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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Pubblicare le foto dei figli sui social può sembrare un gesto familiare, ma incide sull’immagine, sulla riservatezza e sull’identità digitale del minore. Il dubbio diventa concreto quando l’altro genitore non è d’accordo, il profilo è pubblico, le immagini mostrano momenti intimi oppure il figlio, ormai abbastanza grande, chiede che il contenuto venga eliminato.

In questa guida voglio chiarire chi decide sulla pubblicazione, quale peso ha la volontà del minore e che cosa cambia tra una condivisione privata e un post accessibile a molte persone. Vedremo anche quali passi considerare se la fotografia è già online, evitando due errori opposti: pensare che ogni immagine sia sempre vietata oppure che essere genitori permetta di disporre liberamente dell’immagine del figlio.

L’immagine appartiene al figlio, non ai genitori

Il titolare del diritto è il minore. I genitori esercitano la responsabilità genitoriale e lo rappresentano, ma devono prendere le decisioni nel suo interesse. Una fotografia non è soltanto un ricordo: può rendere riconoscibile una persona, mostrare dove vive o studia, rivelare abitudini, condizioni di salute, relazioni familiari e momenti che il figlio potrebbe non voler esporre in futuro.

Gli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 regolano l’esposizione, la riproduzione e la diffusione del ritratto. La regola di partenza è il consenso, mentre le eccezioni riguardano situazioni specifiche, come fatti o cerimonie di interesse pubblico, e non consentono comunque utilizzazioni pregiudizievoli per onore, reputazione o decoro. Il quadro normativo è consultabile nel testo della legge sul diritto d’autore.

Trovarsi in un luogo pubblico non elimina ogni tutela. Una foto panoramica di una manifestazione, nella quale il minore compare incidentalmente, è diversa dal primo piano usato per raccontare la sua vita privata. Contano lo scopo della pubblicazione, la centralità del bambino, le informazioni associate all’immagine e il possibile pregiudizio. Anche un contenuto apparentemente innocuo può diventare invasivo se accompagnato da nome, scuola, posizione o dettagli sanitari.

Quando serve l’accordo di entrambi i genitori

La responsabilità genitoriale si esercita di comune accordo. Se entrambi i genitori ne sono titolari, la diffusione online di immagini riconoscibili del figlio, soprattutto quando è pubblica, ripetuta, commerciale o contestata, non dovrebbe essere decisa unilateralmente. Gli articoli 316 e 337-ter del codice civile pongono al centro l’accordo e l’interesse del figlio; il relativo testo è richiamato nel quadro normativo sulla responsabilità genitoriale.

La separazione non dà libertà di pubblicare da soli

Affidamento condiviso e tempi di permanenza sono questioni diverse. Il fatto che il figlio si trovi con un genitore nel momento dello scatto non attribuisce a quel genitore un potere esclusivo sull’immagine. Neppure l’affidamento esclusivo consente automaticamente qualsiasi pubblicazione: occorre leggere il provvedimento del giudice e verificare come è regolato l’esercizio della responsabilità genitoriale, specialmente per le decisioni di maggiore interesse.

Il dissenso non si supera pubblicando per primi

Se l’altro genitore si oppone, il post va sospeso. Pubblicare comunque e discutere dopo espone il figlio a una diffusione che può diventare difficilmente reversibile. I genitori possono definire un accordo preciso su tipi di contenuto, destinatari e modalità di condivisione. Se il contrasto riguarda una scelta importante e non si risolve, ciascuno può rivolgersi al giudice competente perché decida secondo l’interesse del minore.

Il consenso non deve essere inteso come un’autorizzazione illimitata. Un accordo relativo a una fotografia della recita scolastica non autorizza automaticamente album pubblici, video quotidiani o contenuti promozionali. Scopo e ampiezza della diffusione contano: se cambiano il pubblico, il contesto o le informazioni abbinate alla foto, la decisione deve essere nuovamente considerata.

La volontà del figlio deve essere presa sul serio

Il minore non è un soggetto passivo. La sua opinione va considerata in funzione dell’età e della maturità. L’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto dei minori a esprimere liberamente la propria opinione nelle questioni che li riguardano e impone di considerare preminente il loro interesse superiore. Puoi consultare il testo dell’articolo 24 della Carta.

Un bambino piccolo può non comprendere la portata di una pubblicazione, ma questo impone maggiore prudenza agli adulti, non minore protezione. Con la crescita, un dissenso chiaro acquista particolare rilievo. Se un adolescente chiede di non pubblicare o di eliminare una fotografia imbarazzante, l’accordo dei genitori non basta da solo a rendere la scelta conforme al suo interesse.

La soglia dei quattordici anni prevista dall’articolo 2-quinquies del Codice privacy riguarda il consenso del minore ai servizi della società dell’informazione offerti direttamente a lui. Il testo della disciplina sul consenso digitale del minore non attribuisce ai genitori un permesso generale di pubblicare e non trasforma i quattordici anni in una soglia automatica per disporre dell’immagine del figlio.

Pubblico, profilo privato e chat non sono la stessa cosa

La platea raggiunta cambia il rischio concreto. Un profilo pubblico, un video aperto alla condivisione o un contenuto accompagnato da hashtag può circolare ben oltre i contatti del genitore. Un account privato riduce i destinatari iniziali, ma non impedisce screenshot, download, inoltri o successive modifiche delle impostazioni. La parola “privato” sulla piattaforma non garantisce il controllo futuro dell’immagine.

Una fotografia inviata a pochi familiari in una chat chiusa ha una portata diversa da un post pubblico, ma richiede comunque rispetto per il figlio. Il problema non è soltanto il numero dei destinatari: contano il contenuto, la riconoscibilità, l’intimità del momento e la possibilità di ulteriori inoltri. Foto di nudità, cure mediche, crisi emotive o punizioni non diventano opportune soltanto perché condivise in un gruppo ristretto.

