Con la recente pronuncia n. 16012 del 28 febbraio 2025 (dep. 28 aprile 2025) la Corte di Cassazione, Sez. V penale, torna a interrogarsi sui confini del delitto di falso in atti pubblici ex artt. 476 e 479 c.p. e, in particolare, sul controverso concetto di falso innocuo. Il caso riguarda un notaio, delegato dal giudice dell’esecuzione immobiliare, che aveva attestato di aver redatto il verbale d’asta alla presenza di due avvocati presso i locali del tribunale, circostanza risultata non veritiera. L'intervento della Corte, presieduta da P. B. con relatore M. B., ha portato all’annullamento della sentenza d’appello «ai soli effetti civili», ma ha confermato la sussistenza del reato.
La vicenda nasce dall’impugnazione del Consiglio Notarile Distrettuale di Rovigo (C. N. D. R.) nei confronti di G. M., notaio incaricato di gestire una serie di vendite giudiziarie. Nel verbale delle operazioni l’imputata indicava:
Le indagini rivelavano che il notaio non si era mai recato in tribunale e che i due professionisti non avevano presenziato. La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto la falsità priva di offensività; la Cassazione, viceversa, ha valorizzato il rilievo pubblico dell’atto, destinato a garantire trasparenza e regolarità della procedura esecutiva.
E' configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del falso innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobiliari presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato).
La massima chiarisce che il falso in atti pubblici non si limita all’alterazione dei dati sostanziali (prezzo, aggiudicatario, identità delle parti), ma abbraccia anche i requisiti formali, poiché:
Di conseguenza, il concetto di falso innocuo – tradizionalmente inteso come falsità inidonea a ledere l’interesse tutelato – non è invocabile quando la mendace attestazione incide su dati che la legge considera essenziali. La Corte richiama precedenti conformi (Cass. nn. 5896/2021, 11753/2020) consolidando un orientamento rigoroso.
La pronuncia offre spunti di riflessione per chi opera nel settore delle vendite giudiziarie e, più in generale, per tutti i pubblici ufficiali:
La Cassazione n. 16012/2025 rafforza la tutela della fede pubblica, estendendo l’area del penalmente rilevante anche alle falsità meramente formali quando afferiscono all’autenticità dell’atto. Il messaggio è chiaro: la precisione di ogni singolo dato attestato dal pubblico ufficiale è essenziale per la validità dell’atto e la fiducia dei cittadini. Notai e professionisti sono dunque chiamati a un rigore assoluto, pena la configurabilità del reato di falso in atti pubblici e le conseguenti responsabilità penali e civili.