Responsabilità delle associazioni non riconosciute: commento all'Ordinanza n. 10490 del 2024

La recente Ordinanza n. 10490 del 18 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nel diritto delle associazioni non riconosciute: la responsabilità di chi agisce in nome e per conto di tali enti. La questione si presenta di particolare rilievo, considerando l'aumento delle associazioni non riconosciute e la necessità di chiarire i confini della loro operatività legale.

I presupposti della responsabilità ex art. 38 c.c.

La Corte, nel suo deliberato, ha confermato che la responsabilità prevista dall'articolo 38, comma 2, del Codice Civile, è strettamente legata all'effettivo svolgimento di attività negoziale per conto dell'associazione. Non basta, quindi, essere titolari della rappresentanza per vedersi attribuita una responsabilità: è necessaria la prova dell'attività concreta svolta.

RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'attore - Fattispecie. La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).

Onere probatorio e implicazioni pratiche

Un aspetto fondamentale emerso dall'ordinanza è l'onere probatorio a carico di chi invoca la responsabilità. Non basta dimostrare di rivestire una carica all'interno dell'associazione; è necessario fornire evidenza concreta delle azioni svolte per conto dell'ente. Questo implica una maggiore attenzione da parte di chi rappresenta associazioni non riconosciute riguardo alla documentazione delle proprie attività.

  • Importanza della registrazione delle attività svolte
  • Necessità di contratti scritti per le operazioni effettuate
  • Rischi legali derivanti da una cattiva gestione delle rappresentanze

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 10490 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in tema di responsabilità delle associazioni non riconosciute. Essa sottolinea come la mera titolarità della rappresentanza non possa costituire un presupposto sufficiente per attribuire responsabilità, richiedendo invece un'analisi approfondita dell'attività negoziale effettivamente svolta. Questo richiamo all'onere probatorio rende fondamentale per chi opera in queste realtà una gestione attenta e documentata delle proprie azioni, al fine di evitare conseguenze patrimoniali e legali sfavorevoli.

Studio Legale Bianucci