Una perquisizione arriva di solito all’alba, a casa o in azienda, senza preavviso. Quello che si fa nelle ore successive conta: leggere il decreto, chiamare subito il difensore, non rilasciare dichiarazioni sui fatti, controllare il verbale prima di firmarlo. Poi ci sono dieci giorni per contestare il sequestro di documenti, telefoni e computer davanti al tribunale del riesame o, se nulla è stato sequestrato, per opporsi alla perquisizione stessa.
Spieghiamo che cosa possono fare gli investigatori, quali diritti ha chi subisce la perquisizione e come si contesta il sequestro dei dispositivi, alla luce di due decisioni della Cassazione del 2026.
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Il decreto di perquisizione: che cosa controllare
Di regola la perquisizione è disposta dal pubblico ministero con un decreto motivato, che indica che cosa si cerca e dove, e può essere eseguita da ufficiali di polizia giudiziaria delegati, come la Guardia di Finanza o i Carabinieri (art. 247 c.p.p.). All’inizio delle operazioni una copia del decreto va consegnata alla persona indagata, se presente, e a chi ha la disponibilità del luogo, con l’avviso che può farsi assistere da una persona di fiducia, purché reperibile subito (art. 250 c.p.p.).
Nel decreto conviene guardare tre cose: il reato per cui si procede, i luoghi indicati e gli oggetti cercati. Sono il perimetro dell’atto, e serviranno per valutare dopo se quanto è stato portato via vi rientra. In un’abitazione la perquisizione non può iniziare prima delle 7 né dopo le 20, salvo casi urgenti disposti per iscritto (art. 251 c.p.p.).
La polizia giudiziaria può perquisire anche senza decreto, ma solo in casi limitati, come la flagranza di reato: in quel caso trasmette il verbale al pubblico ministero entro quarantotto ore, e il pubblico ministero decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive (art. 352 c.p.p.).
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Durante la perquisizione: che cosa fare e che cosa evitare
La prima telefonata è al difensore. Quando procede a una perquisizione o a un sequestro, il pubblico ministero chiede all’indagato presente se ha un difensore di fiducia e, se non lo ha, ne nomina uno d’ufficio; il difensore ha diritto di assistere (art. 365 c.p.p.). Le operazioni non si fermano ad aspettarlo, per questo conviene chiamarlo subito.
- Non ostacolare le operazioni: chi le dirige può perquisire anche le persone presenti, con decreto motivato, e ordinare che nessuno si allontani fino alla fine (art. 250, comma 3, c.p.p.).
- Non parlare dei fatti: le domande della polizia giudiziaria all’indagato richiedono la presenza del difensore (art. 350, comma 3, c.p.p.). Le dichiarazioni spontanee non sono utilizzabili nel dibattimento, ma restano negli atti delle indagini.
- Segnalare la corrispondenza con l’avvocato: le comunicazioni tra l’indagato e il suo difensore non possono essere acquisite, salvo che siano esse stesse corpo del reato (art. 103, comma 6-bis, c.p.p.).
- Leggere il verbale prima di firmarlo, chiedere che vi siano annotate le proprie osservazioni e tenerne una copia: chi subisce il sequestro ha diritto alla copia del verbale (art. 258, comma 3, c.p.p.).
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Telefoni, computer e server: il sequestro dei dati
La legge consente di perquisire anche sistemi informatici, adottando misure che conservino i dati originali e ne impediscano l’alterazione (art. 247, comma 1-bis, c.p.p.). In pratica gli investigatori portano via il telefono o il computer, oppure ne fanno una «copia forense», cioè un duplicato integrale e certificato dei dati.
Su questo punto la Cassazione è ormai netta. Un sequestro che porta all’apprensione indiscriminata di tutti i dati di un dispositivo, senza criteri di selezione, viola il principio di proporzionalità: il decreto deve spiegare perché serve un sequestro così ampio oppure indicare quali informazioni si cercano, con quali criteri e in quale arco di tempo, e prevedere la restituzione dei dati non rilevanti. Con questa motivazione la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro di un telefono cellulare e ne ha ordinato la restituzione (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026, dep. 25 febbraio 2026, n. 7520).
Per chi subisce la perquisizione significa che il riesame non riguarda solo l’esistenza del reato ipotizzato: si può contestare anche l’ampiezza dell’apprensione dei dati, che in un telefono comprende messaggi, fotografie, posizioni e dati di terzi.
