L'INAIL può rispondere del danno causato da una certificazione errata di esposizione all'amianto sulla quale il lavoratore abbia fatto affidamento per lasciare anticipatamente il lavoro. La sentenza della Cassazione n. 26620 del 14 ottobre 2024 riconduce questa situazione alla responsabilità da contatto sociale, compresa nella responsabilità disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile. Il punto è la tutela dell'affidamento nella certificazione dell'ente, quando la successiva revoca dell'accredito contributivo compromette il percorso pensionistico considerato al momento della cessazione del rapporto.
La massima ufficiale descrive una sequenza precisa: certificazione di esposizione all'amianto, accredito dei contributi figurativi, risoluzione anticipata del rapporto in considerazione dei requisiti pensionistici così maturati, successiva revoca dell'accredito per l'erroneità degli accertamenti. È su questo collegamento che si concentra il principio. Il documento dell'INAIL ha efficacia vincolante e proviene da un ente pubblico dotato di poteri di indagine e certificazione.
La Corte valorizza il rapporto assicurativo tra ente e lavoratore, caratterizzato da affidamento e cooperazione. Chi esercita quei poteri deve tenere conto della fiducia del destinatario quando sono in gioco beni essenziali della vita. La protezione riguarda quindi le conseguenze di una decisione lavorativa assunta sulla base della certificazione, secondo la situazione descritta dalla massima.
La rassegna indica il rigetto del ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Roma. Non riporta invece importi liquidati o criteri dettagliati di calcolo: il principio non permette di indicare quanto spetti a un altro lavoratore o di affermare che ogni revoca determini lo stesso esito.
Il riferimento alla responsabilità da contatto sociale individua un obbligo di protezione che nasce dalla relazione qualificata tra l'ente e il lavoratore. La Cassazione lo colloca nell'ambito dell'articolo 1218 del codice civile. Questa disposizione obbliga al risarcimento chi non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo che provi un'impossibilità derivante da causa non imputabile.
La qualificazione non equivale a un indennizzo automatico. Per valutare una richiesta occorre ricostruire quale certificazione sia stata rilasciata, quale errore abbia determinato la revoca e come il documento abbia inciso sulla scelta di risolvere anticipatamente il rapporto. Una generica aspettativa di pensionamento non riproduce, da sola, la sequenza considerata dalla massima.
L'articolo 1223 del codice civile comprende nel risarcimento la perdita subita e il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Nell'esame della vicenda bisogna dunque distinguere il problema dell'accredito contributivo dalle conseguenze economiche dell'affidamento nella certificazione. La sola esistenza dell'errore non fornisce una misura del danno.
L'articolo 1227 aggiunge due limiti generali: il concorso colposo del danneggiato può ridurre il risarcimento, mentre sono esclusi i danni evitabili con l'ordinaria diligenza. Queste sono regole del codice; la massima disponibile non consente di dire se siano state concretamente discusse o applicate nella sentenza n. 26620. Non si può perciò attribuire al lavoratore una condotta colposa né presumere che ogni conseguenza fosse evitabile.
Una verifica del problema può partire dalla raccolta della certificazione originaria, del provvedimento di revoca e delle comunicazioni relative alla posizione contributiva e pensionistica. Vanno poi affiancati i documenti sulla cessazione del rapporto e quelli relativi alle conseguenze economiche lamentate. La cronologia aiuta a valutare se e come la certificazione abbia preceduto e orientato la decisione di lasciare il lavoro.
Nota sulle fonti: questo approfondimento utilizza la massima ufficiale pubblicata nella rassegna della Cassazione, pagina 107, e le norme indicate sotto. Il testo integrale della sentenza non è disponibile nella documentazione consultata: non vengono ricostruiti ulteriori fatti, prove o dettagli della liquidazione.
Fonte: Codice civile, articoli 1218, 1223 e 1227, testo vigente consultato su Normattiva.