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Ordinanza n. 8660 del 2024: La servitù di passaggio coattivo e le esenzioni previste dal Codice Civile | Studio Legale Bianucci

Ordinanza n. 8660 del 2024: La servitù di passaggio coattivo e le esenzioni previste dal Codice Civile

La recente ordinanza n. 8660 del 2 aprile 2024, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, affronta un tema cruciale nel diritto civile italiano: la servitù di passaggio coattivo e le relative esenzioni. Questa sentenza mette in luce le limitazioni e i criteri di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1051 e 1052 del Codice Civile, fornendo un'importante interpretazione del concetto di esenzione per le aree residenziali.

Il contesto della sentenza

La vicenda processuale ha visto contrapposti M. A. (attore) e S. G. (convenuto) in merito alla richiesta di una servitù di passaggio coattivo su un fondo non intercluso. In particolare, la Corte ha dovuto valutare se fosse possibile concedere la servitù in questione, nonostante l'esistenza di percorsi alternativi. Secondo l'articolo 1051, comma 4, del Codice Civile, le case, i cortili, i giardini e le aie non possono essere assoggettati a questo tipo di servitù, ma solo in determinate condizioni.

Le esenzioni previste dal Codice Civile

La massima della sentenza recita:

Case, cortili, giardini e aie - Applicabilità dell'esenzione anche all'ipotesi di fondo non intercluso - Sussistenza - Operatività assoluta del divieto - Esclusione - Limiti. In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

Questa formulazione evidenzia che non esiste un'esenzione totale per le aree citate, ma piuttosto un criterio che privilegia la ricerca di soluzioni alternative. In altre parole, la servitù di passaggio coattivo può essere concessa solo se non ci sono altri percorsi praticabili che non interessano le aree protette.

Conclusioni

L'ordinanza in esame offre un'importante riflessione sulle servitù di passaggio coattivo, evidenziando non solo la tutela delle proprietà residenziali, ma anche la necessità di considerare le esigenze pratiche delle parti coinvolte. La Corte ha dimostrato che, pur riconoscendo il diritto di passaggio, è fondamentale tutelare le aree residenziali da possibili abusi. Questa sentenza rappresenta un significativo passo avanti nella chiarificazione delle norme sulle servitù e invita le parti a esplorare soluzioni alternative prima di ricorrere a richieste di passaggio coattivo.

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