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Blog · Risarcimento danni

Danni da parto: quale risarcimento per il bambino e per i genitori

Dopo un errore durante il parto il risarcimento riguarda il bambino, per la salute e il reddito futuro, e i genitori, per il loro danno e le spese di assistenza. Due ordinanze della Cassazione del 2025 indicano come si calcola.

In breve

Due vittime
Il bambino ha diritto al risarcimento del danno alla salute e del reddito che non potrà guadagnare; i genitori hanno un danno proprio, oltre alle spese.
Il nodo dei periti
I periti devono stabilire se, con cure corrette e tempestive, il bambino sarebbe nato senza lesioni o con lesioni minori.
Le spese future
I costi di assistenza e il reddito perduto dai genitori vengono riconosciuti solo se sono documentati fin dall’inizio.
Il capitale del figlio
Le somme liquidate al figlio minore sono sue: per riscuoterle i genitori hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Quando un bambino nasce con lesioni cerebrali per un errore durante la gravidanza o il parto, per esempio un taglio cesareo eseguito ore dopo i primi segnali di sofferenza fetale, il risarcimento riguarda più persone. Il bambino ha diritto al risarcimento del danno alla salute e del reddito che non potrà produrre; i genitori hanno un danno proprio e sostengono spese di assistenza che dureranno tutta la vita. Sono tra le cause di responsabilità sanitaria di valore più alto, e si decidono su tracciati, orari e documenti.

Due ordinanze della Corte di cassazione della fine del 2025 aiutano a capire che cosa si può chiedere: la n. 34661 del 29 dicembre, su un bambino rimasto gravemente invalido dopo un’ipossia durante il parto, e la n. 26826 del 6 ottobre, sulla perdita di una figlia al momento della nascita.

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Quando un danno da parto dipende da un errore

Un esito grave, da solo, non dimostra un errore. L’ipossia del neonato, cioè la mancanza di ossigeno che può danneggiare il cervello, può avere cause che nessuna cura avrebbe evitato: patologie della placenta, infezioni, eventi improvvisi. La domanda giuridica è un’altra: con una condotta corretta, il danno sarebbe stato evitato o ridotto?

Le situazioni che più spesso danno luogo a una causa sono queste:

  • segnali di allarme nella cardiotocografia, il tracciato che registra il battito del feto e le contrazioni, che non vengono valutati o a cui non segue una decisione;
  • un esame in gravidanza, come la flussimetria, che indica una sofferenza della placenta senza che il parto venga anticipato;
  • un taglio cesareo deciso o eseguito in ritardo, oppure manovre durante il parto non adeguate alla situazione;
  • una rianimazione del neonato inadeguata o tardiva, o un trasferimento in terapia intensiva neonatale non tempestivo.

Diverso è il caso di una malformazione che non è stata diagnosticata durante la gravidanza: lì non è il parto ad aver causato il danno, e le regole sono diverse. Qui ci occupiamo dei danni causati dall’assistenza alla gravidanza, al travaglio e alla nascita.

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Un caso deciso dalla Cassazione nel 2025

La vicenda esaminata dalla Terza Sezione civile (Cass. civ., Sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34661) mostra di quali importi si parla e su quali voci. Secondo quanto esposto dai genitori, nel febbraio 2009 una donna alla trentacinquesima settimana di gravidanza era stata ricoverata alle 10 del mattino perché la flussimetria segnalava un grave deterioramento della funzione placentare; due tracciati della giornata non erano rassicuranti, ma il cesareo fu eseguito d’urgenza solo alle 16.40. Il bambino nacque senza battito né respiro e riportò una tetraparesi spastica, con invalidità civile del 100 per cento.

Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e liquidò al bambino 1.364.915 euro per il danno biologico e 189.014,90 euro per la perdita della capacità lavorativa, e a ciascun genitore 170.000 euro per il danno al rapporto con il figlio. Respinse invece le spese di assistenza, le spese mediche e i redditi perduti dei genitori, perché mancava la prova e non era possibile una valutazione presuntiva. La Corte d’appello di Napoli aggiunse 865.897,36 euro, quantificando il danno patrimoniale futuro del bambino, per la capacità di guadagno perduta e per l’assistenza futura, in 956.363,15 euro complessivi.

L’azienda sanitaria ricorse in Cassazione chiedendo di sottrarre la futura pensione di invalidità del bambino e di trasformare il risarcimento in una rendita. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: i due punti, di cui parliamo più avanti, sono quelli su cui le parti si confrontano più spesso quando il danno è permanente.

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Che cosa spetta al bambino

Il primo danno è quello alla salute. Per i danni da attività sanitaria la legge rinvia alle tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (art. 7, comma 4, L. 24/2017); per le lesioni gravi il valore del punto cresce con la percentuale di invalidità e diminuisce con l’età, quindi per un neonato con invalidità molto elevata le somme sono alte. Come si applicano tabelle, sofferenza morale e personalizzazione lo spieghiamo nella pagina sul calcolo del risarcimento.

