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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Il traffico di influenze illecite può riguardarti se hai pagato, promesso o ricevuto un compenso collegato ai rapporti con un pubblico ufficiale. Il confine con una consulenza lecita non dipende dal nome dato all’incarico: contano la relazione realmente utilizzata, lo scopo del pagamento e il risultato che le parti intendono ottenere.

Ti spiego quali elementi richiede oggi l’art. 346-bis del codice penale, perché anche chi dà o promette l’utilità può essere punito e che cosa cambia rispetto al vecchio millantato credito. Vedremo inoltre come distinguere la rappresentanza trasparente di interessi dalla vendita di un’influenza personale e quali aspetti meritano attenzione quando una contestazione coinvolge consulenti, intermediari, imprese o professionisti.

Quando ricorre il traffico di influenze illecite

Non basta conoscere un funzionario pubblico. Dal 25 agosto 2024 l’art. 346-bis c.p. richiede l’utilizzazione intenzionale, proprio per realizzare l’accordo illecito, di una relazione esistente con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti internazionali richiamati dall’art. 322-bis c.p.

Il mediatore deve ottenere o farsi promettere, per sé o per un’altra persona, denaro o un’altra utilità economica. Il pagamento deve servire, alternativamente, a remunerare il pubblico agente in relazione alle sue funzioni oppure a realizzare la specifica mediazione illecita definita dalla legge. La disciplina vigente deriva dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, consultabile nel testo della riforma su Normattiva.

La promessa può essere sufficiente. Non occorre attendere il pagamento, l’intervento presso l’ufficio o il conseguimento del vantaggio. Devono però risultare tutti gli altri elementi del fatto, compreso il contenuto dell’accordo: una conversazione vaga, una presentazione istituzionale o un normale incarico professionale non acquistano natura penale soltanto perché coinvolgono una pubblica amministrazione.

La relazione deve essere reale e utilizzata intenzionalmente

La relazione esistente è un requisito centrale. Occorre un rapporto reale che il mediatore possa utilizzare verso il pubblico agente. Può derivare da contatti professionali, politici, amministrativi o personali, ma la semplice conoscenza non è illecita: è necessario che venga intenzionalmente impiegata come strumento dell’accordo descritto dall’art. 346-bis.

Per il consulente, la distinzione concreta riguarda spesso ciò che viene promesso al committente. Un conto è spiegare una procedura, preparare osservazioni, organizzare un incontro trasparente o rappresentare interessi mediante argomenti tecnici. Altro è chiedere denaro sostenendo che la propria vicinanza personale consentirà di pagare il funzionario o di indurlo a commettere un reato contrario ai doveri d’ufficio.

La riforma richiede inoltre un’utilità economica. Una parcella, un incarico futuro, un bene, uno sconto o un vantaggio economicamente apprezzabile possono assumere rilievo, ma la natura economica non dimostra da sola il reato. Bisogna collegare l’utilità alla relazione usata e a una delle finalità illecite previste dalla norma.

Le due finalità vietate e il confine con la corruzione

Il denaro destinato al pubblico agente

La prima ipotesi riguarda la remunerazione del pubblico agente in relazione all’esercizio delle sue funzioni. Il denaro viene dato o promesso al mediatore affinché sia destinato, direttamente o indirettamente, al funzionario. Il reato può configurarsi prima che quest’ultimo riceva qualcosa o partecipi all’accordo.

Se il pubblico agente aderisce al patto illecito, la qualificazione può spostarsi verso i reati di corruzione. L’art. 346-bis opera infatti fuori dai casi di concorso nelle fattispecie richiamate dalla sua clausola iniziale. Il punto decisivo è chi partecipa all’accordo, che cosa viene promesso e in cambio di quale attività pubblica.

La mediazione finalizzata a un altro reato

La seconda ipotesi è più circoscritta. La mediazione deve mirare a indurre il pubblico agente a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca esso stesso reato e dal quale possa derivare un vantaggio indebito. I tre elementi sono cumulativi: contrarietà ai doveri, natura criminosa dell’atto e possibile vantaggio non dovuto.