Oscurare il volto può ridurre l’identificabilità, ma non sempre la elimina. Uniforme scolastica, luogo, didascalia, voce, tatuaggi, nomi dei familiari o collegamento con il profilo del genitore possono rendere il minore riconoscibile indirettamente. Va considerato l’insieme del contenuto, non soltanto la presenza del viso. La stessa cautela vale per storie temporanee: la breve durata visibile non impedisce che qualcuno le conservi.

Che cosa fare se la foto è già online

La prima richiesta utile è la rimozione documentata. Se la pubblicazione proviene dall’altro genitore, da un parente o da un conoscente, è opportuno indicare con chiarezza quali contenuti devono essere eliminati e perché ledono l’immagine o la riservatezza del minore. Prima della cancellazione possono essere conservati screenshot, collegamenti, data, impostazioni di visibilità e tracce di eventuali ricondivisioni.

Segnalazione alla piattaforma e richiesta al responsabile del profilo

Gli strumenti interni del social possono servire per segnalare un contenuto che coinvolge un minore, un account falso o un uso non autorizzato dell’immagine. La segnalazione non sostituisce sempre la tutela legale e il suo esito dipende dalle regole della piattaforma e dal contenuto. Il GDPR riconosce diritti relativi ai dati personali, compresa in determinati casi la cancellazione; il testo è disponibile nel Regolamento europeo 2016/679.

Ricorso al giudice quando la diffusione continua

Se il responsabile non rimuove il contenuto, continua a pubblicare o crea un rischio attuale per il minore, può essere chiesto al giudice un ordine di cessazione e rimozione. In presenza dei relativi presupposti processuali è possibile domandare anche una tutela urgente. L’urgenza dipende dal pregiudizio concreto, dalla diffusione in corso e dal rischio che l’immagine continui a circolare, non dalla sola esistenza del contrasto familiare.

L’articolo 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 proteggono il diritto all’immagine. La Corte costituzionale ha riconosciuto la compatibilità della tutela cautelare con la libertà di manifestazione del pensiero quando occorre proteggere riservatezza, reputazione e diritti della personalità: si può consultare la sentenza n. 38 del 1973 della Corte costituzionale. Un eventuale risarcimento non è automatico: richiede l’accertamento dell’illecito, del danno e del collegamento tra condotta e conseguenze.

Come prevenire una nuova esposizione indesiderata

Un accordo concreto è più utile di un consenso generico. I genitori possono stabilire se il volto sarà visibile, quali profili potranno pubblicare, se sono ammessi nome e posizione, quanto resterà online il contenuto e che cosa accade quando il figlio chiede la rimozione. Possono inoltre concordare che parenti, scuole, associazioni o altre persone non pubblichino senza una preventiva autorizzazione.

La prudenza aumenta quando la foto mostra nudità, malattia, disabilità, momenti di fragilità, risultati scolastici, abitudini quotidiane o dati che permettono di localizzare il minore. Ridurre le informazioni associate, limitare i destinatari e ascoltare il figlio non eliminano ogni rischio, ma aiutano a distinguere la condivisione familiare dalla costruzione di un’identità digitale decisa interamente dagli adulti.

Domande frequenti

Posso pubblicare una foto se l’altro genitore non risponde?

Il silenzio non equivale sempre a consenso. Se la fotografia rende riconoscibile il figlio e la diffusione è pubblica, ripetuta o potenzialmente pregiudizievole, è prudente ottenere un accordo espresso. Un precedente consenso per altre immagini non autorizza automaticamente ogni nuovo contenuto, soprattutto quando cambiano pubblico, finalità o informazioni associate.

Il consenso di entrambi basta anche se mio figlio dice di no?

Non necessariamente. Il diritto all’immagine appartiene al figlio e la sua opinione va considerata secondo età e maturità. Un dissenso consapevole, in particolare da parte di un adolescente, può rendere la pubblicazione contraria al suo interesse anche quando entrambi i genitori l’avevano inizialmente autorizzata.

Un profilo privato mi permette di pubblicare liberamente?

No, la privacy del profilo riduce ma non annulla il problema. I contatti possono salvare e inoltrare la fotografia, mentre le impostazioni possono cambiare. Restano decisivi il consenso, la volontà del minore, il contenuto dell’immagine e le informazioni che permettono di identificarlo o localizzarlo.

Posso ottenere la cancellazione immediata delle fotografie?

Puoi chiederne subito la rimozione al responsabile del profilo e usare gli strumenti di segnalazione della piattaforma. Se la richiesta viene ignorata e il pregiudizio è attuale, può essere valutato un ricorso al giudice, anche urgente quando ne ricorrono i presupposti. L’effettiva eliminazione di copie già diffuse può però essere più difficile.

Posso chiedere anche un risarcimento?

Il risarcimento non segue automaticamente la pubblicazione. Occorre dimostrare che la diffusione era illecita, che ha prodotto un danno concreto e che quel danno deriva dalla condotta contestata. Contenuto, ampiezza della circolazione, durata, eventuali commenti e conseguenze per il minore incidono sulla valutazione.

Proteggere il figlio prima che il conflitto aumenti

La domanda centrale è quale interesse abbia il minore, non quale genitore controlli il profilo social. Prima di pubblicare conviene considerare riconoscibilità, pubblico, durata, informazioni collegate e volontà del figlio. Se le immagini sono già online e il confronto non porta alla rimozione, puoi contattarmi per inquadrare il dissenso, individuare la tutela pertinente e valutare se occorre un intervento giudiziale.