Con la pronuncia depositata il 2 aprile 2025 (sent. n. 12703/2025), la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione torna sul delicato tema del dies a quo della prescrizione nell’ambito del reato di molestia o disturbo alle persone disciplinato dall’art. 660 c.p. La decisione, confermando l’impianto della Corte d’appello di Trieste, ribadisce che la reiterazione delle condotte può trasformare un illecito istantaneo in un reato abituale, con effetti decisivi sulla prescrizione.
L’art. 660 c.p. punisce «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero per mezzo del telefono, reca molestia o disturbo ad alcuno». Di regola si tratta di un reato istantaneo: la consumazione coincide con la singola azione molesta. Tuttavia la giurisprudenza – già con le sentenze n. 17787/2008 e n. 19631/2019 – aveva riconosciuto la possibilità che, in concreto, la pluralità di atti integri un reato abituale.
Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
La Corte chiarisce che l’elemento qualificante dell’abitualità non è giuridicamente predeterminato, ma si concretizza se la molestia deriva proprio dalla reiterazione delle azioni. In tal caso:
1) l’unitarietà della fattispecie esclude la continuazione; 2) il momento consumativo viene spostato in avanti fino all’ultima condotta; 3) la prescrizione decorre da tale ultimo atto, allungando potenzialmente i tempi di perseguibilità.
Per chi assiste l’imputato la decisione implica la necessità di valutare attentamente la strategia difensiva: invocare la prescrizione sarà più complesso se le condotte si sono protratte. Di contro, per la persona offesa si amplia la finestra temporale entro cui promuovere querela e azione civile.
Dal punto di vista probatorio, la difesa dovrà:
La decisione è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato, ma ne rafforza la portata operativa, fornendo criteri chiari al giudicante nel qualificare la condotta.
La sentenza n. 12703/2025 rappresenta un ulteriore tassello nell’interpretazione dell’art. 660 c.p.: la Cassazione riafferma che la qualificazione come reato abituale dipende dalla concreta reiterazione delle condotte e incide in modo decisivo sul termine di prescrizione, che decorre solo dall’ultimo atto. Il principio tutela l’effettività della risposta punitiva in presenza di molestie protratte, ma impone ai difensori un’analisi dettagliata del fatto storico per valutare la possibilità di far valere la prescrizione. Per i cittadini, infine, il messaggio è chiaro: la ripetizione di comportamenti molesti prolunga la perseguibilità e può rendere vana la speranza di un proscioglimento per decorso del tempo.