Non ogni pressione, raccomandazione o richiesta inopportuna rientra quindi nell’attuale art. 346-bis. La sentenza n. 185 del 2025 della Corte costituzionale ha ricostruito la portata restrittiva della riforma e ha ritenuto non fondata la questione riferita agli obblighi della Convenzione di Strasburgo. La decisione non rende lecite altre condotte: conferma che la contestazione deve rispettare i requisiti oggi stabiliti dalla legge.

Consulenza lecita e vendita dell’influenza personale

Il compenso professionale è lecito quando remunera attività reali e consentite: studio della pratica, assistenza tecnica, predisposizione di documenti, comunicazione istituzionale trasparente o interlocuzione svolta nel rispetto delle regole applicabili. Anche il possesso di una rete di contatti non trasforma automaticamente il consulente in un intermediario illecito.

Il rischio emerge quando il compenso non paga una prestazione professionale riconoscibile, ma l’uso occulto di una relazione personale per remunerare il pubblico agente o per orientarlo verso un atto criminoso. Frasi come “pago la persona giusta”, “la decisione è garantita” o “una parte serve al funzionario” assumono rilievo insieme al contesto, ai pagamenti e alle comunicazioni; non costituiscono formule automaticamente decisive se isolate o fraintese.

Contratto, relazione tecnica e fattura aiutano a ricostruire l’attività, ma il documento formale non neutralizza un patto illecito. Una fattura generica può nascondere una mediazione vietata; al contrario, l’assenza di una descrizione perfetta non prova da sola il reato, se le attività lecite risultano concretamente svolte e il pagamento trova una spiegazione coerente.

Per ridurre ambiguità, l’incarico dovrebbe indicare prestazioni, destinatari, modalità dei contatti e criterio del compenso. È prudente evitare promesse di risultati dipendenti dalla volontà del pubblico agente, somme destinate a soggetti non identificati e pagamenti non tracciabili. La trasparenza documentale serve a mostrare il contenuto reale dell’attività, non a costruire un’apparenza.

Chi rischia la pena e quali sanzioni sono previste

Sono puniti entrambi i lati dell’accordo. La reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi si applica tanto al mediatore che indebitamente fa dare o promettere l’utilità economica quanto alla persona che la dà o la promette. Quest’ultima non può quindi considerarsi automaticamente vittima soltanto perché non ha rapporti diretti con il pubblico agente.

La pena è aumentata se il mediatore possiede la qualifica di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o una delle qualifiche internazionali richiamate dalla norma. È aumentata anche per fatti connessi ad attività giudiziarie e nell’ipotesi aggravata di remunerazione del pubblico agente per un atto contrario ai doveri, oppure per l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio. La pubblicazione ufficiale della legge n. 114 del 2024 riporta anche queste modifiche.

Esistono istituti premiali distinti. L’art. 323-bis c.p. contempla la diminuzione per fatti di particolare tenuità e, da un terzo a due terzi, per determinate condotte collaborative efficaci. L’art. 323-ter prevede una causa di non punibilità sottoposta a requisiti rigorosi: denuncia volontaria prima di conoscere indagini a proprio carico e comunque entro quattro mesi dal fatto, indicazioni utili e concrete, oltre alla messa a disposizione dell’utilità o agli adempimenti sostitutivi previsti. Non è una scelta da improvvisare.

Dal millantato credito alla disciplina attuale

Il millantato credito non è più un reato autonomo. L’art. 346 c.p. è stato abrogato dalla legge n. 3 del 2019. Nello stesso momento, la precedente formulazione dell’art. 346-bis aveva esteso il traffico di influenze alle relazioni non soltanto esistenti, ma anche semplicemente vantate o asserite.

La successione non ha però prodotto una sovrapposizione completa. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 19357 del 2024, hanno escluso che la falsa rappresentazione di un rapporto inesistente, usata per ingannare chi paga, confluisse sempre nel traffico di influenze. In presenza di artifici o raggiri, errore e prestazione patrimoniale, il fatto può integrare la truffa, purché i relativi elementi siano contestati e accertati.

