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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Il genitore intenzionale può avere tutele molto diverse a seconda che il rapporto di filiazione sia già riconosciuto oppure debba ancora essere costituito. Se il partner biologico ti impedisce di vedere il bambino, è comprensibile domandarsi se basti il progetto familiare condiviso, se l’atto di nascita sia decisivo e se la fine della relazione possa cancellare un legame costruito nella quotidianità.

In questa pagina voglio chiarire che cosa cambia tra chi è già genitore sul piano giuridico e chi, pur avendo assunto un ruolo di cura reale, non risulta ancora tale. Ti parlerò della madre intenzionale nei percorsi di PMA, dell’adozione in casi particolari e delle iniziative che servono a far rispettare una relazione già regolata. Il punto di partenza non è il conflitto tra adulti: è la tutela concreta della posizione del figlio.

Lo status di genitore determina la tutela immediata

Se sei già riconosciuto come genitore, la separazione non cancella la filiazione. Il tuo nome nell’atto di nascita, oppure un provvedimento che ha già accertato il rapporto, distingue la tua situazione da quella di una persona esterna alla filiazione. In questo caso il problema non è ottenere il permesso di frequentare il bambino: occorre regolare o rendere effettivi responsabilità genitoriale, tempi di permanenza, comunicazioni e decisioni importanti per la sua vita.

L’articolo 337-ter del codice civile riconosce al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Il giudice decide guardando all’interesse morale e materiale del figlio e può stabilire con chi vive abitualmente, come si distribuiscono i tempi e in quali materie i genitori devono assumere decisioni condivise. La regola opera anche nei procedimenti che riguardano figli nati fuori dal matrimonio. Il testo vigente del codice civile, compreso l’articolo 337-ter, è il riferimento per questa disciplina.

Essere presenti nella vita del bambino non coincide sempre con avere lo status di genitore. Una relazione affettiva intensa, l’accudimento quotidiano o il contributo alle scelte familiari possono essere fatti essenziali, ma non attribuiscono da soli responsabilità genitoriale, poteri decisionali o il diritto di chiedere le stesse misure previste per due genitori separati. Prima di scegliere un’iniziativa bisogna quindi distinguere il piano affettivo, che merita attenzione, da quello giuridico della filiazione.

Questa distinzione protegge anche da un errore frequente: cercare subito una regolazione delle visite come se il rapporto genitoriale fosse già costituito. Se manca lo status, la domanda può richiedere prima uno strumento capace di riconoscere giuridicamente quel rapporto. Se invece lo status esiste, non è corretto trattare il genitore escluso come una figura occasionale nella vita del figlio.

Madre intenzionale e PMA praticata all’estero

La sentenza n. 68 del 2025 riguarda un’ipotesi precisa di genitorialità intenzionale. Con decisione depositata il 22 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non riconosce lo status di figlio anche della donna che ha prestato il consenso preventivo alla PMA e alla conseguente assunzione della responsabilità genitoriale.

La pronuncia riguarda il bambino nato in Italia da una donna che abbia fatto ricorso all’estero, nel rispetto della legge del Paese interessato, a tecniche di procreazione medicalmente assistita insieme a un’altra donna. Il consenso della madre intenzionale non è un dettaglio formale: è il fatto che collega il progetto procreativo all’assunzione di responsabilità verso il nato. La Corte ha fondato la decisione sull’esigenza di assicurare al figlio uno status certo e stabile sin dalla nascita. Puoi leggere presupposti e portata della decisione nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025.

Quali elementi distinguono il caso coperto dalla sentenza

Non basta aver desiderato insieme un figlio. Occorrono una PMA svolta all’estero secondo le norme applicabili in quel Paese, la nascita in Italia e il consenso preventivo della donna intenzionale alla tecnica e alla responsabilità genitoriale. Per questo assumono rilievo gli atti del percorso procreativo, le dichiarazioni rese per la formazione dell’atto di nascita e gli altri documenti che mostrano un progetto comune prima della nascita.

La decisione non può essere estesa automaticamente a ogni configurazione familiare. Non risolve con la stessa regola i casi di nascita all’estero, le situazioni di genitorialità intenzionale maschile o le vicende connesse alla gestazione per altri. In questi casi, confondere i percorsi può creare aspettative non corrispondenti allo strumento giuridico disponibile. La domanda decisiva è da quali fatti deriva lo status che chiedi di tutelare.

Se ricorrono i presupposti della sentenza e il rapporto di filiazione è riconosciuto, la cessazione della coppia non consente alla madre biologica di eliminare unilateralmente l’altra madre dalla vita del figlio. Da quel momento si pone il tema, comune a ogni separazione genitoriale, di organizzare una relazione stabile e rispettosa dei bisogni del minore.

