Chi vive in Italia e resta ferito in un incidente stradale in un altro Paese dell’Unione europea, causato da un veicolo assicurato all’estero, può chiedere il risarcimento senza trasferire la pratica oltre confine. La richiesta si rivolge al mandatario che l’assicurazione straniera deve avere in Italia; se serve una causa, la si può proporre davanti al giudice del luogo in cui si vive.
Il giudice e la lingua sono italiani, ma la legge che stabilisce chi risponde, quali danni si pagano e in quanto tempo si prescrive il diritto è di regola quella del Paese in cui è avvenuto l’incidente. È questo il punto che cambia il valore della pratica, soprattutto quando le lesioni sono gravi.
01
A chi si chiede il risarcimento
Ogni compagnia che assicura veicoli in uno Stato dell’Unione deve nominare, in ciascuno degli altri Stati, un mandatario per la liquidazione dei sinistri. Il mandatario risiede nel Paese per cui è nominato, si rivolge al danneggiato nella sua lingua e gestisce la pratica per conto della compagnia (art. 152 del Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 209/2005). Chi risiede in Italia può quindi chiedere il risarcimento al mandatario italiano, oltre che alla compagnia straniera o al responsabile (art. 153).
Per sapere chi sono la compagnia e il suo mandatario basta la targa. Il Centro di informazione italiano, istituito presso la Consap, fornisce nome e indirizzo della compagnia, numero e scadenza della polizza e i dati del mandatario in Italia; la richiesta si può fare entro sette anni dall’incidente (artt. 154 e 155).
Una differenza rispetto agli incidenti in Italia va chiarita subito. L’indennizzo diretto, con cui di solito si chiede il risarcimento alla propria compagnia, non si applica quando è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero (art. 149, comma 2): la richiesta va rivolta all’assicurazione del responsabile o al suo mandatario.
02
Tre mesi per una risposta, poi l’Organismo di indennizzo
Ricevuta la richiesta, la compagnia o il mandatario devono, entro tre mesi, fare un’offerta motivata oppure spiegare perché non la fanno (art. 152, comma 5). Una lettera generica o il silenzio non bastano.
Se la risposta motivata non arriva entro tre mesi, o se la compagnia non ha nominato un mandatario in Italia, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano, cioè la Consap (artt. 296 e 298). Lo stesso Organismo interviene quando il veicolo responsabile non è stato identificato, quando entro due mesi dall’incidente non si riesce a identificare la sua assicurazione e quando la compagnia straniera è in liquidazione (art. 297).
Due regole di quell’intervento vanno conosciute prima di scegliere la strada. L’Organismo si astiene, o smette di intervenire, se il danneggiato fa causa alla compagnia o al responsabile (art. 298, comma 2). E per stabilire la responsabilità e quantificare il danno applica le norme dello Stato in cui è avvenuto l’incidente (art. 298, comma 7), come farebbe un giudice.
03
La causa in Italia contro l’assicurazione straniera
Se la trattativa non porta a un risultato accettabile, non è necessario fare causa nel Paese dell’incidente. Il regolamento europeo sulla competenza giurisdizionale consente al contraente, all’assicurato e al beneficiario di citare l’assicuratore davanti al giudice del luogo in cui sono domiciliati, e applica la stessa regola all’azione diretta del danneggiato (artt. 11, par. 1, lett. b, e 13, par. 2, Reg. UE 1215/2012). La Corte di giustizia lo ha chiarito già con la sentenza Odenbreit: il danneggiato può citare la compagnia straniera nello Stato in cui vive, se l’azione diretta è consentita (Corte giust., 13 dicembre 2007, C‑463/06, sul regolamento allora vigente).
Anche gli atti si semplificano. Secondo la Corte di giustizia, i poteri del mandatario devono comprendere quello di ricevere la notifica degli atti necessari per avviare la causa di risarcimento (Corte giust., 10 ottobre 2013, C‑306/12, Spedition Welter). Chi abita a Milano può quindi agire davanti al Tribunale di Milano contro una compagnia tedesca o francese, notificando l’atto al suo mandatario in Italia.
Il giudice italiano, però, deciderà applicando la legge straniera. La accerta d’ufficio, anche con l’aiuto di esperti o del Ministero della Giustizia (art. 14 L. 218/1995), ma conviene che chi agisce la ricostruisca fin dall’inizio, con le fonti del Paese interessato.
04
Quale legge stabilisce quanto spetta
Davanti al giudice italiano, la legge applicabile al risarcimento si stabilisce con il regolamento europeo «Roma II». La regola generale è la legge del Paese in cui il danno si verifica, cioè, in un incidente stradale, quella del luogo in cui la vittima è stata ferita, anche se le conseguenze si fanno sentire dopo il rientro in Italia (art. 4, par. 1, Reg. CE 864/2007). Per i familiari di chi è morto nell’incidente la Corte di giustizia ha precisato che i loro danni sono «conseguenze indirette» del fatto e seguono la stessa legge (Corte giust., 10 dicembre 2015, C‑350/14, Lazar).
C’è un’eccezione importante: se il responsabile e il danneggiato risiedono abitualmente nello stesso Paese, si applica la legge di quel Paese (art. 4, par. 2). Se due automobilisti residenti in Italia si scontrano in Spagna, tra loro vale la legge italiana. Il regolamento prevede poi una clausola per i casi che presentano collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese (art. 4, par. 3).
