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Blog · Diritto penale

Perquisizione in casa o in azienda: che cosa fare durante e dopo

Durante una perquisizione conviene leggere il decreto, chiamare il difensore e non parlare dei fatti. Dopo, ci sono dieci giorni per contestare il sequestro di documenti e dispositivi o la perquisizione stessa.

In breve

Il decreto
Gli investigatori devono consegnare copia del decreto, che indica il reato, i luoghi e le cose cercate: è il perimetro dell’intera operazione.
Il difensore
La persona indagata può chiamare subito il proprio avvocato e non è tenuta a rispondere a domande sui fatti senza di lui.
Telefoni e computer
La Cassazione richiede che il sequestro dei dati sia mirato: chi lo subisce può contestarne l’ampiezza davanti al giudice.
Dieci giorni
Per chiedere il riesame del sequestro, o per opporsi a una perquisizione senza sequestro, la legge concede dieci giorni.

Una perquisizione arriva di solito all’alba, a casa o in azienda, senza preavviso. Quello che si fa nelle ore successive conta: leggere il decreto, chiamare subito il difensore, non rilasciare dichiarazioni sui fatti, controllare il verbale prima di firmarlo. Poi ci sono dieci giorni per contestare il sequestro di documenti, telefoni e computer davanti al tribunale del riesame o, se nulla è stato sequestrato, per opporsi alla perquisizione stessa.

Spieghiamo che cosa possono fare gli investigatori, quali diritti ha chi subisce la perquisizione e come si contesta il sequestro dei dispositivi, alla luce di due decisioni della Cassazione del 2026.

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Il decreto di perquisizione: che cosa controllare

Di regola la perquisizione è disposta dal pubblico ministero con un decreto motivato, che indica che cosa si cerca e dove, e può essere eseguita da ufficiali di polizia giudiziaria delegati, come la Guardia di Finanza o i Carabinieri (art. 247 c.p.p.). All’inizio delle operazioni una copia del decreto va consegnata alla persona indagata, se presente, e a chi ha la disponibilità del luogo, con l’avviso che può farsi assistere da una persona di fiducia, purché reperibile subito (art. 250 c.p.p.).

Nel decreto conviene guardare tre cose: il reato per cui si procede, i luoghi indicati e gli oggetti cercati. Sono il perimetro dell’atto, e serviranno per valutare dopo se quanto è stato portato via vi rientra. In un’abitazione la perquisizione non può iniziare prima delle 7 né dopo le 20, salvo casi urgenti disposti per iscritto (art. 251 c.p.p.).

La polizia giudiziaria può perquisire anche senza decreto, ma solo in casi limitati, come la flagranza di reato: in quel caso trasmette il verbale al pubblico ministero entro quarantotto ore, e il pubblico ministero decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive (art. 352 c.p.p.).

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Durante la perquisizione: che cosa fare e che cosa evitare

La prima telefonata è al difensore. Quando procede a una perquisizione o a un sequestro, il pubblico ministero chiede all’indagato presente se ha un difensore di fiducia e, se non lo ha, ne nomina uno d’ufficio; il difensore ha diritto di assistere (art. 365 c.p.p.). Le operazioni non si fermano ad aspettarlo, per questo conviene chiamarlo subito.

  • Non ostacolare le operazioni: chi le dirige può perquisire anche le persone presenti, con decreto motivato, e ordinare che nessuno si allontani fino alla fine (art. 250, comma 3, c.p.p.).
  • Non parlare dei fatti: le domande della polizia giudiziaria all’indagato richiedono la presenza del difensore (art. 350, comma 3, c.p.p.). Le dichiarazioni spontanee non sono utilizzabili nel dibattimento, ma restano negli atti delle indagini.
  • Segnalare la corrispondenza con l’avvocato: le comunicazioni tra l’indagato e il suo difensore non possono essere acquisite, salvo che siano esse stesse corpo del reato (art. 103, comma 6-bis, c.p.p.).
  • Leggere il verbale prima di firmarlo, chiedere che vi siano annotate le proprie osservazioni e tenerne una copia: chi subisce il sequestro ha diritto alla copia del verbale (art. 258, comma 3, c.p.p.).

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Telefoni, computer e server: il sequestro dei dati

La legge consente di perquisire anche sistemi informatici, adottando misure che conservino i dati originali e ne impediscano l’alterazione (art. 247, comma 1-bis, c.p.p.). In pratica gli investigatori portano via il telefono o il computer, oppure ne fanno una «copia forense», cioè un duplicato integrale e certificato dei dati.

Su questo punto la Cassazione è ormai netta. Un sequestro che porta all’apprensione indiscriminata di tutti i dati di un dispositivo, senza criteri di selezione, viola il principio di proporzionalità: il decreto deve spiegare perché serve un sequestro così ampio oppure indicare quali informazioni si cercano, con quali criteri e in quale arco di tempo, e prevedere la restituzione dei dati non rilevanti. Con questa motivazione la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro di un telefono cellulare e ne ha ordinato la restituzione (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026, dep. 25 febbraio 2026, n. 7520).

