Con la decisione in esame la Corte di cassazione torna su un tema ricorrente: l'interferenza fra concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e divieto di reformatio in peius disciplinato dall'art. 597, comma 3, c.p.p. La sentenza n. 14325 del 2025, resa dalla Prima Sezione, offre spunti operativi di grande utilità per avvocati e operatori del diritto penale, fissando un principio di diritto destinato a incidere sulla strategia difensiva nelle impugnazioni.
Il divieto di reformatio in peius impedisce che, nel giudizio di impugnazione promosso dal solo imputato, la decisione finale sia più sfavorevole rispetto a quella di primo grado. L'art. 597, comma 3, c.p.p. ne delimita l'ambito, mentre l'art. 599-bis c.p.p. disciplina il concordato in appello, un rito deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla misura della pena entro determinati limiti.
La questione prospettata alla Corte attiene alla legittimità di un accordo che, pur riducendo la pena complessiva, peggiorava il trattamento sanzionatorio per uno dei singoli passaggi di calcolo, rivalutando un'aggravante (art. 416-bis.1 c.p.) che il giudice di primo grado aveva bilanciato con le attenuanti generiche in termini di equivalenza.
In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale.
La Corte afferma che il divieto non opera soltanto sul quantum conclusivo ma investe ogni segmento di commisurazione della pena. Se, nei passaggi intermedi, si verifica un aggravamento rispetto alla pronuncia di primo grado non impugnata dal P.M., l'imputato può ricorrere in cassazione, sebbene l'accordo complessivo risulti apparentemente più favorevole.
Nella specie, l'imputato S. S. aveva concordato in appello una pena ridotta. Tuttavia, il nuovo calcolo prevedeva un aumento specifico per l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. Il Giudice di primo grado l'aveva invece compensata con le attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava proprio questa “micro-peius” interna al conteggio.
La Corte ha accolto il motivo, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania del 18/01/2024. Ha richiamato i precedenti conformi (Cass. 22487/2024) e preso le distanze dall'orientamento contrario formatosi nel 2019 e successivamente riaffiorato (Cass. 22002/2019, 7399/2025), riaffermando un principio più garantista.
La pronuncia consolida la tutela dell’imputato, spingendo le Corti d’appello a un controllo rigoroso sulla corretta applicazione del divieto di reformatio in peius anche nel rito consensuale.
La sentenza n. 14325/2025 si inserisce in un quadro evolutivo della giurisprudenza di legittimità che mira a evitare elusioni, anche implicite, del divieto di reformatio in peius. Il principio espresso rafforza la prevedibilità delle decisioni e la fiducia degli imputati nei riti premiali: chi aderisce a un concordato deve poter contare su un trattamento che non peggiori neppure uno degli elementi della pena rispetto alla situazione preesistente, salvo iniziativa impugnatoria del P.M. Per difensori e magistrati, si tratta di un orientamento da tenere presente nella quotidiana pratica processuale.