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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

L’unione civile crea un vincolo giuridico che incide sulla vita personale, sui beni, sulla casa e sui diritti successori. Se stai pensando di costituirla, oppure vuoi scioglierla, è utile capire che cosa diventa comune, quali obblighi nascono e che cosa accade all’abitazione utilizzata dalla coppia.

Ti spiego anche una distinzione che evita diversi equivoci: l’unione civile non coincide con la semplice convivenza, ma non riproduce in ogni dettaglio la disciplina del matrimonio. Vedremo quali tutele operano automaticamente, quali dipendono dal regime patrimoniale scelto e quali decisioni richiedono un accordo formale. Nella parte dedicata alla cessazione del rapporto chiarirò perché non serve una preventiva separazione, quando decorre il termine di tre mesi e quali alternative esistono tra Comune, negoziazione assistita e tribunale.

Come nasce l’unione civile e quali obblighi comporta

Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato e il relativo certificato riporta, tra gli altri dati, il regime patrimoniale scelto e la residenza delle parti.

La costituzione è impedita, tra l’altro, se una delle persone è già sposata o unita civilmente, in presenza di determinati rapporti familiari o nei casi espressamente previsti dalla legge. Le regole fondamentali sono contenute nell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Le parti hanno uguali diritti e uguali doveri. Devono prestarsi assistenza morale e materiale, coabitare e contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle rispettive risorse e alla capacità di lavoro, compreso quello domestico. Concordano inoltre l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

La legge non riproduce per le unioni civili l’obbligo di fedeltà previsto nella disciplina matrimoniale. Questo non elimina però gli obblighi di assistenza, contribuzione e rispetto reciproco. In presenza di una condotta gravemente pregiudizievole per l’integrità fisica o morale o per la libertà dell’altra parte, possono essere richiesti specifici ordini di protezione.

La convivenza di fatto resta una situazione diversa. Può ricevere alcune tutele e può essere regolata da un contratto di convivenza, ma non attribuisce automaticamente lo stesso complesso di diritti personali, patrimoniali e successori derivante dall’unione civile. La sola residenza comune, quindi, non sostituisce la dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile.

Comunione o separazione dei beni: che cosa cambia

La comunione dei beni è il regime automatico se le parti non compiono una scelta diversa. In termini semplici, molti acquisti effettuati durante l’unione entrano nel patrimonio comune anche quando il contratto viene concluso da una sola parte. Non significa, però, che ogni bene posseduto individualmente diventi comune.

Restano normalmente personali i beni già appartenenti a una parte prima dell’unione, quelli ricevuti successivamente per donazione o successione e gli altri beni che la disciplina della comunione qualifica come personali. Per alcuni acquisti la natura personale deve risultare dall’atto e possono essere necessari specifici requisiti formali. Il nome riportato su una fattura o l’intestazione di un conto, considerati isolatamente, non risolvono sempre il problema della titolarità.

Con la separazione dei beni ciascuno conserva la proprietà degli acquisti compiuti a proprio nome. Se le parti comprano insieme, il bene appartiene a entrambe nelle quote indicate nell’atto. Questa scelta facilita l’individuazione delle rispettive proprietà, ma non cancella l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni né impedisce di assumere debiti congiuntamente.

Il regime può essere scelto al momento della costituzione oppure modificato in seguito mediante una convenzione patrimoniale redatta nella forma prevista dalla legge. Una semplice dichiarazione privata tra le parti non basta a cambiare il regime opponibile ai terzi. Prima della modifica è inoltre necessario considerare i beni già acquistati: il nuovo regime disciplina il futuro, mentre il patrimonio comune esistente deve essere correttamente regolato e, se necessario, diviso.

Proprietà e responsabilità per i debiti sono questioni distinte. Per capire chi deve pagare occorre considerare chi ha firmato il contratto, per quale finalità è stata assunta l’obbligazione e quale regime patrimoniale opera. Un finanziamento sottoscritto da entrambe le parti può obbligarle entrambe anche se, nei loro rapporti interni, avevano concordato che le rate sarebbero state sostenute da una sola.

Casa comune, proprietà e mutuo

La residenza comune non attribuisce automaticamente la proprietà della casa. Se l’immobile apparteneva a una parte prima dell’unione, di regola resta un suo bene personale. Se viene acquistato durante la comunione, può invece entrare nel patrimonio comune; in separazione dei beni, la titolarità dipende dall’atto di acquisto e dalle quote indicate.