Il secondo danno è patrimoniale e riguarda il futuro. Un bambino che non potrà lavorare ha perso una capacità di guadagno che non ha mai esercitato: il giudice la stima in via presuntiva, e nel caso del 2025 la Corte d’appello l’aveva stimata in oltre 500.000 euro. Accanto a questa c’è il costo dell’assistenza per tutta la vita: personale, terapie riabilitative, ausili, adattamento della casa e dell’auto. Sono spese che vanno stimate con un consulente, non dedotte da una cifra forfettaria.

Quando l’importo esatto non può essere provato, il giudice lo liquida in via equitativa (art. 1226 c.c.), ma solo se il danno esiste ed è stato dimostrato nei suoi elementi.

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Che cosa spetta ai genitori

I genitori agiscono in due vesti: come rappresentanti del figlio minore, per i suoi danni, e in proprio, per i danni che hanno subito loro. Il danno proprio comprende la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare causati dalla grave invalidità del figlio, che nel caso napoletano è stato liquidato con 170.000 euro a ciascuno. Comprende poi le spese sostenute e il reddito perduto, per esempio quando uno dei due lascia il lavoro per assistere il bambino: sono le voci che più spesso vengono respinte, perché non documentate.

Se il bambino muore al momento del parto, o il feto muore prima di nascere per omissioni e ritardi dei medici, la Cassazione ha chiarito che i genitori non perdono un rapporto «soltanto potenziale» (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 ottobre 2025, n. 26826). Nel caso deciso, i tracciati segnalavano sofferenza fetale dalla sera, ma il cesareo fu eseguito solo la mattina seguente; la Corte d’appello aveva liquidato ai genitori la metà dei minimi delle tabelle, considerando il rapporto solo potenziale. La Cassazione ha cassato la sentenza: il rapporto con il figlio esiste già durante la gravidanza, e la perdita è un vero danno da perdita del rapporto parentale, da liquidare con le tabelle di Milano dando rilievo soprattutto alla sofferenza interiore della madre e del padre.

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Capitale, rendita e pensione di invalidità

Di regola il danno futuro si liquida in un’unica somma, calcolata sulla durata attesa della vita. La legge consente al giudice, per i danni permanenti, di liquidarlo invece come rendita vitalizia, con le opportune cautele (art. 2057 c.c.). Nell’ordinanza n. 34661 la Cassazione ha ricordato che è una facoltà del giudice, non un obbligo, anche quando si può prevedere un’aspettativa di vita ridotta, e che la rendita va chiesta nel giudizio di merito; tra le cautele riconosciute cita la rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi, l’acquisto di titoli di Stato e una polizza vita a premio unico a favore del danneggiato.

Quanto alla pensione di invalidità civile che il bambino riceverà da maggiorenne, la struttura chiedeva di sottrarla dal risarcimento. La Corte d’appello lo aveva escluso perché la pensione futura non era certa nel verificarsi e nel suo esatto ammontare, e la Cassazione ha confermato che solo a queste condizioni il vantaggio si può scomputare.

C’è infine un passaggio che i genitori spesso non conoscono: le somme liquidate al figlio minore sono un suo patrimonio. La legge stabilisce che i capitali del minore non possono essere riscossi senza l’autorizzazione del giudice tutelare, che ne determina l’impiego (art. 320 c.c.); con la stessa norma va valutata ogni transazione con la struttura o con la sua assicurazione. Conviene pensare per tempo a come quel capitale sarà gestito per coprire assistenza e cure.

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Chi risponde e che cosa bisogna provare

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale delle condotte dei medici e delle ostetriche di cui si avvale, anche se scelti dalla paziente e non dipendenti della struttura (art. 7, comma 1, L. 24/2017, con gli artt. 1218 e 1228 c.c.); la regola vale anche per le prestazioni in libera professione intramuraria, come il parto seguito dal ginecologo di fiducia in ospedale. Il singolo medico risponde invece, di regola, per fatto illecito (art. 7, comma 3, L. 24/2017).

In ogni caso va ricostruito, minuto per minuto, che cosa indicavano i tracciati e gli esami, quali decisioni le linee guida richiedevano e in quanto tempo, che cosa è stato fatto e quando. Poi la domanda decisiva: con il comportamento corretto, il bambino sarebbe nato senza lesioni o con lesioni minori? Servono un medico legale, un ginecologo e, di solito, un neonatologo o un neurologo pediatrico.

Pensiamo a un travaglio a termine in cui il tracciato mostra decelerazioni ripetute dalle due di notte e il cesareo viene deciso alle sei. I periti dovranno stabilire quando il tracciato imponeva di intervenire, quanto tempo sarebbe servito per far nascere il bambino e se gli esami del neonato sono compatibili con una lesione avvenuta durante il travaglio oppure prima del ricovero. Da queste risposte dipende se il ritardo ha causato il danno, e in quale misura.

