Guida senza patente: commento sulla sentenza n. 30502 del 2024

La recente ordinanza n. 30502 del 10 luglio 2024, depositata il 25 luglio 2024, offre spunti significativi per comprendere l'evoluzione della normativa sulla guida senza patente. In particolare, la Corte d'Appello di Firenze ha affrontato il delicato tema della recidiva nel biennio, essenziale per stabilire se un illecito possa rientrare nella fattispecie di depenalizzazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 gennaio 2016, n. 8.

Il contesto normativo

La guida senza patente è un reato che, a seguito delle modifiche legislative, può essere depenalizzato in determinate circostanze. La legge prevede che, per escludere il reato dalla depenalizzazione, debba sussistere una recidiva nel biennio. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non è necessaria la produzione di un'attestazione documentale della definitività del pregresso illecito. Questo elemento rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle procedure, permettendo un approccio più flessibile nella valutazione della recidiva.

La massima della sentenza

Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione. In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.

Questa massima evidenzia che la prova della recidiva può essere considerata valida anche in assenza di documentazione formale, purché vi siano elementi di prova concreti. Ciò significa che il ricorrente ha l'onere di dimostrare di aver contestato l'accertamento, mentre l'accusa deve fornire prove sufficienti per dimostrare la definitività dell'illecito.

Implicazioni pratiche

La sentenza n. 30502 offre importanti indicazioni per gli avvocati e per i cittadini. In particolare, i punti chiave da considerare sono:

  • La prova della recidiva non necessita di documentazione specifica, ma può essere basata su elementi di prova sufficienti.
  • È fondamentale per il ricorrente contestare l'accertamento originario per evitare la configurazione della recidiva.
  • La Corte ha sottolineato l'onere probatorio a carico dell'accusa, confermando il principio della presunzione di innocenza.

Conclusioni

La sentenza della Corte d'Appello di Firenze offre un'importante chiave di lettura sul tema della guida senza patente e della recidiva. Semplificando i requisiti di prova e chiarendo le responsabilità dell'accusa e della difesa, contribuisce a un'applicazione più equa delle norme. È essenziale che i cittadini comprendano i propri diritti e doveri in materia di circolazione stradale, per evitare di incorrere in sanzioni più gravi in caso di recidiva.

Studio Legale Bianucci