Quando lo status manca: l’adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari può riconoscere un rapporto genitoriale già radicato nella vita del minore. L’articolo 44 della legge n. 184 del 1983 disciplina ipotesi diverse dall’adozione piena e, alla lettera d), contempla il caso in cui sia constatata l’impossibilità dell’affidamento preadottivo. Nelle famiglie formate da persone dello stesso sesso questo istituto è stato utilizzato per dare tutela al rapporto tra il minore e il partner del genitore biologico, ma richiede un accertamento giudiziale e non nasce da un semplice accordo tra adulti.

Il tribunale deve verificare che l’adozione corrisponda al preminente interesse del minore. Perciò contano la continuità della cura, la relazione costruita con il bambino, il ruolo effettivamente assunto nel progetto familiare e le conseguenze che avrebbe un’interruzione del legame. Un rapporto breve o meramente occasionale non è assimilabile a una funzione genitoriale concreta e stabile. Il testo della legge n. 184 del 1983 sull’adozione in casi particolari individua il quadro normativo dell’istituto.

L’adozione non è una scorciatoia per imporre una frequentazione. Serve a proteggere il minore attraverso il riconoscimento di un rapporto di filiazione adottiva quando le condizioni di legge sono dimostrate. Il dissenso del genitore biologico può essere rilevante nel procedimento, ma non trasforma la questione in una scelta privata priva di controllo giudiziario. Ciò che deve emergere è perché l’adozione tuteli il bambino, non soltanto il desiderio dell’adulto di conservare un rapporto.

Gli effetti sul rapporto con la famiglia di origine e con la nuova famiglia

L’adozione in casi particolari non recide i legami originari del minore. Il bambino conserva il rapporto con la propria famiglia di origine e acquisisce il legame adottivo. Questo elemento è particolarmente importante quando il minore ha già una storia familiare significativa e non deve essere posto davanti a un’alternativa artificiale tra relazioni diverse.

La Corte costituzionale ha inoltre eliminato la previsione che escludeva i rapporti civili tra l’adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante. Di conseguenza, il rapporto adottivo può produrre rilievo anche rispetto alla rete familiare del genitore adottivo. La sentenza n. 79 del 2022 spiega che la tutela del minore comprende anche questa dimensione relazionale, senza eliminare il vincolo con la famiglia biologica.

Se il rapporto è già regolato, l’altro genitore non può sospenderlo da solo

Un provvedimento sui tempi di frequentazione deve essere rispettato. Quando due persone sono già genitori del bambino e il giudice ha disciplinato affidamento, permanenze o comunicazioni, l’altro genitore non può modificare stabilmente quelle modalità con una decisione unilaterale. Naturalmente possono esistere esigenze contingenti, come una malattia o un imprevisto serio; altra cosa è impedire ripetutamente gli incontri senza una ragione collegata al benessere del figlio.

L’articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e le controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice può definire le modalità pratiche necessarie nell’interesse superiore del minore. L’articolo 473-bis.39 prevede inoltre rimedi in presenza di gravi inadempienze o di atti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento e della responsabilità genitoriale, compresa la modifica dei provvedimenti in vigore. Le disposizioni sono consultabili nel decreto legislativo n. 164 del 2024.

L’urgenza dipende da un pregiudizio concreto, non dalla sola conflittualità. Un trasferimento imminente, l’interruzione totale dei contatti o una condotta che compromette rapidamente la relazione del bambino con un genitore possono richiedere misure tempestive. Non ogni discussione sugli orari ha però la stessa gravità. È necessario distinguere le difficoltà organizzative risolvibili con un accordo da comportamenti sistematici che rendono instabile o impossibile il rapporto.

Fatti e documenti che cambiano la risposta

L’atto di nascita è il primo documento da comprendere. Indica chi risulta genitore e permette di separare due problemi diversi: l’attuazione di una genitorialità già riconosciuta e la domanda diretta a costituire o proteggere uno status non ancora formalizzato. Se esistono rettifiche, procedimenti pendenti o atti formati all’estero, non è sufficiente fermarsi alla denominazione usata dagli adulti.

Nei percorsi di PMA, il consenso preventivo e la documentazione del trattamento possono mostrare se vi sia stato un progetto genitoriale condiviso nei termini richiesti dalla sentenza n. 68 del 2025. Nell’adozione in casi particolari, invece, diventano centrali i fatti che descrivono la cura concreta del minore: quotidianità, continuità delle relazioni, partecipazione alle decisioni e riconoscibilità del ruolo genitoriale nella vita del bambino.

