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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Un prelievo biologico disposto dall’autorità può creare dubbi immediati: è davvero obbligatorio, quale atto lo autorizza, il difensore deve essere avvisato e che cosa accade se il campione viene acquisito con modalità diverse da quelle indicate? Il tema riguarda la libertà personale e, proprio per questo, il codice di procedura penale non consente provvedimenti generici o tecniche prive di limiti.

Ti spiego quali differenze contano per capire se e come contestare l’atto. La prima è decisiva: un prelievo per identificare una persona non segue necessariamente la stessa disciplina di una perizia ordinata dal giudice o di un intervento urgente del pubblico ministero. Vedremo che cosa deve risultare dal provvedimento, quali limiti proteggono salute e dignità e quali fatti rendono concreta una contestazione.

Prima di tutto: quale prelievo è stato disposto?

La finalità dell’atto determina le regole applicabili. Il termine “prelievo biologico” può indicare il prelievo di capelli, peli, saliva o mucosa orale per il DNA, ma anche un accertamento medico. Non basta quindi guardare al tipo di campione: occorre capire se l’autorità vuole identificare una persona, svolgere una perizia nel processo o acquisire rapidamente un elemento utile alle indagini.

Per l’identificazione esiste una disciplina specifica. L’articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale riguarda il prelievo coattivo di capelli o saliva su una persona sottoposta a indagini quando manca il consenso. In questo caso la polizia giudiziaria deve avere l’autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure orale e poi confermata per iscritto, e deve rispettare la dignità personale. Il testo della disposizione introdotta per questa ipotesi è consultabile nel riferimento Normattiva sul prelievo per identificazione.

La perizia e l’urgenza seguono invece gli articoli 224-bis e 359-bis. Qui non si tratta soltanto di riconoscere una persona: l’atto mira a formare o acquisire una prova nel procedimento. La legge richiede, a seconda della situazione, un’ordinanza del giudice oppure un decreto motivato del pubblico ministero sottoposto a convalida. Confondere questi percorsi rischia di far concentrare la contestazione sulla regola sbagliata.

Il prelievo coattivo ordinato dal giudice

Il consenso resta il punto di partenza. Se manca il consenso e l’esecuzione di una perizia richiede un atto idoneo a incidere sulla libertà personale, il giudice può disporre l’esecuzione coattiva soltanto nelle condizioni previste dall’articolo 224-bis c.p.p. La norma riguarda delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni, oltre ai casi espressamente indicati dalla legge e ai reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

L’atto deve essere assolutamente indispensabile per la prova. Non è sufficiente che il prelievo sia utile o potenzialmente comodo per l’indagine. L’ordinanza deve spiegare perché quel preciso esame serve a provare i fatti e deve indicare in modo specifico quale prelievo o accertamento sarà effettuato. Un riferimento indistinto a esami biologici non consente di capire quale intervento sia stato autorizzato né se le modalità scelte corrispondano al provvedimento.

L’ordinanza deve contenere dati essenziali a pena di nullità. Deve identificare la persona interessata, indicare il reato e descrivere sommariamente il fatto. Deve inoltre precisare il prelievo o l’accertamento, le ragioni dell’indispensabilità, la facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia, le conseguenze della mancata comparizione senza legittimo impedimento e il luogo, il giorno, l’ora e le modalità dell’operazione.

La notifica ordinaria precede l’operazione di almeno tre giorni. L’articolo 224-bis prevede che l’ordinanza sia notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore, nonché alla persona offesa, con questo anticipo rispetto alle operazioni peritali. La stessa norma stabilisce inoltre la nullità dell’atto se la persona sottoposta al prelievo o all’accertamento non è assistita dal difensore nominato. La disciplina è riportata nel testo Normattiva degli articoli 224-bis e 359-bis c.p.p..

Salute, dignità e tecnica meno invasiva

Non ogni intervento fisicamente possibile è consentito. L’articolo 224-bis vieta operazioni in contrasto con divieti espressi di legge, pericolose per la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro. Esclude anche quelle che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Questi limiti riguardano il prelievo concreto, non soltanto la sua autorizzazione formale.

