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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Se il giudice non ascolta tuo figlio, o dichiara di non volerlo ascoltare, è naturale chiedersi se il suo punto di vista sia stato trascurato e se il provvedimento possa essere contestato. L’ascolto del minore non serve a trasferirgli il peso della decisione tra adulti: serve a permettergli di esprimere opinioni, bisogni e timori nelle questioni che incidono concretamente sulla sua vita.

Il rifiuto non è libero da regole. Voglio chiarirti quando l’ascolto è previsto, quali ragioni possono giustificarne l’omissione, che cosa deve risultare dal provvedimento del giudice e quali iniziative possono avere senso se la decisione riguarda affidamento, collocamento, frequentazioni o responsabilità genitoriale. La risposta cambia soprattutto in base all’età e alla maturità del minore, al contenuto dell’ordinanza e al momento del procedimento.

L’ascolto è un diritto del figlio, non una scelta tra i genitori

Il minore non decide al posto del giudice. Il suo ascolto gli consente di esprimere la propria opinione su decisioni che lo riguardano; il giudice deve poi considerarla in rapporto all’età e al grado di maturità. Il principio è collegato al diritto del figlio minore, che abbia compiuto dodici anni o sia più piccolo ma capace di discernimento, di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano.

La capacità di discernimento è la possibilità concreta di comprendere, in modo adeguato all’età, ciò che sta accadendo e di formulare un pensiero proprio. Non coincide con il fatto di essere d’accordo con uno dei genitori, né richiede un linguaggio adulto. Un ragazzo di undici anni può averla; un’età superiore ai dodici anni non rende invece irrilevanti la sua serenità e le modalità con cui viene coinvolto.

La regola processuale è precisa. L’articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di quello più piccolo, se capace di discernimento, nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Il riferimento comprende, per esempio, decisioni su affidamento, tempi di permanenza con ciascun genitore, collocamento prevalente, limitazioni della responsabilità genitoriale e rapporti con figure familiari significative. Puoi leggere il testo della disciplina nel decreto legislativo n. 149 del 2022, articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c..

Quando il giudice può non procedere all’ascolto

L’omissione richiede una ragione indicata nel provvedimento. Il giudice può non ascoltare il minore se l’ascolto è contrario al suo interesse, è manifestamente superfluo, è impossibile per condizioni fisiche o psichiche, oppure se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. Non basta quindi una formula generica sul conflitto familiare, sull’età o sull’opportunità di evitare tensioni: il provvedimento deve rendere comprensibile quale ragione prevista dalla legge ricorre in quella specifica vicenda.

Dire che un ascolto è contrario all’interesse del minore significa che quel colloquio, in quel momento e con quelle questioni da affrontare, rischia di esporlo a un pregiudizio superiore all’utilità di sentirlo. La manifesta superfluità, invece, presuppone che l’ascolto non aggiunga elementi realmente utili alla decisione. Sono concetti diversi: il primo riguarda una possibile conseguenza negativa per il minore; il secondo l’inutilità evidente dell’adempimento.

Gli accordi dei genitori seguono una regola particolare. Quando il giudice deve prendere atto di un accordo sulle condizioni di affidamento, l’ascolto avviene soltanto se necessario. L’accordo non cancella i diritti del figlio, ma può rendere non indispensabile coinvolgerlo direttamente se le condizioni sono coerenti con il suo interesse e non emergono elementi che richiedano di conoscerne il punto di vista.

Per un minore sotto i dodici anni, una richiesta di ascolto non può essere ignorata con il solo richiamo alla giovane età. La Corte di cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 32359 del 13 dicembre 2024, che il giudice deve valutare la capacità di discernimento e motivare il diniego; una motivazione insufficiente può incidere sulla validità della decisione. Il principio è riportato nella rassegna civile della Corte di cassazione del dicembre 2024.

Come deve svolgersi l’audizione e che cosa significa ascolto protetto

L’ascolto deve proteggere il minore, non metterlo alla prova. È condotto personalmente dal giudice, che può farsi assistere da un esperto o da altro ausiliario. L’esperto può aiutare a rendere adeguata l’audizione, ma non sostituisce il giudice nel raccogliere la voce del minore. Se sono coinvolti più figli, di regola vengono ascoltati separatamente.

Nel linguaggio comune si parla spesso di audizione o ascolto protetto. Non si tratta di un automatismo che scatta perché il conflitto è acceso. La protezione deriva dalle garanzie concrete previste dalla legge: orari compatibili con la scuola, locali idonei all’età anche fuori dal tribunale quando possibile, spiegazioni comprensibili sulla natura del procedimento e sui possibili effetti dell’ascolto, serenità e riservatezza.