Dal 25 agosto 2024 il testo è ancora più netto: l’art. 346-bis richiede relazioni esistenti. Chi inventa completamente il rapporto con il funzionario resta fuori da questa specifica fattispecie, ma non è per questo automaticamente esente da responsabilità. Possono entrare in gioco la truffa o altri reati, secondo il modo in cui è stato ottenuto il pagamento.

La data del fatto è quindi essenziale. Per condotte anteriori occorre confrontare le formulazioni succedutesi dal 2012, nel 2019 e nel 2024, applicando le regole sulla legge penale più favorevole. La modifica della norma non cancella automaticamente ogni condanna: la Cassazione, sentenza n. 5041 del 2025, ha chiarito in un caso specifico che bisogna verificare se la condotta conservi rilievo penale secondo un’altra disposizione vigente.

Come impostare la tutela penale

La prima verifica riguarda il contenuto dell’accordo. Occorre separare il compenso per attività lecite dall’eventuale prezzo dell’influenza, individuare chi doveva ricevere l’utilità e comprendere quale condotta fosse richiesta al pubblico agente. Espressioni ambigue acquistano significato soltanto se lette insieme ai comportamenti, alla sequenza temporale e alla destinazione dei pagamenti.

Un secondo nodo è l’effettiva esistenza della relazione. Se il rapporto con il funzionario era inventato, l’attuale art. 346-bis non trova applicazione per quella ragione, ma bisogna esaminare l’eventuale inganno. Se la relazione esisteva, occorre ancora provare che sia stata utilizzata intenzionalmente allo scopo illecito: la mera conoscenza resta insufficiente.

Per preparare il confronto difensivo sono utili il contratto d’incarico, i prodotti della consulenza, le comunicazioni complete, le fatture, la tracciabilità dei pagamenti e le richieste di incontro. È importante conservare i dati nel loro contesto originario, senza cancellazioni, modifiche o contatti diretti finalizzati a concordare versioni con altre persone coinvolte.

Le opzioni cambiano secondo il momento procedurale e i fatti. Può essere necessario contestare l’assenza di un elemento del reato, prospettare una diversa qualificazione, valutare gli effetti della successione di leggi oppure verificare tempestivamente i presupposti degli artt. 323-bis e 323-ter. Nessuna di queste strade dipende da un’etichetta astratta: la decisione deve partire da ciò che è realmente accaduto.

Domande frequenti

È reato pagare un consulente che conosce un pubblico ufficiale?

No, non automaticamente. Il reato richiede che la relazione esistente sia utilizzata intenzionalmente per ottenere l’utilità economica destinata a remunerare il pubblico agente oppure a realizzare la specifica mediazione illecita prevista dalla legge. Una consulenza reale, trasparente e rivolta ad attività consentite resta distinta dalla vendita di un intervento illecito.

Anche chi dà o promette il denaro viene punito?

Sì, la pena base è la stessa prevista per il mediatore. Chi paga non è automaticamente una vittima. La posizione cambia quando il denaro viene ottenuto mediante l’inganno su una relazione inesistente: in presenza degli elementi della truffa, la persona che paga può essere considerata la parte ingannata.

Il pubblico ufficiale deve avere ricevuto il denaro?

Non è necessario che il pagamento arrivi al funzionario. L’accordo tra il mediatore e chi dà o promette l’utilità può integrare il reato prima dell’intervento del pubblico agente. Se quest’ultimo aderisce consapevolmente al patto, occorre però distinguere il traffico di influenze dalle fattispecie di corruzione.

La riforma del 2024 si applica anche ai fatti precedenti?

La norma più favorevole può incidere sui fatti anteriori, secondo le regole della successione delle leggi penali. Serve confrontare il fatto concreto con le diverse formulazioni. Per una condanna definitiva, la revoca richiede che il fatto non sia più previsto come reato; non basta una modifica del nome o del perimetro della disposizione.

Una denuncia spontanea evita sempre la pena?

No, l’art. 323-ter pone condizioni rigorose. La denuncia deve essere volontaria, precedente alla conoscenza di indagini e presentata comunque entro quattro mesi dal fatto; deve inoltre offrire elementi utili e concreti e rispettare le condizioni relative all’utilità. È una possibilità eccezionale da valutare prima di compiere iniziative irreversibili.