È importante non confondere il diritto sull’immobile con il mutuo. L’atto notarile indica chi è proprietario; il contratto di finanziamento stabilisce chi è debitore verso la banca. Una persona può essere comproprietaria senza essere l’unica obbligata al pagamento, oppure aver firmato il mutuo senza possedere una quota corrispondente. Gli accordi interni non modificano da soli i diritti dell’istituto di credito.

Le spese sostenute non trasformano sempre chi paga in comproprietario. Il pagamento di lavori, rate o arredi per una casa intestata esclusivamente all’altra parte può assumere significati diversi: contribuzione alla vita comune, prestito, adempimento di un accordo o apporto recuperabile. Contano la causale dei versamenti, le comunicazioni tra le parti, l’entità delle somme e lo scopo concretamente perseguito.

Se la casa è in affitto, occorre guardare al contratto di locazione e alle norme che regolano la successione nel rapporto. Durante l’unione, l’utilizzo dell’abitazione può essere organizzato dalla coppia; alla cessazione del vincolo, però, la disponibilità dell’immobile non si decide soltanto in base a chi desidera restare, ma anche alla titolarità del contratto e agli eventuali accordi raggiunti.

Lo scioglimento non trasferisce automaticamente la casa alla parte economicamente più debole. Se l’immobile è comune, le alternative possono essere il mantenimento della comproprietà, l’attribuzione a una parte con regolazione economica della quota dell’altra oppure la vendita. Se appartiene a una sola parte, la permanenza dell’altra richiede un diverso titolo, un accordo o una specifica tutela prevista dalla legge, ad esempio in relazione ai figli o a un ordine di protezione.

Successione e tutela dei beni in caso di morte

La parte dell’unione civile ha diritti successori analoghi a quelli del coniuge nelle disposizioni espressamente richiamate dalla legge n. 76 del 2016. È un legittimario, cioè una persona alla quale la legge riserva una parte dell’eredità anche contro una diversa volontà testamentaria.

La quota concreta cambia in base alla presenza di figli o di altri familiari e all’esistenza di un testamento. Quando ne ricorrono i presupposti, operano anche i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se l’immobile apparteneva alla persona deceduta o era comune.

Il testamento resta utile anche nell’unione civile. Permette di organizzare la parte disponibile del patrimonio, disciplinare singoli beni e coordinare la tutela della parte superstite con quella degli altri eredi. Non può, tuttavia, eliminare la quota riservata agli altri legittimari. Donazioni compiute in vita e intestazioni solo formali possono inoltre incidere sui calcoli successori e generare successive contestazioni.

La legge estende alle parti dell’unione civile anche numerose disposizioni che, al di fuori del codice civile, si riferiscono al coniuge. Tra gli effetti da considerare rientrano, quando sussistono i rispettivi requisiti, la pensione ai superstiti e le indennità dovute in caso di morte del lavoratore. Una semplice convivenza non produce automaticamente il medesimo risultato.

Come si scioglie l’unione civile

Non è necessaria una preventiva separazione. La parte che vuole porre fine all’unione può manifestare la propria volontà davanti all’ufficiale dello stato civile, anche senza una dichiarazione congiunta. Questa manifestazione non scioglie immediatamente il vincolo: consente di proporre la domanda di scioglimento dopo tre mesi.

Il termine decorre dalla dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile. Lasciare la casa, interrompere la relazione o inviare una comunicazione privata all’altra parte non sostituisce tale adempimento. Fino al perfezionamento dello scioglimento, il vincolo continua a esistere con i suoi effetti giuridici.

Se manca un accordo, decide il tribunale. Il procedimento può riguardare non soltanto la cessazione del vincolo, ma anche l’eventuale assegno, la divisione dei beni comuni e le altre domande connesse che possono essere trattate in quella sede. La controversia economica non consente all’altra parte di mantenere indefinitamente l’unione contro la volontà di chi ne chiede lo scioglimento.

Quando le condizioni sono concordate, le parti possono presentare una domanda congiunta al tribunale. Questa strada permette di sottoporre al giudice un assetto complessivo e può essere appropriata quando occorre coordinare più questioni patrimoniali, fermo restando che i trasferimenti immobiliari richiedono forma e adempimenti adeguati.

La negoziazione assistita offre una via consensuale con almeno un avvocato per ciascuna parte. L’accordo può regolare anche profili economici e, alle condizioni di legge, un assegno in unica soluzione. La disciplina è contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014. Gli eventuali impegni relativi al trasferimento di immobili devono essere coordinati con il successivo atto idoneo a produrre l’effetto reale.