I genitori non assistono automaticamente al colloquio. Prima dell’ascolto il giudice indica i temi ai genitori, ai difensori e, se nominato, al curatore speciale; essi possono proporre argomenti da approfondire e partecipare solo con autorizzazione del giudice. Questa distinzione evita che il minore percepisca l’audizione come un confronto diretto con i genitori o come la necessità di scegliere tra loro.

La legge prevede inoltre la registrazione audiovisiva dell’ascolto. Se un problema tecnico la rende impossibile, il verbale deve descrivere dettagliatamente anche il comportamento del minore. Una relazione dei servizi sociali, una consulenza tecnica o un precedente colloquio possono essere elementi utili del processo, ma non coincidono automaticamente con l’ascolto giudiziale: occorre capire che cosa è stato raccolto, quando, per quale procedimento e se è sufficiente per la decisione da assumere.

Rifiuto dell’ascolto, urgenza e situazioni di possibile violenza

Il rifiuto di incontrare un genitore richiede particolare attenzione. Quando il minore rifiuta di vedere uno o entrambi i genitori, l’articolo 473-bis.6 c.p.c. prevede che il giudice proceda senza ritardo all’ascolto, raccolga informazioni sommarie sulle cause del rifiuto e possa abbreviare i termini del procedimento. Il punto non è ottenere dal minore una risposta gradita a un adulto, ma comprendere la causa del rifiuto prima di imporre o modificare le modalità di relazione.

Se nel giudizio sono allegati abusi familiari o violenza domestica o di genere, la tutela cambia ancora. L’articolo 473-bis.45 c.p.c. stabilisce che il giudice proceda personalmente e senza ritardo all’ascolto, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. Non si procede di nuovo soltanto se il minore è già stato ascoltato in un altro procedimento, anche penale, e le risultanze acquisite sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Un ascolto precedente non esclude sempre un nuovo ascolto. Conta se le domande da decidere sono le stesse, quanto tempo è trascorso, se la condizione del minore è cambiata e se il precedente ascolto affrontava davvero i temi oggi rilevanti. In presenza di allegazioni di violenza, non è appropriato chiedere al minore di affrontare il confronto con la persona indicata come responsabile: la sicurezza e la serenità vengono prima della ricerca di una mediazione tra gli adulti. Una spiegazione istituzionale delle garanzie è disponibile nella pagina del Tribunale per i minorenni di Cagliari sull’ascolto del minore.

Che cosa fare se il giudice omette o nega l’ascolto

Il primo passo è leggere esattamente il provvedimento. Occorre distinguere fra un rinvio dell’ascolto, un diniego motivato, un’omissione senza motivazione e un provvedimento che ha già deciso su affidamento o frequentazioni. Sono situazioni diverse. Se il giudice indica una ragione prevista dalla legge, la questione è verificare se quella ragione sia concreta e coerente con gli atti; se non la indica, il difetto riguarda direttamente la motivazione richiesta dall’articolo 473-bis.4.

Nel procedimento ancora aperto, la richiesta deve spiegare perché l’ascolto è utile per quella decisione: quali temi toccano la vita del figlio, quale maturità mostra, quale cambiamento o fatto nuovo rende necessario sentirlo e perché altre fonti non bastano. Non è utile trasformare l’istanza in una contrapposizione tra genitori o chiedere al minore di confermare la versione di uno di loro. L’obiettivo resta mettere il giudice in condizione di decidere nell’interesse del figlio.

Quando il giudice adotta provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell’articolo 473-bis.22 c.p.c., il reclamo alla corte d’appello può essere proposto entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione, o dalla notificazione se avvenuta prima. L’omesso ascolto può essere un motivo rilevante se quel provvedimento ha inciso sui figli e l’audizione era dovuta o il diniego non è adeguatamente motivato. Il reclamo non è però un rimedio automatico contro ogni passaggio del processo: riguarda le categorie di provvedimenti indicate dalla legge.

Il termine di dieci giorni è perentorio. Per questo non va confuso con il termine per sviluppare le difese nel giudizio di merito. La disciplina attuale del reclamo, modificata dal decreto legislativo n. 164 del 2024 ed entrata in vigore il 26 novembre 2024, riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti e quelli che introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o modifiche rilevanti di affidamento e collocamento. Il testo è consultabile nel decreto legislativo n. 164 del 2024, articolo 3.

Se è stato emesso un provvedimento indifferibile senza previa convocazione delle parti, perché esisteva un pregiudizio imminente e irreparabile o il rischio di comprometterne l’attuazione, il giudice deve fissare entro quindici giorni l’udienza per confermarlo, modificarlo o revocarlo. In questo passaggio può essere decisivo far emergere subito se l’ascolto del minore era necessario e se esistono cautele per svolgerlo senza esporlo a ulteriore disagio. Il reclamo dell’ordinanza adottata dopo tale fase segue le regole previste per i provvedimenti temporanei e urgenti.

