La recente ordinanza n. 11016 del 24 aprile 2024 della Corte di Cassazione offre un'importante riflessione sul tema dell'apertura di credito in conto corrente e sulla necessità di provare l'affidamento accordato dal creditore. In particolare, la Corte si sofferma sulla modalità di prova che può essere utilizzata in situazioni in cui l'apertura di credito è stata stipulata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge n. 154 del 1992.
Secondo la Corte, in caso di apertura di credito in conto corrente, la prova dell'affidamento può essere fornita attraverso la cosiddetta prova per facta concludentia. Tuttavia, è fondamentale che emerga almeno l'ammontare accordato al correntista. È qui che si evidenzia un aspetto cruciale: la semplice tolleranza della banca rispetto agli sconfinamenti del cliente non è sufficiente a dimostrare l'affidamento. Questo principio è di particolare rilevanza, dato che in molte situazioni i correntisti possono fare affidamento sulla non contestazione della banca per giustificare gli sconfinamenti.
NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - IN GENERE Conto corrente con apertura di credito - Stipulazione antecedente all'art. 3 della l. n. 154 del 1992 - Affidamento - Prova per facta concludentia - Ammissibilità - Limiti - Dimostrazione dell'ammontare accordato al cliente - Necessità - Tolleranza della banca agli sconfinamenti del cliente - Insufficienza.
La decisione della Corte di Cassazione ha diverse implicazioni pratiche. Essa chiarisce che la tolleranza della banca non equivale a un'affermazione formale di affidamento, e i clienti devono essere consapevoli di questo aspetto. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di una corretta documentazione e di una chiara definizione degli accordi tra le parti, per evitare dispute future.
In conclusione, la sentenza n. 11016 del 2024 rappresenta un importante chiarimento sulla prova dell'affidamento in caso di apertura di credito in conto corrente, evidenziando i limiti della tolleranza bancaria. I correntisti devono essere proattivi nel documentare i loro accordi e comprendere che la mera tolleranza agli sconfinamenti non costituisce prova di un affidamento formale. La giurisprudenza continua a evolversi in questo campo, e le istituzioni finanziarie e i clienti devono rimanere informati e preparati.