Il sequestro preventivo di un conto corrente è il provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, blocca le somme depositate mentre è in corso un procedimento penale. Di solito serve a garantire la futura confisca del profitto di un reato, spesso tributario. Non è una condanna e si può contestare: con il riesame, da chiedere entro dieci giorni, o con una richiesta di revoca quando le condizioni vengono meno.
Per un imprenditore, un amministratore o un professionista il blocco dei conti pesa subito su stipendi, fornitori, imposte e vita familiare. Le possibilità di ottenere il dissequestro dipendono però da poche domande precise: che tipo di sequestro è, quale somma colpisce e con quale motivazione, se il denaro bloccato deriva davvero dal reato. Dal 2025 l’ultima domanda conta più di prima.
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Che cos’è e chi lo dispone
Il codice di procedura penale prevede due forme di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). La prima, detta impeditiva, colpisce una cosa pertinente al reato quando lasciarla libera potrebbe aggravarne o protrarne le conseguenze, o agevolare altri reati: un conto usato proprio per far circolare il denaro di una frode. La seconda, la più frequente per i conti, colpisce le cose di cui è consentita la confisca e serve ad anticipare il risultato di una futura condanna.
Durante le indagini lo dispone il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato. Nei casi urgenti può provvedere direttamente il pubblico ministero, che deve chiedere la convalida al giudice entro quarantotto ore; se i termini non sono rispettati, o il giudice non convalida entro dieci giorni dalla richiesta, il sequestro perde efficacia (art. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p.).
Nella pratica la banca blocca le somme fino all’importo indicato nel decreto. Spesso il titolare se ne accorge da un pagamento respinto o da una comunicazione della filiale, prima ancora di avere in mano il provvedimento: per questo la legge fa decorrere il termine per il riesame anche dal giorno in cui si è avuta conoscenza del sequestro.
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Confisca diretta o per equivalente: perché conta
La confisca diretta colpisce il profitto o il prezzo del reato. Quella per equivalente, ammessa solo nei casi previsti dalla legge, colpisce altri beni del reo per un valore corrispondente, quando la confisca diretta non è possibile: per i reati tributari lo prevede l’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, che dal 1° gennaio 2027 diventerà l’art. 87 del testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
Per anni il denaro ha fatto eccezione: essendo un bene fungibile, la confisca delle somme trovate sul conto dell’autore del reato era considerata sempre diretta, anche quando quelle somme avevano un’origine lecita. Le Sezioni Unite hanno cambiato prospettiva: la confisca di denaro è diretta solo se si prova che proprio quelle somme derivano dal reato; altrimenti è per equivalente. Lo stesso vale per il sequestro che la prepara, con una motivazione proporzionata alla fase del procedimento (Cass. pen., Sez. Un., 26 settembre 2024, dep. 8 aprile 2025, n. 13783, Massini).
La differenza ha conseguenze concrete. Se il sequestro è per equivalente, valgono i suoi limiti: deve esistere una norma che lo consenta, il valore bloccato non può superare il profitto contestato e, quando gli indagati sono più di uno, ciascuno risponde solo di quanto ha effettivamente conseguito, senza solidarietà tra loro (stessa sentenza). Lo stipendio accreditato dopo i fatti o il ricavato della vendita di un immobile ereditato non sono, di regola, il profitto del reato.
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Il giudice deve spiegare perché non si può aspettare
Il sequestro anticipa una confisca che arriverà, se arriverà, solo con la condanna. Per questo le Sezioni Unite hanno stabilito che anche il sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, sia pure concisa, sul periculum in mora: le ragioni per cui, nell’attesa della fine del giudizio, il bene potrebbe essere disperso, trasformato o alienato (Cass. pen., Sez. Un., 24 giugno 2021, n. 36959, Ellade, richiamata da Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2026, n. 15479).
La Cassazione ha poi escluso gli automatismi, anche per la confisca obbligatoria dei reati tributari. Nella sentenza del 2026 ha annullato l’ordinanza di un tribunale del riesame che aveva giustificato il blocco con la sola «volatilità e fungibilità» del denaro e con la gravità delle condotte contestate, senza esaminare il comportamento degli indagati dopo i fatti e la loro situazione patrimoniale, documentata dalla difesa (Cass. pen., Sez. III, n. 15479/2026).
Per i reati tributari c’è una regola in più. Se il debito con il fisco è in corso di pagamento a rate, anche dopo un accertamento con adesione o una conciliazione, e i versamenti sono regolari, il sequestro finalizzato alla confisca non si dispone, salvo un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000).
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Come si contesta: riesame, revoca, Cassazione
Il riesame
Contro il decreto del giudice si può chiedere il riesame, anche nel merito (art. 322 c.p.p.). Possono proporlo l’indagato e il suo difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. La richiesta va presentata entro dieci giorni dall’esecuzione del sequestro o da quando l’interessato ne ha avuto conoscenza; decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento – per i decreti emessi a Milano, il Tribunale di Milano – entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 324 c.p.p.).
I motivi si possono indicare già nella richiesta e integrare all’udienza. Il tribunale può revocare il sequestro anche solo in parte, e la richiesta non sospende il blocco nel frattempo (artt. 322, comma 2, e 324, comma 7, c.p.p.).