La legge così individuata decide quasi tutto: chi risponde e in che misura, quali voci di danno si risarciscono e come si valutano, chi tra i familiari ha diritto a un risarcimento proprio, e anche la prescrizione, con la sua decorrenza, interruzione e sospensione (art. 15). Il termine per agire può quindi essere diverso, anche più breve, da quello che si conosce in Italia. Stabilisce inoltre se il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore (art. 18).
Per le lesioni alla persona, il regolamento chiede comunque al giudice di tenere conto di tutte le circostanze concrete della vittima, compresi l’effettivo lucro cessante e le spese di cura e riabilitazione, quando l’incidente avviene in uno Stato diverso da quello in cui vive (considerando 33). Chi invece fa causa nel Paese dell’incidente può trovare regole diverse: Francia, Spagna, Austria e Belgio, tra gli altri, applicano la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sugli incidenti stradali, a cui l’Italia non ha aderito.
05
Un esempio: lo stesso viaggio, due leggi diverse
Pensiamo a un imprenditore milanese in viaggio di lavoro in Francia. Un furgone immatricolato e assicurato in Germania, guidato da un conducente residente in Germania, lo urta mentre attraversa una strada di Lione. Le lesioni sono gravi: mesi di cure, un’invalidità permanente e una lunga interruzione dell’attività.
Tornato a Milano, può chiedere il risarcimento al mandatario italiano della compagnia tedesca e, se l’offerta non è adeguata, citarla davanti al Tribunale di Milano. Il giudice applicherà però, di regola, la legge francese, cioè quella del luogo del danno: voci risarcibili, criteri di valutazione e termini saranno quelli francesi, non le tabelle italiane. Il mancato guadagno e le spese di cura sostenute in Italia andranno documentati con precisione, perché il giudice deve tenerne conto.
Se invece, nello stesso viaggio, l’incidente fosse stato causato da un collega residente a Milano alla guida di un’auto italiana, tra i due varrebbe la legge italiana, con i criteri di valutazione del danno alla persona che descriviamo nella pagina sul calcolo del risarcimento danni. Per questo la prima domanda non è soltanto dove è successo, ma chi è il responsabile e dove vive.
06
Che cosa fare, sul posto e al rientro
Sul posto, quando le condizioni lo consentono, conviene raccogliere ciò che dopo è difficile ricostruire:
- la targa e il Paese di immatricolazione dell’altro veicolo, il nome della compagnia e il numero della polizza o del certificato internazionale di assicurazione (carta verde);
- la constatazione amichevole europea, che ha lo stesso schema in tutte le lingue, oppure gli estremi della polizia intervenuta;
- fotografie dei luoghi e dei veicoli, nomi e recapiti dei testimoni;
- i referti del pronto soccorso e dell’ospedale straniero, con le fatture.
Al rientro, l’ordine è questo: chiedere al Centro di informazione i dati della compagnia e del mandatario; proseguire le cure in Italia conservando ogni referto e ogni spesa; far valutare le lesioni da un medico legale quando sono stabilizzate; inviare al mandatario una richiesta scritta e documentata, conservando la prova della data di ricezione, da cui decorrono i tre mesi. Nel frattempo va verificato il termine di prescrizione della legge straniera, che può essere diverso da quello italiano. Un’offerta ricevuta prima che le lesioni si siano stabilizzate va valutata con prudenza, perché accettarla e firmare la quietanza di solito chiude la pratica.
Quando l’altro veicolo è straniero ma l’incidente avviene in Italia, la strada è un’altra: il risarcimento si chiede all’Ufficio centrale italiano, che liquida i danni causati in Italia dai veicoli immatricolati all’estero e deve rispondere entro tre mesi (artt. 125 e 126 del Codice delle assicurazioni). Per il resto vale il percorso che descriviamo nella pagina sull’incidente stradale con lesioni gravi. Nelle cause di risarcimento danni da incidente all’estero lo Studio segue la richiesta al mandatario, la valutazione medico-legale e, se serve, il giudizio in Italia.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 152 (si apre in una nuova finestra) Mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro; offerta motivata o diniego entro tre mesi.
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 297 e 298 (si apre in una nuova finestra) Organismo di indennizzo italiano (Consap): quando interviene, astensione se si fa causa, legge dello Stato del sinistro.
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, artt. 11 e 13 (si apre in una nuova finestra) Azione diretta contro l’assicuratore davanti al giudice del domicilio del danneggiato.
- Regolamento (CE) n. 864/2007 («Roma II»), artt. 4, 15 e 18 (si apre in una nuova finestra) Legge del luogo del danno, eccezione della residenza comune, ambito della legge applicabile (compresa la prescrizione), azione diretta.
- Corte di giustizia UE, 13 dicembre 2007, C‑463/06, Odenbreit (si apre in una nuova finestra) Il danneggiato può citare l’assicuratore straniero nello Stato membro in cui è domiciliato.
- Corte di giustizia UE, 10 ottobre 2013, C‑306/12, Spedition Welter (si apre in una nuova finestra) Il mandatario ha il potere di ricevere la notifica degli atti per la causa di risarcimento.
- Corte di giustizia UE, 10 dicembre 2015, C‑350/14, Lazar (si apre in una nuova finestra) I danni dei congiunti di chi muore nell’incidente sono conseguenze indirette e seguono la legge del luogo dell’incidente.
- Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 14 (si apre in una nuova finestra) Il giudice italiano accerta d’ufficio la legge straniera applicabile.