L’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile è una soluzione più semplice, ma non può essere utilizzato in ogni situazione. L’articolo 12 esclude questa procedura in presenza delle categorie di figli indicate dalla norma e non consente di inserire patti di trasferimento patrimoniale. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa: i limiti della procedura risultano dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Assegno, divisione dei beni e scelte economiche

L’assegno dopo lo scioglimento non è automatico. La sola differenza tra i redditi non basta. La disciplina richiamata per le unioni civili considera le condizioni economiche delle parti, il contributo personale ed economico dato alla vita comune e alla formazione dei patrimoni, i redditi, la durata del vincolo e l’assenza di mezzi adeguati o l’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Questi criteri derivano dall’articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, applicato alle unioni civili nei limiti stabiliti dalla legge n. 76 del 2016. La valutazione non serve a dividere in parti uguali tutti i redditi futuri, ma a verificare se ricorrono i presupposti della tutela economica.

La divisione della comunione è distinta dall’assegno. Con la prima si stabilisce a chi spettano i beni e i rapporti compresi nel patrimonio comune; con il secondo si valuta un’eventuale prestazione economica successiva allo scioglimento. Una parte può avere diritto alla propria quota dei beni senza ottenere un assegno, oppure ricevere un assegno pur non essendoci beni comuni da dividere.

L’assegno può essere periodico oppure, se vi sono le condizioni e un accordo adeguatamente formalizzato, corrisposto in unica soluzione. Il pagamento una tantum richiede particolare attenzione, perché tende a chiudere definitivamente le pretese economiche della stessa natura e non permette di reagire alle sopravvenienze nello stesso modo previsto per un assegno periodico.

Prima di scegliere la procedura è quindi utile mettere a fuoco pochi elementi concreti: regime patrimoniale, atti di acquisto, contratti di mutuo o locazione, eventuali accordi scritti, consistenza dei redditi e pagamenti effettuati per beni intestati all’altra parte. Questi dati servono a distinguere ciò che appartiene già a ciascuno da ciò che deve essere diviso o regolato.

Domande frequenti

L’unione civile dà gli stessi diritti di una convivenza registrata?

No, l’unione civile produce tutele più ampie. Nascono obblighi reciproci di assistenza, coabitazione e contribuzione, opera un regime patrimoniale legale e sono riconosciuti specifici diritti successori. La convivenza di fatto conserva una disciplina distinta e non rende automaticamente il convivente erede o titolare delle stesse protezioni previste per la parte unita civilmente.

Esiste un obbligo di fedeltà nell’unione civile?

La legge non prevede espressamente l’obbligo di fedeltà richiamato per il matrimonio. Restano però l’assistenza morale e materiale, la coabitazione, la contribuzione ai bisogni comuni e il dovere di rispettare l’integrità e la libertà dell’altra parte. La violazione di questi obblighi può avere conseguenze diverse dalla semplice cessazione della relazione affettiva.

Posso cambiare dalla comunione alla separazione dei beni?

Sì, il regime patrimoniale può essere modificato durante l’unione mediante una convenzione nella forma richiesta dalla legge. La modifica non attribuisce retroattivamente la proprietà esclusiva dei beni già entrati nella comunione: occorre distinguere il nuovo regime applicabile agli acquisti futuri dalla regolazione e dall’eventuale divisione del patrimonio comune esistente.

Dopo lo scioglimento posso continuare a vivere nella casa dell’altra parte?

Non esiste un diritto automatico a rimanere. Contano la proprietà, il contratto di locazione, eventuali accordi e le specifiche tutele previste in presenza di figli o di condotte pregiudizievoli. Aver contribuito alle spese o ai lavori può fondare, in determinate circostanze, una pretesa economica, ma non trasforma necessariamente chi ha pagato in proprietario.

Serve il consenso di entrambe le parti per sciogliere l’unione?

No, la volontà di una parte è sufficiente per avviare il percorso. Deve essere manifestata davanti all’ufficiale dello stato civile e la domanda può essere proposta dopo tre mesi. L’accordo resta importante per scegliere una procedura consensuale e regolare gli aspetti economici; se manca, lo scioglimento e le questioni controverse possono essere sottoposti al tribunale.

Come orientarti prima di decidere

La scelta più adatta dipende dai punti ancora controversi. Se il patrimonio è semplice e tutte le condizioni sono concordate, può essere sufficiente una procedura consensuale. In presenza di immobili, mutui, pagamenti contestati o richieste di assegno, occorre coordinare la fine del vincolo con gli effetti economici, senza confondere proprietà, debiti e mantenimento. Se vuoi chiarire queste differenze nella tua situazione, puoi contattarmi.