La cronologia aiuta a non sovrapporre questioni diverse. Per orientarsi è utile disporre in ordine temporale atto di nascita, documenti del percorso procreativo o dell’adozione, eventuali provvedimenti giudiziari e comunicazioni che mostrano l’interruzione dei contatti. Non serve coinvolgere il minore nel conflitto per provare il legame: sono preferibili elementi oggettivi che raccontino ciò che è accaduto senza chiedergli di scegliere tra gli adulti.

Le alternative da considerare prima di agire

Un accordo è utile soltanto se parte dalla posizione giuridica corretta. Quando entrambi risultano già genitori, un’intesa può organizzare passaggi, festività, comunicazioni, scuola, cure mediche e contributi economici. Può ridurre l’incertezza della vita quotidiana, ma non può comprimere diritti indisponibili del figlio né sostituire il controllo del giudice se l’accordo contrasta con il suo interesse.

Se lo status non esiste ancora, un accordo privato può esprimere una disponibilità pratica del genitore biologico, ma non crea di per sé filiazione, responsabilità genitoriale o i conseguenti rapporti familiari. In questa situazione occorre distinguere l’ipotesi della madre intenzionale coperta dalla sentenza costituzionale da quella in cui può essere valutata l’adozione in casi particolari. Scegliere il rimedio sbagliato può ritardare la tutela del bambino.

Quando il legame è già interrotto, conviene evitare comunicazioni aggressive, pressioni sul minore o iniziative dirette a contrapporlo al genitore biologico. La documentazione deve mostrare fatti verificabili e la disponibilità a costruire modalità di relazione rispettose della sua età, delle sue abitudini e della sua serenità. Se hai bisogno di chiarire quale posizione giuridica risulta nella tua vicenda, puoi contattarmi.

Domande frequenti

Posso chiedere di vedere mio figlio se risulto nell’atto di nascita?

Sì, puoi chiedere che il rapporto sia regolato e reso effettivo. Se sei già riconosciuto come genitore, la fine della relazione di coppia non elimina il tuo ruolo. Il giudice può stabilire tempi di permanenza, comunicazioni e decisioni relative al figlio, sulla base del suo interesse concreto. L’altro genitore non può trasformare unilateralmente la separazione in un’esclusione stabile.

La sentenza n. 68 del 2025 vale per ogni genitore intenzionale?

No, la sentenza ha confini precisi. Riguarda il nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero a una PMA conforme alla legge locale, quando la madre intenzionale abbia prestato preventivamente il consenso alla tecnica e alla responsabilità genitoriale. Altri percorsi di nascita non possono essere assimilati automaticamente a questa fattispecie.

Un accordo scritto con la madre biologica mi rende genitore?

No, un accordo privato non crea da solo lo status di figlio. Può aiutare a organizzare i contatti se vi è collaborazione, ma non attribuisce automaticamente responsabilità genitoriale, poteri decisionali o tutti gli effetti della filiazione. Se manca il riconoscimento giuridico, bisogna individuare lo strumento previsto dall’ordinamento che possa tutelare il bambino.

Il rifiuto del genitore biologico impedisce sempre l’adozione in casi particolari?

Per il genitore sociale non è un veto automatico. L’articolo 46 disciplina l’assenso e i suoi limiti; per l’adozione prevista dall’articolo 44, lettera d), le Sezioni Unite n. 38162 del 2022 richiedono di valutare il dissenso alla luce dell’interesse del minore. Può essere ostativo se manca una relazione di affetto e cura oppure il genitore intenzionale ha abbandonato partner e bambino. Il solo conflitto di coppia non basta, ma occorre provare il rapporto concreto e verificare tutti i requisiti dell’adozione.

Devo coinvolgere mio figlio per dimostrare che tra noi esiste un legame?

Non devi trasformare tuo figlio in uno strumento del conflitto. Il legame può emergere dalla continuità delle cure, dalla quotidianità e da documenti pertinenti. L’ascolto giudiziale segue le garanzie previste dalla legge, non la sola scelta degli adulti. Nell’adozione in casi particolari, l’articolo 45 richiede il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni; dai dodici anni deve essere ascoltato personalmente, e sotto tale età in considerazione della capacità di discernimento.

Riferimenti istituzionali

Per approfondire ho richiamato la sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, la legge n. 184 del 1983 sull’adozione e le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile relative alla responsabilità genitoriale e all’attuazione dei provvedimenti familiari.