Prescrizione e omicidio colposo plurimo: cosa stabilisce la sentenza n. 12713/2025 della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la decisione n. 12713 depositata il 2 aprile 2025, è tornata a pronunciarsi su un tema che ogni penalista incontra presto o tardi: il raddoppio dei termini di prescrizione nei reati di omicidio colposo plurimo. La vicenda riguardava B. C., imputato per un tragico sinistro stradale con più vittime; la Corte d’appello di Catania aveva dichiarato prescritto il reato senza applicare l’art. 157, comma 6, c.p. L’accusa ha allora impugnato, sostenendo che il termine dovesse raddoppiare per effetto della pluralità di decessi. La Cassazione rigetta il ricorso, fissando confini chiari e, al contempo, limitati a tale eccezione.

Il contesto normativo: art. 157 e 589 c.p.

L’art. 157, comma 6, c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione «per i reati di cui agli artt. 589 e 590, quando ricorre la circostanza di cui al quarto comma dell’art. 589 o al terzo comma dell’art. 590». Il quarto comma dell’art. 589 c.p. punisce l’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’intento del legislatore del 2016 (riforma c.d. “omicidio stradale”) è evidente: sanzionare in modo più severo chi, violando regole di cautela particolarmente rilevanti, causa la morte di uno o più soggetti.

La massima della sentenza

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione alle sole fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tradotto: se manca l’aggravante «stradale» o «antinfortunistica», la pluralità delle vittime non basta a far scattare il raddoppio. La Cassazione ribadisce così quanto già affermato in precedenza (ex multis, Cass. 23944/2013, 51959/2016, 29439/2020), a tutela del principio di legalità (art. 25, co. 2, Cost.) e del favor rei in materia di prescrizione.

I precedenti giurisprudenziali e il principio di tassatività

La Corte costituzionale, con sent. n. 143/2021, ha rimarcato che ogni estensione dei termini di prescrizione costituisce eccezione alla regola generale e va interpretata in senso restrittivo. La Cassazione si muove sullo stesso solco: una lettura estensiva – “basta che le vittime siano più di una” – violerebbe il requisito della tassatività, trasformando la clausola in una presunzione di maggiore pericolosità non prevista dalla legge.

Le ricadute pratiche per professionisti e imprese

Il principio affermato interessa in particolare:

  • Professionisti del foro, chiamati a valutare la prescrizione nei fascicoli su incidenti mortali.
  • Compagnie assicurative, per stimare l’esposizione residua a risarcimenti civili correlati a procedimenti penali in corso.
  • Datori di lavoro e RSPP, i quali, in caso di infortuni mortali plurimi, devono sapere che la contestazione dell’art. 589, co. 4, c.p. comporta non solo pene più elevate ma anche tempi processuali più lunghi.

Altre ipotesi di pluralità di decessi – si pensi a errori sanitari o a calamità naturali imputabili a colpa – restano dunque ancorate al termine ordinario di prescrizione (oggi, per l’omicidio colposo semplice, 6 anni + sospensioni), con ricadute strategiche sulle scelte difensive, dal patteggiamento alle istanze di rito abbreviato.

Conclusioni

La sentenza n. 12713/2025 rafforza un orientamento coerente: la compressione del diritto all’oblio processuale è ammessa solo nei casi espressamente previsti. Perché scatti il raddoppio dei termini è necessario che l’omicidio colposo plurimo sia aggravato dalle violazioni di regole cardine per la sicurezza stradale o per la salute dei lavoratori. Per operatori del diritto, datori di lavoro e cittadini, il messaggio è duplice: da un lato, massima severità verso chi infrange norme salvavita; dall’altro, garanzie solide a tutela di chi risponde di colpa senza le aggravanti tipizzate.

Studio Legale Bianucci