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Cassazione penale n. 10389/2025: i confini dell’art. 387-bis c.p. prima del D.Lgs. 164/2024 sugli ordini di protezione familiari | Studio Legale Bianucci

Cassazione penale n. 10389/2025 e art. 387-bis c.p.: quando la violazione dell’ordine di protezione non è reato

L’ordinanza n. 10389 depositata il 14 marzo 2025 interessa tutti gli operatori del diritto che si confrontano con la tutela penale e civile contro gli abusi familiari. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, chiarisce il perimetro applicativo del delitto di cui all’art. 387-bis c.p. – nella versione antecedente al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – in relazione alle violazioni degli ordini di protezione emessi dal giudice civile. Il tema incide direttamente sulla protezione dei minori e sulla strategia difensiva in procedimenti per maltrattamenti e stalking.

Il contesto normativo prima e dopo la riforma

L’art. 387-bis c.p., introdotto dalla legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso), puniva l’elusione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall’art. 342-ter c.c. La novella del D.Lgs. 164/2024 – attuativa della direttiva UE 2012/29 – ha esteso l’ambito di tutela, ricomprendendo espressamente anche gli ordini a favore dei minori e coordinandosi con il nuovo rito civile unico di cui agli artt. 473-bis.69 e 70 c.p.c.

  • Fino al 25 novembre 2024: art. 387-bis applicabile solo agli ordini in favore del coniuge o del convivente vittima di violenza domestica.
  • Dal 26 novembre 2024: estensione ai minori e previsione di circostanze aggravanti specifiche.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

L’art. 387-bis, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui – nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – puniva l’elusione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall’art. 342-ter, primo comma, cod. civ., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell’integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell’art. 473-bis.70 cod. proc. civ.

In sintesi, la Corte esclude la rilevanza penale – ex art. 387-bis c.p. – delle violazioni di ordini di protezione emessi a favore dei minori prima dell’entrata in vigore della riforma. Il principio richiama l’art. 15 delle Preleggi: la legge penale non è retroattiva in peius. Non può quindi incriminarsi una condotta che non era prevista come reato al momento della sua commissione. La decisione richiama altresì il precedente delle Sezioni Unite n. 39005/2021, confermandone la linea garantista.

Conseguenze pratiche per avvocati e operatori

L’arresto giurisprudenziale produce effetti immediati:

  • Nei processi pendenti per fatti anteriori al 25 novembre 2024, la difesa potrà chiedere l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
  • L’eventuale violazione dell’ordine di protezione a favore di un minore resta perseguibile, ma a partire solo dalle condotte successive alla riforma.
  • Resta impregiudicata la possibilità di contestare altri reati (es. maltrattamenti in famiglia, art. 572 c.p.).

Per chi assiste la vittima, è quindi essenziale valutare il periodo di commissione dei fatti e l’esatta qualificazione dell’ordine violato; per la parte imputata, la sentenza offre uno strumento difensivo di primo piano.

Conclusioni

La sentenza n. 10389/2025 conferma la costante attenzione della Cassazione al principio di legalità e di irretroattività della legge penale. Il legislatore ha ampliato le forme di tutela per i minori, ma la protezione penale opera solo ex nunc. Gli avvocati dovranno orientarsi tra diritto penale e processuale civile per costruire strategie efficaci, ricordando che la violazione di un ordine di protezione, se commessa prima della riforma a favore di un minore, non integra il reato di cui all’art. 387-bis c.p., pur restando possibile il ricorso ad altre fattispecie incriminatrici.

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