il debito a metà canone. L’articolo 1294 del codice civile presume la solidarietà tra condebitori, salvo diversa previsione della legge o del contratto. Una clausola può confermarla o regolare diversamente l’obbligo. Quando vi è solidarietà, il proprietario può chiedere l’intero canone anche a uno solo dei conduttori; la divisione interna della spesa resta un rapporto distinto.

La solidarietà opera nel rapporto esterno con il locatore: chi riceve il pagamento non deve risolvere la separazione della coppia né stabilire chi abbia continuato a vivere nell’immobile. La Corte di cassazione ha ribadito che, quando il contratto prevede l’obbligo solidale dei due conduttori, il recesso di uno non libera l’altro dall’obbligo di pagare l’intero canone; il fatto che l’immobile sia occupato solo in parte non cambia tale effetto. Rassegna della Corte di cassazione sull’ordinanza n. 21051 del 2024.

La separazione personale non modifica da sola la locazione

Andarsene di casa non equivale a uscire dal contratto. L’ex convivente che consegna le chiavi a te, cambia residenza o smette di usare l’appartamento può avere assunto un impegno personale nei tuoi confronti, ma resta conduttore finché il rapporto locativo non cambia secondo le regole previste. Un accordo tra voi due non vincola di per sé il proprietario.

Occorre distinguere il recesso da una modifica consensuale del contratto. Nelle locazioni abitative l’articolo 3, comma 6, della legge n. 431 del 1998 consente al conduttore di recedere per gravi motivi, con preavviso di sei mesi al locatore, anche senza una clausola specifica. Il contratto può prevedere condizioni più favorevoli. La fine della relazione non costituisce automaticamente un grave motivo: vanno valutate le circostanze concrete. Un recesso valido non richiede l’accettazione del proprietario; una cessione o sostituzione contrattuale segue invece regole diverse.

Morosità e sfratto: perché il pagamento tempestivo può proteggere entrambi

Il mancato pagamento non diventa un problema solo dell’ex convivente che ha smesso di versare la sua quota. Se il canone dovuto al proprietario resta scoperto, la morosità riguarda il contratto nel suo insieme e può mettere in pericolo la disponibilità dell’abitazione. Per le locazioni urbane, l’articolo 5 della legge n. 392 del 1978 considera motivo di risoluzione il canone non pagato dopo venti giorni dalla scadenza e, per gli oneri accessori, l’insoluto che supera due mensilità di canone. Articolo 5 della legge n. 392 del 1978.

Pagare l’intero importo può quindi essere una scelta di protezione, non l’accettazione definitiva del debito dell’altro. Se il contratto è ancora efficace e vuoi restare nell’immobile, coprire la parte mancante evita che una controversia interna si trasformi in un inadempimento verso il proprietario. Conserva però prova del versamento, indica con chiarezza la mensilità pagata e non confondere il pagamento del canone con una rinuncia al rimborso.

Nelle locazioni abitative la legge contempla una possibilità di sanare la morosità in sede giudiziale, ma non è prudente considerarla un piano ordinario di gestione del debito. Il pagamento deve comprendere le voci dovute nel procedimento, comprese quelle maturate nel frattempo e le spese liquidate; in presenza di comprovate difficoltà il giudice può assegnare un termine entro i limiti previsti dalla legge. Sentenza n. 79 del 2020 della Corte costituzionale sull’articolo 55 della legge n. 392 del 1978.

Due modi diversi per uscire dal problema dell’affitto cointestato

Puoi mantenere il contratto oppure modificarlo, ma le due scelte producono conseguenze diverse. Se desideri restare nell’appartamento e puoi sostenere il canone, la priorità è evitare scoperti verso il proprietario. In parallelo, puoi chiedere all’ex convivente di contribuire secondo gli accordi intercorsi e, se necessario, pretendere la restituzione delle somme anticipate.

La modifica del contratto richiede invece il coinvolgimento del locatore. Può consistere nella prosecuzione con un solo conduttore, nella sostituzione con una nuova persona gradita al proprietario o nella chiusura consensuale del rapporto. Non basta una comunicazione inviata dall’ex convivente a te: occorre che il proprietario accetti il nuovo assetto e che il documento chiarisca da quando cambiano obblighi, firme e responsabilità per canoni, spese e danni.

Un errore frequente è sospendere o ridurre il pagamento aspettando che il proprietario intervenga contro l’altro intestatario. Se esiste solidarietà, questa scelta può aggravare la posizione di chi è rimasto. L’alternativa più lineare è separare le questioni: prima si preserva il rapporto di locazione, poi si affronta il riequilibrio economico tra gli ex conviventi.

Se paghi più della tua quota, puoi chiedere il rimborso

Il pagamento integrale non cancella la quota che spettava all’ex convivente. Nei rapporti interni tra condebitori solidali, chi ha pagato più del dovuto può esercitare il regresso previsto dall’articolo 1299 del codice civile: in termini pratici, può chiedere all’altro la parte che doveva restare a suo carico. L’articolo 1298 presume quote uguali se non risulta un accordo o un fatto diverso.