La tecnica meno invasiva va scelta quando offre lo stesso risultato. Un tampone orale, un prelievo ematico o un diverso accertamento non sono intercambiabili per definizione. La domanda utile è se un metodo meno invasivo fosse effettivamente capace di raggiungere il medesimo risultato probatorio. Non basta preferire una soluzione meno sgradita: occorre che l’alternativa sia idonea allo stesso scopo dell’indagine.

Anche la coercizione fisica ha un limite. Se la persona non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo. Se compare ma rifiuta il consenso a un accertamento legittimamente ordinato, può essere disposta l’esecuzione coattiva. I mezzi di coercizione fisica sono però ammessi soltanto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione, senza eliminare i limiti di salute, dignità e pudore fissati dalla legge.

Quando il pubblico ministero interviene per urgenza

L’urgenza non coincide con la semplice esigenza di fare presto. In via ordinaria, quando manca il consenso, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione alle operazioni. L’articolo 359-bis c.p.p. consente al pubblico ministero di disporle direttamente soltanto quando vi è un fondato motivo per ritenere che il ritardo possa provocare un grave o irreparabile pregiudizio alle indagini.

Il decreto urgente deve essere motivato e specifico. Deve contenere gli stessi elementi richiesti per l’ordinanza del giudice dall’articolo 224-bis, compresa l’indicazione del prelievo o dell’accertamento e delle modalità previste. Dire che un campione potrebbe diventare più difficile da acquisire non sostituisce la motivazione richiesta dalla legge: occorre che l’urgenza sia collegata ai fatti e al rischio concreto derivante dal ritardo.

La convalida del giudice segue termini ravvicinati. Il pubblico ministero deve chiedere la convalida del decreto e dell’eventuale accompagnamento coattivo entro le quarantotto ore successive. Il giudice provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive. La sequenza temporale va letta insieme al contenuto dell’atto: il rispetto del termine non rende irrilevante un decreto che ometta elementi essenziali.

Per queste operazioni la legge collega difetti precisi a conseguenze precise. L’articolo 359-bis richiama, a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni acquisite, le prescrizioni sul contenuto del provvedimento e sui limiti sanitari e di minore invasività. Nei procedimenti per omicidio stradale o lesioni stradali esiste inoltre una disciplina urgente particolare, che consente in certi casi provvedimenti orali poi confermati per iscritto e prevede tempestiva notizia al difensore, il quale può assistere senza ritardare l’operazione.

Come si contesta davvero la modalità del prelievo

Una contestazione efficace collega un fatto a una garanzia violata. Non è sufficiente dire che il campione o il suo esito sono sfavorevoli. Il punto può essere, invece, l’assenza dell’indicazione specifica della tecnica, una motivazione insufficiente sull’indispensabilità, il mancato rispetto dell’avviso ordinario, la mancata assistenza del difensore nel caso regolato dall’articolo 224-bis oppure un decreto urgente privo dei requisiti richiesti.

Provvedimento e verbale rispondono a domande diverse. L’ordinanza o il decreto mostrano chi ha disposto l’atto, per quale ragione e con quali limiti. Il verbale delle operazioni documenta invece ciò che è avvenuto: data, luogo, persone presenti, campione acquisito e modalità esecutive. Se il verbale descrive un’attività più invasiva o diversa da quella autorizzata, il confronto tra i due documenti diventa centrale.

Un’irregolarità non produce sempre lo stesso effetto. Il codice prevede espressamente nullità o inutilizzabilità per alcune violazioni, mentre altri difetti richiedono un inquadramento diverso. Per questo è importante non sovrapporre il vizio del provvedimento, il modo in cui l’atto è stato eseguito e il problema della successiva utilizzazione del risultato. Sono questioni collegate, ma non identiche.

La fase del procedimento incide sul modo di sollevare la questione. Non esiste una formula universale che valga prima dell’operazione, durante l’atto e nel giudizio. Se ricevi un avviso, un decreto o un’ordinanza, conservarne copia insieme al verbale e alla documentazione sanitaria pertinente aiuta a distinguere il dubbio concreto da una contestazione solo generica.