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In azienda: chi parla, chi firma, chi impugna
In un’impresa la perquisizione coinvolge persone diverse: il legale rappresentante, i manager indagati, i dipendenti, i sistemi informatici. Conviene che sia chiaro in anticipo chi riceve gli investigatori, chi chiama il difensore e chi, tra i responsabili informatici, li assiste nell’accesso ai server, così che la copia dei dati sia mirata e l’attività possa continuare.
C’è poi una questione che si pone dopo: chi può chiedere il riesame. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indagato può proporlo se indica un interesse concreto e attuale legato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione (Cass. pen., Sez. Un., dep. 27 febbraio 2026, n. 7983). Nella stessa sentenza hanno ricordato che l’imputato che impugna in proprio il sequestro di beni della società deve indicare un interesse riferibile alla sua posizione personale: per questo, quando i beni sono aziendali, va valutato subito se la richiesta debba essere presentata dalla società, tramite il legale rappresentante.
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Dopo: riesame del sequestro o opposizione alla perquisizione
Le strade sono due, e i termini sono brevi.
- Se c’è stato un sequestro, l’indagato, la persona a cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione possono chiedere il riesame, anche nel merito (art. 257 c.p.p.). La richiesta va depositata entro dieci giorni dall’esecuzione o da quando si è avuta conoscenza del sequestro, e decide il tribunale del capoluogo di provincia in composizione collegiale (art. 324 c.p.p.). Il riesame non sospende il sequestro.
- Se non è stato sequestrato nulla, contro il decreto di perquisizione del pubblico ministero è possibile l’opposizione al giudice, entro dieci giorni, a pena di decadenza; il giudice la accoglie se la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge (art. 252-bis c.p.p.). È uno strumento introdotto nel 2022, sollecitato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in più pronunce a partire dal caso Brazzi c. Italia del 2018, come ricordano le Sezioni Unite nella sentenza del 2026.
Dieci giorni passano in fretta: entro quel termine bisogna ottenere gli atti disponibili, valutare il decreto e scrivere i motivi. Se oltre ai documenti viene bloccato anche il denaro, le regole sono quelle del sequestro preventivo, di cui parliamo nell’articolo sul sequestro preventivo del conto corrente.
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Un esempio
Pensiamo a una società milanese il cui direttore finanziario è indagato per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Alle sette del mattino la Guardia di Finanza si presenta negli uffici e a casa sua con un decreto che autorizza la ricerca di documenti contabili e il sequestro di «ogni dispositivo informatico». Vengono portati via il portatile aziendale, il telefono personale e una copia integrale del server.
Le domande da porsi nei dieci giorni successivi sono concrete: il decreto indica un arco di tempo e criteri di ricerca dei dati? Il telefono personale era davvero necessario, o bastava una selezione mirata? Chi deve impugnare la copia del server, il manager o la società? Le risposte orientano il riesame e, spesso, consentono di ottenere la restituzione di quanto non serve alle indagini. Sui reati fiscali che più spesso sono all’origine di queste perquisizioni rimandiamo alla pagina sui reati tributari; l’assistenza nel diritto penale comprende anche la presenza del difensore durante le operazioni.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026 (dep. 25 febbraio 2026), n. 7520 (si apre in una nuova finestra) Sequestro di un telefono annullato: senza criteri di selezione e perimetro temporale dei dati viola la proporzionalità.
- Cass. pen., Sez. Un., dep. 27 febbraio 2026, n. 7983 (si apre in una nuova finestra) L’indagato può chiedere il riesame se allega un interesse concreto e attuale; richiama l’opposizione dell’art. 252-bis.
- Codice di procedura penale, artt. 247 e 250 (si apre in una nuova finestra) Decreto motivato, perquisizione informatica, copia del decreto e persona di fiducia.
- Codice di procedura penale, art. 251 (si apre in una nuova finestra) Perquisizioni domiciliari solo tra le 7 e le 20, salvo urgenza disposta per iscritto.
- Codice di procedura penale, artt. 350 e 365 (si apre in una nuova finestra) Diritto del difensore di assistere; domande all’indagato solo con il difensore; dichiarazioni spontanee.
- Codice di procedura penale, art. 103 (si apre in una nuova finestra) Divieto di acquisire le comunicazioni tra l’indagato e il suo difensore.
- Codice di procedura penale, artt. 257 e 324 (si apre in una nuova finestra) Riesame del sequestro: legittimati, dieci giorni, tribunale del capoluogo di provincia.
- Codice di procedura penale, art. 252-bis (si apre in una nuova finestra) Opposizione al decreto di perquisizione non seguito da sequestro, entro dieci giorni.