Il curatore speciale: quando può dare una voce processuale al minore

Il curatore speciale non è richiesto in ogni separazione. Rappresenta il minore quando i genitori non possono tutelarne adeguatamente gli interessi nel processo. La nomina è obbligatoria, fra l’altro, se il pubblico ministero chiede la decadenza di entrambi i genitori o un genitore chiede quella dell’altro, nei casi di allontanamento previsti dalla norma, quando emerge un pregiudizio che impedisce a entrambi di rappresentare il figlio adeguatamente oppure se la richiede il minore che abbia compiuto quattordici anni.

Il giudice può inoltre nominare il curatore speciale quando, per gravi ragioni, i genitori siano temporaneamente inadeguati a svolgere quella rappresentanza. Il semplice disaccordo su tempi di visita o scuola non basta da solo: deve emergere un conflitto di interessi che investa il minore, non soltanto la relazione tra gli adulti. Il curatore procede all’ascolto del minore secondo le garanzie di legge e svolge le attività attribuite dal provvedimento di nomina.

La nomina non sostituisce l’ascolto dovuto al giudice. Può però essere una tutela importante quando la voce del minore rischia di restare compressa perché entrambi i genitori sostengono posizioni incompatibili con il suo interesse o perché il procedimento riguarda misure molto incisive. Per capire se questa strada è pertinente, contano i fatti già emersi, il tipo di provvedimento richiesto e l’età del figlio.

Domande frequenti

Posso chiedere che mio figlio venga ascoltato?

Sì, puoi formularne richiesta nel procedimento. La richiesta deve indicare quali decisioni riguardano il minore e perché il suo ascolto può essere utile. Per chi ha compiuto dodici anni l’ascolto è la regola; per il minore più piccolo occorre evidenziare gli elementi che mostrano una capacità di discernimento adeguata, senza trasformare la richiesta in una pressione sul figlio.

Il giudice deve ascoltare sempre un minore sopra i dodici anni?

Di regola sì, ma esistono eccezioni precise. Il giudice può non procedere se l’ascolto contrasta con l’interesse del minore, è manifestamente superfluo, è fisicamente o psichicamente impossibile oppure il minore non vuole essere ascoltato. Nei procedimenti fondati su un accordo dei genitori sull’affidamento, l’ascolto avviene soltanto se necessario.

La relazione dei servizi sociali sostituisce l’ascolto del giudice?

No, non in modo automatico. Una relazione può contenere informazioni importanti sulla condizione del minore, ma l’ascolto giudiziale ha funzioni e garanzie proprie. Il giudice deve valutare se quanto già acquisito sia davvero sufficiente per la decisione. In materia di violenza, un ascolto svolto in altro procedimento può evitare una ripetizione soltanto se le risultanze sono sufficienti ed esaustive.

Posso proporre reclamo se l’ordinanza non ascolta mio figlio?

Il reclamo è possibile contro specifici provvedimenti. Riguarda le ordinanze temporanee e urgenti e alcuni provvedimenti temporanei che limitano in modo sostanziale la responsabilità genitoriale o modificano affidamento e collocamento. Il termine ordinario è di dieci giorni dalla pronuncia in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione anteriore. Un semplice rinvio dell’ascolto non coincide necessariamente con un provvedimento reclamabile.

Mio figlio può rifiutarsi di parlare con il giudice?

Sì, la sua volontà conta. Se il minore manifesta di non voler essere ascoltato, il giudice può non procedere e deve darne atto con un provvedimento motivato. Non è opportuno convincerlo con pressioni o suggerirgli cosa dire: la sua voce è utile solo se è libera e se l’audizione rispetta la sua condizione emotiva.

Riferimenti essenziali e orientamento sul caso concreto

Le norme principali sono gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6, 473-bis.8, 473-bis.15, 473-bis.22 e 473-bis.24 del codice di procedura civile. Per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 si applica il rito riformato introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022; la disciplina del reclamo è stata aggiornata dal decreto legislativo n. 164 del 2024, in vigore dal 26 novembre 2024.

La tutela efficace dipende dal provvedimento concreto. Data dell’ordinanza, contenuto della motivazione, età e condizione del minore, eventuali ascolti già svolti e tipo di misura adottata determinano se occorra chiedere un ascolto, sollecitare una nuova valutazione o considerare un’impugnazione. Se hai ricevuto un provvedimento che incide sulla vita di tuo figlio senza un ascolto adeguatamente motivato, puoi contattarmi.