La Durata del Trattenimento Amministrativo dei Richiedenti Protezione Internazionale: La Sentenza 17508/2025

Il trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri è un tema giuridico di grande attualità. La Sentenza n. 17508, depositata l'8 maggio 2025, della Corte di Cassazione (Dott. G. Rocchi, Dott. E. Toscani), chiarisce la durata massima del "trattenimento secondario". Questo si riferisce a chi richiede protezione internazionale mentre è già trattenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La pronuncia, inserita nel quadro normativo aggiornato dal D.L. n. 145 del 2024 (convertito nella Legge n. 187 del 2024), definisce i limiti temporali delle misure coercitive.

Il Contesto Normativo e la Questione

La Cassazione ha armonizzato il D.Lgs. n. 142 del 2015 (accoglienza richiedenti protezione) con il D.Lgs. n. 286 del 1998 (trattenimento per espulsione/respingimento). Il "trattenimento secondario" emerge quando un individuo, già in un CPR in attesa di espulsione, presenta domanda di protezione internazionale. La questione è la durata di questo nuovo trattenimento, con finalità specifica.

La Massima della Sentenza 17508/2025

La Suprema Corte ha fornito una massima di diritto che stabilisce i limiti temporali:

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la durata massima del trattenimento "secondario" disposto ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 nei confronti del soggetto già presente in un centro di permanenza per i rimpatri in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, è stabilita dal comma 5 del citato articolo 6, mentre il successivo comma 6 deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Questa massima è cruciale. La Corte stabilisce che il trattenimento secondario, motivato dalla domanda di protezione internazionale, ha una durata massima secondo l'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015. Il punto chiave è che, una volta esaminata e decisa la domanda, il trattenimento deve cessare. È strettamente legato al procedimento amministrativo e decade con la sua definizione. Questo principio garantisce che la privazione della libertà personale non si protragga oltre lo stretto necessario, in linea con l'art. 13 Cost. e la Direttiva 2013/33/UE.

Implicazioni e Tutela dei Diritti

Le ricadute pratiche sono significative per la certezza giuridica. La decisione sottolinea:

  • Il trattenimento "secondario" ha finalità specifica: l'esame della domanda di protezione internazionale.
  • La sua durata è vincolata al termine massimo di legge (art. 6, comma 5, D.Lgs. 142/2015) e alla definizione del procedimento amministrativo.
  • Una volta concluso l'esame della domanda, il trattenimento deve cessare.

Questo approccio rafforza la tutela del diritto alla libertà personale, impedendo proroghe ingiustificate e garantendo che la privazione della libertà sia proporzionata e limitata, come richiesto dalla giurisprudenza CEDU.

Conclusioni

La Sentenza n. 17508 del 2025 della Cassazione è un tassello fondamentale nella normativa sull'immigrazione e l'asilo. Fornisce un'interpretazione autorevole sulla durata del trattenimento amministrativo per i richiedenti protezione internazionale, enfatizzando la sua funzionalità alla definizione del procedimento. Questo principio rafforza le garanzie per le persone straniere, assicurando che la loro libertà non sia compressa oltre i limiti imposti da legge, Costituzione e diritto internazionale.

Studio Legale Bianucci