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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Le chat cancellate, i messaggi recuperati da un telefono e gli screenshot possono assumere un peso rilevante in un processo penale, ma non diventano attendibili solo perché sono leggibili. Se un contenuto viene attribuito a te, o se deve sostenere la tua versione dei fatti, le domande concrete sono altre: da quale dispositivo arriva, chi lo ha estratto, la conversazione è completa, il file è stato modificato, la data indicata è verificabile?

Ti spiego come distinguere il problema dell’autenticità da quello dell’acquisizione della prova. Vedremo perché l’assenza di metadati non rende automaticamente falso uno screenshot, ma può limitarne la forza dimostrativa; perché il recupero dopo una cancellazione richiede dati tecnici controllabili; e quali alternative hanno senso quando il telefono originale non è più disponibile.

Uno screenshot non prova da solo chi ha scritto un messaggio

Uno screenshot mostra ciò che appare su uno schermo in un determinato momento. Può riprodurre una chat autentica, ma può anche essere incompleto, ritagliato, generato su un account diverso, inserito in una sequenza alterata o associato al contatto sbagliato. Per questa ragione non basta osservare il testo: occorre capire se vi siano elementi esterni che ne colleghino il contenuto a una conversazione realmente esistita.

L’autenticità riguarda almeno tre profili distinti. Il primo è la provenienza: bisogna individuare il dispositivo, l’account o la copia da cui proviene il dato. Il secondo è l’integrità: serve verificare se la conversazione è stata conservata nella sua successione effettiva oppure se sono stati eliminati messaggi, allegati, reazioni, chiamate o passaggi che ne cambiano il significato. Il terzo è l’attribuzione: un nome nella rubrica, un numero telefonico o una fotografia del profilo non dimostrano automaticamente chi abbia materialmente usato l’account.

I metadati aiutano, ma non risolvono tutto. Data, ora, identificativi del file, informazioni sul dispositivo e modalità di creazione possono rendere una verifica più precisa. La loro assenza può impedire confronti importanti, per esempio sulla cronologia, sul fuso orario o sul momento in cui l’immagine è stata generata. Non comporta però, da sola, l’esclusione dello screenshot: il giudice può confrontarlo con altri elementi, come il dispositivo disponibile, messaggi ricevuti dall’altra parte, dati di contesto, dichiarazioni e documenti.

Acquisire una chat e valutarne l’autenticità sono questioni diverse

Una chat può essere contestabile per due ragioni autonome. La prima riguarda il modo in cui è entrata nel procedimento: chi l’ha prodotta, chi ha avuto accesso al telefono, se vi era un provvedimento necessario e se l’attività della polizia giudiziaria ha rispettato le garanzie previste. La seconda riguarda la sua affidabilità: anche un contenuto acquisito correttamente può non dimostrare ciò che sostiene l’accusa o la difesa.

La giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha dato rilievo alla natura di corrispondenza dei messaggi conservati in un dispositivo. Una pronuncia del 2024 ha affermato che e-mail, WhatsApp e SMS custoditi nella memoria del telefono conservano quella natura e che, salvo la perdita di attualità rispetto alla riservatezza, la loro acquisizione segue le forme del sequestro della corrispondenza previste dall’articolo 254 del codice di procedura penale. Rassegna della Cassazione, giugno 2024

Conta anche chi produce il contenuto. La Corte ha poi distinto l’ipotesi in cui uno dei partecipanti alla conversazione consegni screenshot già in suo possesso da quella in cui la polizia giudiziaria estragga autonomamente messaggi dal dispositivo. In una decisione del 2025, riferita a screenshot forniti da un conversante, la Corte ha escluso la necessità del sequestro del pubblico ministero; in una decisione del 2024 ha invece ritenuto inutilizzabili messaggi WhatsApp acquisiti dalla polizia giudiziaria con screenshot eseguiti di iniziativa, senza urgenza e senza decreto di sequestro. Rassegna della Cassazione, marzo 2025 Rassegna della Cassazione, ottobre 2024

Queste distinzioni non offrono una formula automatica del tipo “screenshot sempre utilizzabile” o “screenshot sempre nullo”. Occorre invece separare la consegna spontanea da parte di chi partecipa alla chat, l’estrazione da un telefono sequestrato, l’accesso a copie forensi, il recupero da backup e la ricerca eseguita dopo la cancellazione. Il percorso del dato può incidere sia sulla sua utilizzabilità sia sulla possibilità concreta di controllarne l’origine.

