Notifiche Atipiche nel Processo Penale: La Cassazione e la Nullità Intermedia (Sentenza 19086/2025)

Nel complesso labirinto del diritto processuale penale italiano, la corretta esecuzione delle notificazioni rappresenta un pilastro fondamentale per la garanzia del giusto processo e la tutela dei diritti dell'imputato. Un errore in questa fase può avere conseguenze gravissime, potenzialmente invalidando interi procedimenti. Ma cosa succede quando una notifica, pur non rispettando alla lettera le formalità, raggiunge comunque il suo scopo, informando effettivamente la parte interessata? Su questa delicata questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19086 del 10/04/2025 (depositata il 22/05/2025), offrendo un chiarimento prezioso che bilancia il rigore formale con la sostanza della comunicazione.

La Sentenza 19086/2025: Un Faro sulle Notifiche Atipiche

La pronuncia della Terza Sezione Penale della Cassazione, con Presidente L. R. ed Estensore V. P., nasce da un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma, che aveva annullato con rinvio una precedente decisione. Il caso specifico riguardava l'imputata T. P. e la questione della notificazione del decreto di citazione. La Corte ha avuto modo di affrontare una situazione peculiare: la notifica di un avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del Riesame era stata sì effettuata al difensore, come previsto dall'art. 161, comma 4, del Codice di Procedura Penale, ma solo dopo che l'imputata era già stata direttamente informata dagli operanti, sia telefonicamente che tramite e-mail inviata a mezzo PEC istituzionale. Si poneva, quindi, il dilemma se una tale modalità di comunicazione, pur atipica, potesse sanare eventuali vizi formali della notifica.

Il Cuore della Questione: Nullità Generale a Regime Intermedio e Conoscenza Effettiva

Il Codice di Procedura Penale prevede diverse categorie di nullità: relative, intermedie e assolute, ciascuna con un proprio regime di deducibilità e sanatoria. Le nullità intermedie, disciplinate dagli artt. 180 e 182 e seguenti c.p.p., si distinguono per essere sanabili se non eccepite tempestivamente dalla parte interessata o se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. È proprio su questo concetto di

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