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Che cosa fare, in che ordine e con quali termini

  1. Chiedere tutta la documentazione della madre e del neonato: cartella ostetrica e neonatale, partogramma, tracciati cardiotocografici in originale o in formato digitale, esami del sangue del cordone, ecografie e immagini cerebrali. La direzione sanitaria deve fornirla entro sette giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro trenta (art. 4, comma 2, L. 24/2017).
  2. Far valutare i documenti da medici legali e medici esperti della materia prima di contestare l’errore, per capire se il nesso con il danno è sostenibile e su quali voci.
  3. Documentare le spese e i redditi fin dall’inizio: fatture, certificazioni delle terapie, buste paga e lettere di dimissione o di part-time di chi assiste il bambino.
  4. Proporre il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o la mediazione, condizione necessaria prima della causa (art. 8 L. 24/2017). Alla consulenza partecipa anche l’assicurazione, che deve fare un’offerta o spiegare perché non la fa; se la conciliazione non riesce, per conservare gli effetti della domanda il ricorso per la causa va depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi.

Quanto ai termini, verso la struttura vale di regola la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.); verso il medico, per fatto illecito, cinque anni, salvo la prescrizione più lunga del reato (art. 2947 c.c.). Le posizioni del bambino, della madre e del padre non sono identiche, e da quando decorrano i termini va verificato sui documenti, subito. Il percorso generale, comune a ogni errore medico, è descritto nella pagina su malasanità e responsabilità medica; l’assistenza nelle cause di risarcimento danni comprende il coordinamento dei consulenti e la richiesta al giudice tutelare per il capitale del minore.

Norme e sentenze citate

Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34661 (si apre in una nuova finestra) Ipossia durante il parto: danno patrimoniale futuro del bambino, pensione di invalidità non scomputabile se incerta, rendita facoltativa.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 6 ottobre 2025, n. 26826 (si apre in una nuova finestra) La perdita del feto per ritardi dei medici è un danno da perdita del rapporto parentale, da liquidare con le tabelle di Milano.
  3. Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 4 (si apre in una nuova finestra) Documentazione sanitaria fornita entro sette giorni, integrazioni entro trenta.
  4. Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7 (si apre in una nuova finestra) Responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico; tabelle degli artt. 138 e 139 Cod. ass.
  5. Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 8 (si apre in una nuova finestra) Consulenza tecnica preventiva o mediazione prima della causa; termini di sei mesi e novanta giorni; offerta dell’assicurazione.
  6. Codice civile, art. 2057 (si apre in una nuova finestra) Liquidazione del danno permanente sotto forma di rendita vitalizia, con le opportune cautele.
  7. Codice civile, art. 320 (si apre in una nuova finestra) I capitali del figlio minore si riscuotono solo con l’autorizzazione del giudice tutelare, che ne determina l’impiego.
  8. Codice civile, artt. 2946 e 2947 (si apre in una nuova finestra) Prescrizione ordinaria decennale e quinquennale per fatto illecito, con la regola sul reato.

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Domande frequenti

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Quanto si può ottenere per un danno da parto con invalidità grave?

Non esiste un importo standard: dipende dalla percentuale di invalidità, dall’età, dalle spese di assistenza e dal reddito che il bambino non potrà produrre. Per dare un ordine di grandezza, nel caso deciso dalla Cassazione nel 2025 (ord. n. 34661) un bambino con invalidità del 100 per cento aveva ottenuto in primo grado oltre 1,5 milioni di euro tra danno biologico e capacità lavorativa, a cui la Corte d’appello aveva aggiunto oltre 860.000 euro; i genitori 170.000 euro ciascuno. Ogni caso va però stimato sulle sue prove.

Se il parto è avvenuto molti anni fa, si può ancora agire?

Può essere possibile, ma va verificato subito. Verso la struttura sanitaria il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.); verso il medico, per fatto illecito, cinque anni, salvo la prescrizione più lunga del reato (art. 2947 c.c.). Da quando decorrano i termini, e se siano stati interrotti da richieste scritte, si stabilisce sui documenti. Le posizioni del bambino e dei genitori vanno esaminate separatamente.

Il ginecologo di fiducia che ha seguito il parto risponde personalmente?

Dipende dal rapporto. La struttura risponde comunque delle condotte dei medici di cui si avvale, anche se scelti dalla paziente, compresa la libera professione intramuraria (art. 7 L. 24/2017). Il medico risponde di regola per fatto illecito; se ha assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, risponde a titolo contrattuale. Di solito si agisce contro la struttura e la sua assicurazione, valutando se coinvolgere anche il medico.

Serve una denuncia penale per ottenere il risarcimento?

No: la richiesta di risarcimento è autonoma e passa per la consulenza tecnica preventiva o la mediazione (art. 8 L. 24/2017). Una denuncia può avere senso se vi sono profili penali, ma non sostituisce il percorso civile e non accelera la liquidazione dei danni. Se il fatto è anche un reato con una prescrizione più lunga, questa può valere anche per l’azione civile (art. 2947 c.c.).

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