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Un ricorso penale trasmesso via PEC dal difensore, ma privo della sua firma digitale, è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione nella sentenza n. 15672 del 2024. La decisione riguarda il regime transitorio dell'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 150 del 2022: la provenienza del messaggio dalla casella del legale non sostituisce la sottoscrizione digitale richiesta per l'atto di impugnazione.

Il ricorso contro il rigetto della revisione era privo di firma digitale

La vicenda nasce da una richiesta di revisione di una condanna definitiva. Dopo il rigetto della richiesta, il difensore aveva presentato un ricorso per cassazione mediante posta elettronica certificata. La Corte d'appello di Campobasso, con ordinanza del 5 ottobre 2023, lo aveva dichiarato inammissibile perché mancava la sottoscrizione digitale del difensore.

Contro questa ordinanza era stato proposto un ulteriore ricorso. La difesa sosteneva che l'interpretazione delle regole sul deposito fosse troppo restrittiva e invocava il principio di conservazione delle impugnazioni. Chiedeva inoltre di rimettere la questione alle Sezioni Unite, richiamando problemi di sottoscrizione emersi in altri procedimenti.

A decidere quest'ultimo ricorso è stata la Corte di cassazione, sesta sezione penale, all'udienza del 13 marzo 2024; la sentenza è stata depositata il 16 aprile 2024. Occorre distinguere le due autorità: la Corte d'appello aveva emesso l'ordinanza impugnata, mentre la sentenza n. 15672 è della Cassazione.

La PEC e la sottoscrizione assolvono funzioni distinte

La Cassazione ha ricostruito la disciplina transitoria applicabile al deposito esaminato. L'articolo 87-bis, comma 3, richiedeva la firma digitale del documento informatico quando l'invio tramite PEC aveva per oggetto un'impugnazione. La disposizione richiamava anche l'indicazione degli allegati e la sottoscrizione digitale del difensore per attestare la conformità delle copie informatiche per immagine.

Per il difetto riscontrato nel caso concreto, il comma 7 prevedeva espressamente l'inammissibilità dell'impugnazione non sottoscritta digitalmente dal difensore. L'invio dalla casella PEC non rendeva quindi superfluo questo requisito. Nella motivazione, la firma digitale è collegata alla verifica della provenienza dell'atto e dell'identità del mittente.

La Corte ha ritenuto queste disposizioni applicabili anche alla revisione del giudicato e, a maggior ragione, all'impugnazione del provvedimento che nega la revisione. La natura straordinaria del rimedio non consentiva di sottrarlo alla regola sulla sottoscrizione.

Perché i richiami ad altri procedimenti non hanno evitato l'inammissibilità

Gli esempi invocati dalla difesa riguardavano situazioni diverse. Il primo verteva sulla presentazione cartacea di un'impugnazione del pubblico ministero attraverso personale del medesimo ufficio. Il secondo riguardava un ricorso dell'Avvocatura dello Stato in un procedimento civile. La Cassazione ha escluso che quelle questioni consentissero di superare il requisito previsto per il deposito penale tramite PEC oggetto del giudizio.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La Corte non ha accolto la richiesta di revisione né disposto il proscioglimento sollecitato dal ricorrente: l'esito è rimasto sul piano dell'ammissibilità dell'impugnazione.

La portata pratica della pronuncia va mantenuta entro la disciplina transitoria che essa applica. Non è una guida generale ai canali di deposito utilizzabili per ogni atto penale. Per valutare un deposito occorre ricostruire la norma applicabile alla data dell'invio, il tipo di impugnazione e il documento effettivamente trasmesso. Nel caso deciso, il punto determinante era l'assenza della firma digitale sull'atto del difensore, anche a fronte di un invio tramite PEC.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 aprile 2024, n. 15672, udienza 13 marzo 2024.

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