Le scelte da considerare senza confondere rifiuto e difesa

Un impedimento reale va rappresentato in modo verificabile. Ignorare la convocazione non equivale a contestare l’atto. La legge considera diversamente la mancata comparizione senza legittimo impedimento, che può condurre all’accompagnamento coattivo. Se una condizione di salute impedisce realmente di presentarsi o di sottoporsi all’accertamento, il fatto deve essere documentato in modo coerente con l’atto fissato e con il rischio sanitario dedotto.

Il rifiuto non sostituisce il controllo di legalità. Davanti a un provvedimento che ricorre nelle condizioni di legge, il rifiuto della persona presente può condurre all’esecuzione coattiva. La questione distinta è se l’autorità abbia indicato e rispettato tutti i presupposti previsti. Individuare con precisione il difetto consente di affrontare il problema senza confondere la manifestazione di dissenso con la validità dell’atto.

Il primo punto pratico è ricostruire il perimetro dell’operazione. Data dell’avviso, autorità che ha disposto il prelievo, ragione indicata, tipo di campione, presenza del difensore, verbale e condizioni sanitarie sono elementi che possono cambiare la risposta. Posso aiutarti a leggere questi atti distinguendo la contestazione delle modalità da una protesta generica contro il prelievo.

Domande frequenti

Posso rifiutare un prelievo biologico disposto dal giudice?

Puoi manifestare il rifiuto, ma non sempre impedisci l’operazione. Se ricorrono i presupposti dell’articolo 224-bis e il giudice ha disposto l’esecuzione coattiva, il rifiuto della persona che compare può portare all’esecuzione dell’accertamento. Restano distinti il potere di eseguire l’atto e il controllo su contenuto dell’ordinanza, difesa, salute e tecnica impiegata.

Il difensore deve assistere al prelievo?

Nella perizia coattiva ordinata dal giudice l’assistenza è essenziale. L’articolo 224-bis stabilisce la nullità dell’atto se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato. Nelle ipotesi urgenti del pubblico ministero occorre distinguere la disciplina applicabile; per la speciale procedura stradale la legge prevede tempestiva notizia al difensore e la sua facoltà di assistere.

I tre giorni di preavviso valgono sempre?

No, il termine riguarda la procedura ordinaria peritale. L’ordinanza del giudice prevista dall’articolo 224-bis deve essere notificata almeno tre giorni prima delle operazioni. Nei casi urgenti disciplinati dall’articolo 359-bis la legge consente il decreto motivato del pubblico ministero proprio perché il ritardo può causare un grave o irreparabile pregiudizio alle indagini.

Un prelievo più invasivo del necessario può essere contestato?

Sì, se esiste un’alternativa equivalente meno invasiva. La legge vieta operazioni pericolose per vita, integrità fisica o salute e quelle capaci di provocare sofferenze di non lieve entità secondo la scienza medica. Impone inoltre di scegliere la tecnica meno invasiva a parità di risultato: l’alternativa deve quindi essere concretamente idonea allo stesso accertamento.

Se l’atto è nullo, il campione viene automaticamente eliminato?

Nullità e sorte materiale del campione sono questioni diverse. La nullità riguarda la validità dell’operazione processuale; l’articolo 359-bis collega a specifiche violazioni anche l’inutilizzabilità delle informazioni acquisite. La gestione del campione, dei risultati analitici e degli eventuali dati conservati dipende dalla disciplina applicabile e dai provvedimenti adottati nel singolo procedimento.

Riferimenti normativi

Il quadro principale è nel codice di procedura penale. Gli articoli 224-bis e 359-bis disciplinano, rispettivamente, la perizia con atti incidenti sulla libertà personale e il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi disposto dal pubblico ministero. Per il diverso caso del prelievo finalizzato all’identificazione rileva l’articolo 349, comma 2-bis. Se hai ricevuto un provvedimento o le operazioni sono già state eseguite, puoi contattarmi per inquadrare il problema alla luce degli atti disponibili.