Sentenza n. 15506/2025 della Cassazione: il dolo tra rappresentazione causale e dettaglio fattuale

Con la decisione n. 15506 del 2 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025) la Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, torna a pronunciarsi sull’elemento psicologico del reato, risolvendo un ricorso concernente lesioni cagionate a pubblici ufficiali durante un inseguimento stradale. Il Supremo Collegio annulla parzialmente con rinvio l’ordinanza del Tribunale per la libertà dei Minori di Napoli, chiarendo quando la previsione dell’evento possa dirsi sufficiente per integrare il dolo.

Il cuore della controversia: cosa deve prevedere l’agente?

L’imputato, il minore L. P. M., era accusato di lesioni ai sensi dell’art. 582 c.p. La difesa sosteneva che il giovane non avesse previsto né voluto le lesioni patite dagli agenti intervenuti in ausilio di un’altra pattuglia. Il Tribunale aveva ritenuto integrato il dolo eventuale; la Cassazione, invece, riformula la portata dell’elemento soggettivo, riannodando i fili alla normativa codicistica (artt. 42-43 c.p.) e alla giurisprudenza precedente (fra le altre, Cass. 47152/2022 e 8004/2021).

Ai fini della sussistenza del dolo, l’agente deve rappresentarsi i passaggi causali più significativi in cui si dipana il fatto tipico, non essendo anche richiesta la previsione di tutti gli aspetti di dettaglio del fatto concreto.

La massima, di per sé lapidaria, opera uno spartiacque: si supera la visione «onnisciente» del dolo, riducendo l’area della previsione necessaria ai soli snodi causali essenziali. In pratica, se il soggetto comprende che la propria condotta può verosimilmente produrre l’evento tipico, il dolo è integrato, anche se non si rappresenta l’intera sequenza di micro-eventi.

Ricadute operative per difese e procure

  • Strategie difensive: la linea di difesa fondata sull’assenza di previsione di specifiche conseguenze (es. lesioni a singoli agenti) perde forza. Occorre dimostrare che l’imputato ignorasse proprio il nesso causale principale.
  • Attività di indagine: il P.M. dovrà focalizzarsi su prove che mostrino la consapevolezza dei «passaggi causali significativi» (velocità elevata, presenza di ostacoli, intervento di terzi), senza dover ricostruire ogni dettaglio.
  • Ruolo del giudice: nella motivazione occorrerà illustrare quali passaggi causali l’imputato si sia rappresentato e perché siano qualificabili come «significativi».

Confronto con diritto europeo e precedenti interni

La posizione della Cassazione si allinea all’impostazione della Corte di Giustizia UE sul principio di colpevolezza (si veda la sentenza OG e PI, C-15/16), che richiede congrua relazione psicologica fra autore ed evento, ma non una previsione esaustiva. Anche la Corte EDU, nella nota pronuncia Kononov c. Lettonia, valorizza l’elemento della prevedibilità in termini ragionevoli, non assoluti.

A livello interno, la sentenza si pone in continuità con Cass. 52869/2018, ove si affermava che «il dolo non esige la previsione di ogni modalità esecutiva». Tuttavia, il nuovo arresto seleziona l’area della rappresentazione necessaria: solo i «nodi» causali che danno forma al fatto tipico.

Conclusioni

La Cassazione, con la sentenza n. 15506/2025, offre un criterio praticabile per giudicare il dolo: l’agente deve prevedere l’essenziale, non l’accessorio. Ciò comporta una semplificazione probatoria, ma insieme un maggior onere argomentativo per individuare quei passaggi causali «di peso». Per gli operatori del diritto, la decisione rappresenta uno strumento prezioso per calibrare imputazioni, difese e motivazioni, rispettando il principio di colpevolezza senza scadere nel formalismo.

Studio Legale Bianucci