La metà è quindi un punto di partenza, non una formula inevitabile. Se avevate concordato per iscritto una ripartizione diversa, se uno dei due si era impegnato a sostenere una quota maggiore o se i pagamenti documentati mostrano un accordo differente, la richiesta può cambiare. Conta il contenuto dell’intesa, non soltanto la fine della convivenza.

Per rendere concreta la domanda di rimborso servono soprattutto il contratto di locazione, la prova dei canoni e degli oneri effettivamente pagati, le comunicazioni con il proprietario e gli eventuali messaggi o accordi che spiegano come avevate deciso di dividere la spesa. La Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di regresso nasce con il pagamento dell’intero debito e segue il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, che decorre dal pagamento stesso. Principio della Corte di cassazione sul regresso tra condebitori solidali.

La cauzione non è l’ultima mensilità di affitto

Il deposito cauzionale serve come garanzia, non sostituisce automaticamente i canoni correnti. Per le locazioni disciplinate dalla legge n. 392 del 1978, la cauzione non può superare tre mensilità di canone e produce interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno. Articolo 11 della legge n. 392 del 1978.

Per questo non è sicuro decidere da soli di non pagare gli ultimi canoni perché il proprietario trattiene già la cauzione. Finché il contratto è in corso, il canone resta dovuto alle scadenze stabilite. L’uso della cauzione per compensare un debito richiede un accordo chiaro oppure una definizione del rapporto alla riconsegna dell’immobile.

La restituzione della cauzione e la ripartizione tra ex conviventi sono questioni distinte. Il locatore deve poter verificare eventuali insoluti o danni imputabili al rapporto di locazione; tra voi, invece, occorre stabilire chi aveva materialmente versato la somma e come deve essere ripartito il saldo. La ricevuta del deposito e il verbale di riconsegna aiutano a evitare che una sola persona resti senza tutela su entrambi i fronti.

Quale scelta protegge subito chi resta nell’immobile

La prima verifica riguarda il rischio attuale di morosità. Confronta il canone, gli oneri richiesti e le date di scadenza con i pagamenti già eseguiti. Se manca una parte e intendi conservare la casa, evita che il contrasto con l’ex convivente produca un insoluto verso il proprietario. Un bonifico tracciabile con causale precisa rende più chiaro ciò che hai pagato e per quale mese.

Subito dopo, è utile mettere per iscritto una richiesta rivolta all’ex convivente: indica le somme anticipate, il criterio con cui ritieni dovuta la sua quota e l’invito a pagare. Se volete chiudere stabilmente la situazione, il documento da definire non è solo un accordo tra voi: deve affrontare anche il contratto con il proprietario, la data del subentro o della cessazione e la gestione della cauzione. Se il debito è contestato o è già arrivata un’intimazione di sfratto, puoi contattarmi.

Domande frequenti

Devo pagare tutto l’affitto se il mio ex convivente non versa la sua parte?

Può essere necessario per evitare la morosità, se i conduttori sono obbligati in solido. La solidarietà è presunta dalla legge salvo diversa disciplina, e può essere espressamente confermata dal contratto. Il proprietario può allora chiederti il canone intero. Il pagamento non impedisce di domandare all’ex il rimborso della quota rimasta a suo carico nei rapporti interni.

Se l’ex convivente ha lasciato l’appartamento, è libero dal contratto?

No, non automaticamente. Lasciare la casa, cambiare residenza o consegnare le chiavi all’ex non basta. Occorre verificare un recesso valido per legge o contratto, con la comunicazione e il preavviso dovuti al locatore, oppure un accordo che regoli l’uscita. Nelle locazioni abitative il recesso per gravi motivi non richiede una clausola specifica né l’accettazione del proprietario.

Il proprietario può usare la cauzione al posto dell’ultimo canone?

Solo se esiste un accordo chiaro. La cauzione è una garanzia e non sostituisce automaticamente le mensilità da pagare durante la locazione. Smettere unilateralmente di versare il canone perché esiste il deposito può creare morosità. È preferibile definire espressamente con il proprietario come trattare deposito, canoni e riconsegna.

Posso chiedere al mio ex convivente la metà di ciò che ho pagato?

Di regola sì, se hai pagato oltre la tua quota. Tra condebitori solidali le quote si presumono uguali, salvo prova di un diverso accordo o di circostanze che giustifichino una ripartizione differente. Contratto, bonifici, ricevute e comunicazioni tra voi sono utili per dimostrare sia l’anticipo sia il criterio di divisione.

Il termine di grazia evita sempre lo sfratto per morosità?

No: è una possibilità regolata dalla legge per le locazioni abitative. La sanatoria richiede il pagamento integrale delle somme dovute nel procedimento, comprese le voci maturate e le spese liquidate. Il giudice può concedere un termine soltanto alle condizioni previste. Non sostituisce quindi una gestione tempestiva dei canoni scoperti.