Che cosa cambia se i messaggi sono stati cancellati e poi recuperati

Il recupero di un messaggio cancellato pone un problema ulteriore: la cancellazione non equivale sempre alla scomparsa totale del dato, ma il modo in cui il dato riemerge deve essere spiegabile. Un contenuto può provenire dalla memoria residua del telefono, da una copia di sicurezza, da un database dell’applicazione, da un altro dispositivo collegato allo stesso account oppure da una precedente esportazione. Non sono fonti equivalenti, perché possono fotografare momenti diversi della conversazione.

Un recupero tecnicamente controllabile dovrebbe consentire di ricostruire, per quanto possibile, quale supporto sia stato esaminato, quando sia stata eseguita l’estrazione, quali dati siano stati trovati e se il risultato dipenda da operazioni che possono modificare il contenuto o la sua collocazione temporale. Una copia forense è una duplicazione tecnica pensata per permettere verifiche senza lavorare continuamente sull’originale. L’impronta hash, cioè un codice calcolato sul file o sulla copia, può aiutare a verificare che quella copia non sia cambiata dopo il calcolo; non prova però da sola né l’autore del messaggio né la verità di ciò che vi è scritto.

Se viene prodotto soltanto il testo recuperato, senza indicazione del dispositivo, della procedura usata o dei dati che consentono un riscontro, la contestazione non dovrebbe fermarsi all’affermazione generica che il messaggio è falso. È più utile individuare il punto preciso che non è verificabile: la sequenza della chat, la data, l’account, l’associazione fra numero e persona, la presenza di messaggi mancanti, il passaggio dal supporto originario alla stampa o l’impossibilità di ripetere il controllo.

Il dispositivo originale non è sempre indispensabile, ma la sua assenza pesa

Il telefono originale è spesso il riscontro più utile, perché può conservare la struttura della chat, gli allegati, le informazioni dell’applicazione e altri elementi di contesto. Non averlo non impedisce necessariamente di usare una conversazione: possono esistere copie, dispositivi del destinatario, backup o ulteriori fonti. Tuttavia, quando manca l’originale, aumenta l’importanza di spiegare la provenienza della copia e di cercare conferme indipendenti.

È diverso il caso di una chat eliminata da entrambi i telefoni ma ricostruita soltanto da immagini ritagliate, rispetto al caso in cui un messaggio cancellato sia presente in una copia tecnica esaminabile e trovi corrispondenza nel dispositivo dell’altro interlocutore. Nel primo caso il margine di controllo è ristretto; nel secondo si possono confrontare più fonti. La disponibilità di verifiche ripetibili incide sulla qualità della contestazione e sulla valutazione finale.

Come impostare una contestazione concreta nel processo penale

La contestazione efficace indica che cosa non torna e perché conta. Dire soltanto che una chat potrebbe essere manipolata non basta a chiarire il difetto della prova. Se manca la conversazione completa, occorre spiegare quale passaggio precedente o successivo potrebbe mutare il significato della frase. Se è dubbia l’identità dell’autore, bisogna distinguere l’intestazione formale dell’utenza dall’uso effettivo dell’account. Se il problema è il recupero, vanno indicati i limiti della procedura e dei dati disponibili.

Le richieste possibili dipendono dalla fase del procedimento e dal materiale già presente negli atti. Può assumere rilievo chiedere la disponibilità del supporto o della copia tecnica, l’acquisizione dell’esportazione nativa della conversazione se esiste, l’esame della persona che ha estratto o ricevuto le immagini, oppure l’ammissione di un accertamento tecnico. La verifica tecnica deve avere un oggetto preciso: non una generica ricerca di anomalie, ma il confronto fra file, dispositivi, cronologie, database, allegati o account concretamente identificati.