La revoca e l’appello
Se le condizioni del sequestro vengono meno, anche per fatti successivi – un pagamento al fisco, una rateazione, documenti che dimostrano l’origine lecita delle somme –, si può chiederne la revoca in ogni momento (art. 321, comma 3, c.p.p.). Contro il rigetto si propone appello al tribunale (art. 322-bis c.p.p.).
Il ricorso per Cassazione
Contro le ordinanze del riesame e dell’appello si ricorre in Cassazione solo per violazione di legge. Entro gli stessi dieci giorni si può anche ricorrere direttamente in Cassazione contro il decreto del giudice, ma così il riesame non è più ammissibile (art. 325 c.p.p.): è una scelta da fare con attenzione, perché si rinuncia all’esame nel merito.
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Cosa fare nei primi dieci giorni
- Procurarsi il decreto e il verbale di esecuzione, e annotare la data in cui la banca ha bloccato il conto o in cui lo si è saputo: da lì decorre il termine.
- Leggere il decreto con il difensore: quale reato, quale importo, se il sequestro è diretto o per equivalente, come è motivato il pericolo.
- Ricostruire l’origine delle somme con gli estratti conto degli ultimi anni e i documenti di ogni entrata rilevante: stipendi, dividendi, vendite, successioni, finanziamenti.
- Documentare la situazione patrimoniale e la condotta successiva ai fatti: beni immobili, assenza di trasferimenti sospetti, pagamenti già fatti o rateazioni in corso con il fisco.
- Quantificare le esigenze dell’impresa o della famiglia, se il blocco compromette pagamenti indispensabili.
- Decidere la strada: riesame, ricorso diretto per Cassazione o richiesta di revoca, valutando anche come i motivi influiranno sul resto della difesa.
Nella difesa penale trattiamo il sequestro come parte della strategia complessiva: ciò che si sostiene al riesame resta negli atti. Se il sequestro riguarda un’ipotesi di evasione, il quadro dei reati e delle soglie è descritto nella pagina sui reati tributari e il pagamento del debito.
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Conti della società, conti cointestati e terzi
Quando il sequestro per equivalente colpisce una società chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la legge tiene conto della continuità dell’impresa. Se riguarda aziende, quote o liquidità, l’amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo agli organi societari al solo fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, vigilando e riferendo al giudice (art. 53, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2001).
Il coniuge o il familiare cointestatario non indagato può chiedere il riesame come persona a cui le somme sono state sequestrate o che ha diritto alla loro restituzione (art. 322 c.p.p.), dimostrando quale parte del saldo gli appartiene. Se la proprietà è contestata, il tribunale del riesame rimette la questione al giudice civile e nel frattempo mantiene il sequestro (art. 324, comma 8, c.p.p.).
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Un esempio
Pensiamo all’amministratore di una società milanese indagato per dichiarazione infedele. Il giudice dispone il sequestro per equivalente di 400.000 euro sui suoi conti personali, compreso un conto cointestato con la moglie su cui è depositato il ricavato della vendita di un appartamento ereditato da lei. Il decreto motiva il pericolo con la sola natura del denaro.
Al riesame la difesa può sostenere che la confisca per equivalente è ammessa solo quando quella diretta non è possibile, e il decreto deve spiegare perché; che il pericolo non è motivato in modo individualizzato; che, se il debito tributario è in rateazione e le rate sono pagate regolarmente, il sequestro non andava disposto. La moglie, a sua volta, può chiedere la restituzione della propria quota documentando l’origine delle somme. L’esito dipende dagli atti, ma ognuno di questi argomenti si costruisce in pochi giorni, con documenti precisi.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Codice di procedura penale, art. 321 (si apre in una nuova finestra) Le due forme di sequestro preventivo, la revoca e il sequestro d’urgenza del pubblico ministero con la convalida.
- Codice di procedura penale, artt. 322 e 324 (si apre in una nuova finestra) Chi può chiedere il riesame, termine di dieci giorni, tribunale competente, revoca parziale e controversie sulla proprietà.
- Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 325 (si apre in una nuova finestra) Appello contro le ordinanze sul sequestro e ricorso per Cassazione, anche diretto, per violazione di legge.
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis (si apre in una nuova finestra) Confisca diretta e per equivalente nei reati tributari; niente sequestro se il debito è in rateazione regolare. Dal 1° gennaio 2027: art. 87 D.Lgs. 173/2024.
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 53 (si apre in una nuova finestra) Sequestro preventivo nei confronti dell’ente e uso dei beni sequestrati per la continuità aziendale.
- Cass. pen., Sez. Un., 26 settembre 2024 (dep. 8 aprile 2025), n. 13783, Massini (si apre in una nuova finestra) La confisca di denaro è diretta solo se se ne prova la derivazione dal reato; tra concorrenti niente solidarietà; vale anche per il sequestro.
- Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2026 (dep. 29 aprile 2026), n. 15479 (si apre in una nuova finestra) Il pericolo non si motiva con la sola fungibilità del denaro: vanno esaminate condotta successiva e situazione patrimoniale.
- Cass. pen., Sez. Un., 24 giugno 2021, n. 36959, Ellade Anche il sequestro finalizzato alla confisca deve motivare, sia pure in modo conciso, il periculum in mora.