Le investigazioni difensive possono offrire strumenti per raccogliere e documentare elementi favorevoli. La disciplina introdotta dalla legge n. 397 del 2000 prevede, tra l’altro, rilievi tecnici nell’accesso a luoghi e la formazione del fascicolo del difensore, con regole specifiche per la documentazione. Legge n. 397 del 2000, investigazioni difensive Il punto non è moltiplicare documenti, ma conservare dati che possano essere sottoposti a controllo e contraddittorio.

Gli errori da evitare quando una chat può diventare una prova

Non modificare il supporto rilevante. Resettare un telefono, reinstallare l’applicazione, cambiare account, effettuare pulizie automatiche o inoltrare ripetutamente immagini può cancellare elementi utili e rendere più difficile capire quale fosse lo stato originario dei dati. Se il dispositivo può avere rilievo nel procedimento, è prudente evitare interventi non necessari prima di chiarire come conservarlo.

Non è utile neppure concentrarsi solo sul singolo messaggio più sfavorevole o più favorevole. Una chat può essere letta in modo diverso alla luce della conversazione completa, degli allegati, della data effettiva e dei rapporti tra i partecipanti. Il contesto non è un dettaglio narrativo: serve a stabilire se una frase sia una minaccia, un’ironia, una risposta a un contenuto precedente, una citazione o un messaggio inviato da altri.

Per un primo esame ordinato è utile conservare ciò che già esiste senza modificarlo: il dispositivo, le immagini nella loro versione originaria, eventuali file ricevuti, indicazioni sulla provenienza e comunicazioni collegate. Non conviene creare ricostruzioni personali della chat come sostituto del dato originale. Se occorre un confronto tecnico, posso aiutarti a definire il punto da sottoporre al consulente e a collegarlo alle questioni processuali che il giudice deve decidere.

Domande frequenti

Posso contestare uno screenshot anche se riporta data e ora?

Sì, data e ora non bastano da sole. Possono essere un elemento utile, ma occorre capire da quale dispositivo provengano, se l’orologio fosse corretto, se l’immagine sia completa e se il contatto sia riferibile con sicurezza alla persona indicata. La contestazione deve individuare il dato mancante o incoerente, non limitarsi a negare l’esistenza della chat.

Una chat cancellata e recuperata vale meno di una chat ancora sul telefono?

Non esiste una regola di svalutazione automatica. Il recupero può essere molto significativo se origine, procedura e copia tecnica sono controllabili. Tuttavia, rispetto alla chat ancora visibile sul dispositivo, possono aumentare i dubbi su completezza, sequenza e datazione. Conta soprattutto se il contenuto recuperato trova riscontro in altre fonti verificabili.

La mancanza di metadati rende inutilizzabile il messaggio?

No, non necessariamente. L’assenza di metadati può rendere impossibili verifiche importanti e quindi indebolire il valore dimostrativo del file o dello screenshot. Il giudice può però considerare altri elementi di conferma. Bisogna distinguere l’ammissibilità della prova dalla sua attendibilità: sono piani collegati, ma non coincidenti.

Se l’altro interlocutore consegna spontaneamente gli screenshot, serve sempre sequestrare il suo telefono?

Non sempre. La Cassazione ha esaminato l’ipotesi degli screenshot consegnati da un partecipante alla conversazione escludendo, nel caso deciso, la necessità di un sequestro del pubblico ministero. Restano però da verificare autenticità, integrità e contesto. È diversa la situazione in cui gli investigatori estraggono direttamente i messaggi dal dispositivo.

Posso dimostrare che un account WhatsApp non era usato da me?

È possibile contestare l’attribuzione dell’account. L’intestazione di una SIM o il nome mostrato in rubrica non coincidono automaticamente con l’identità di chi ha scritto. Possono assumere rilievo disponibilità del telefono, accessi, uso da parte di terzi, dispositivi collegati e dati di contesto. La prova richiesta deve riguardare il fatto concreto che rende dubbia l’attribuzione.

Riferimenti istituzionali usati

Per il tema dell’acquisizione di messaggi conservati nei dispositivi ho utilizzato le rassegne della Corte di cassazione relative alle decisioni depositate nel giugno e nell’ottobre 2024 e nel marzo 2025. I riferimenti alle investigazioni difensive derivano dalla legge n. 397 del 2000 pubblicata su Normattiva.