Per chi subisce la perquisizione significa che il riesame non riguarda solo l’esistenza del reato ipotizzato: si può contestare anche l’ampiezza dell’apprensione dei dati, che in un telefono comprende messaggi, fotografie, posizioni e dati di terzi.

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In azienda: chi parla, chi firma, chi impugna

In un’impresa la perquisizione coinvolge persone diverse: il legale rappresentante, i manager indagati, i dipendenti, i sistemi informatici. Conviene che sia chiaro in anticipo chi riceve gli investigatori, chi chiama il difensore e chi, tra i responsabili informatici, li assiste nell’accesso ai server, così che la copia dei dati sia mirata e l’attività possa continuare.

C’è poi una questione che si pone dopo: chi può chiedere il riesame. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indagato può proporlo se indica un interesse concreto e attuale legato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione (Cass. pen., Sez. Un., dep. 27 febbraio 2026, n. 7983). Nella stessa sentenza hanno ricordato che l’imputato che impugna in proprio il sequestro di beni della società deve indicare un interesse riferibile alla sua posizione personale: per questo, quando i beni sono aziendali, va valutato subito se la richiesta debba essere presentata dalla società, tramite il legale rappresentante.

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Dopo: riesame del sequestro o opposizione alla perquisizione

Le strade sono due, e i termini sono brevi.

  1. Se c’è stato un sequestro, l’indagato, la persona a cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione possono chiedere il riesame, anche nel merito (art. 257 c.p.p.). La richiesta va depositata entro dieci giorni dall’esecuzione o da quando si è avuta conoscenza del sequestro, e decide il tribunale del capoluogo di provincia in composizione collegiale (art. 324 c.p.p.). Il riesame non sospende il sequestro.
  2. Se non è stato sequestrato nulla, contro il decreto di perquisizione del pubblico ministero è possibile l’opposizione al giudice, entro dieci giorni, a pena di decadenza; il giudice la accoglie se la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge (art. 252-bis c.p.p.). È uno strumento introdotto nel 2022, sollecitato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in più pronunce a partire dal caso Brazzi c. Italia del 2018, come ricordano le Sezioni Unite nella sentenza del 2026.

Dieci giorni passano in fretta: entro quel termine bisogna ottenere gli atti disponibili, valutare il decreto e scrivere i motivi. Se oltre ai documenti viene bloccato anche il denaro, le regole sono quelle del sequestro preventivo, di cui parliamo nell’articolo sul sequestro preventivo del conto corrente.

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Un esempio

Pensiamo a una società milanese il cui direttore finanziario è indagato per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Alle sette del mattino la Guardia di Finanza si presenta negli uffici e a casa sua con un decreto che autorizza la ricerca di documenti contabili e il sequestro di «ogni dispositivo informatico». Vengono portati via il portatile aziendale, il telefono personale e una copia integrale del server.

Le domande da porsi nei dieci giorni successivi sono concrete: il decreto indica un arco di tempo e criteri di ricerca dei dati? Il telefono personale era davvero necessario, o bastava una selezione mirata? Chi deve impugnare la copia del server, il manager o la società? Le risposte orientano il riesame e, spesso, consentono di ottenere la restituzione di quanto non serve alle indagini. Sui reati fiscali che più spesso sono all’origine di queste perquisizioni rimandiamo alla pagina sui reati tributari; l’assistenza nel diritto penale comprende anche la presenza del difensore durante le operazioni.

Norme e sentenze citate

Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.

  1. Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026 (dep. 25 febbraio 2026), n. 7520 (si apre in una nuova finestra) Sequestro di un telefono annullato: senza criteri di selezione e perimetro temporale dei dati viola la proporzionalità.
  2. Cass. pen., Sez. Un., dep. 27 febbraio 2026, n. 7983 (si apre in una nuova finestra) L’indagato può chiedere il riesame se allega un interesse concreto e attuale; richiama l’opposizione dell’art. 252-bis.
  3. Codice di procedura penale, artt. 247 e 250 (si apre in una nuova finestra) Decreto motivato, perquisizione informatica, copia del decreto e persona di fiducia.
  4. Codice di procedura penale, art. 251 (si apre in una nuova finestra) Perquisizioni domiciliari solo tra le 7 e le 20, salvo urgenza disposta per iscritto.
  5. Codice di procedura penale, artt. 350 e 365 (si apre in una nuova finestra) Diritto del difensore di assistere; domande all’indagato solo con il difensore; dichiarazioni spontanee.
  6. Codice di procedura penale, art. 103 (si apre in una nuova finestra) Divieto di acquisire le comunicazioni tra l’indagato e il suo difensore.
  7. Codice di procedura penale, artt. 257 e 324 (si apre in una nuova finestra) Riesame del sequestro: legittimati, dieci giorni, tribunale del capoluogo di provincia.
  8. Codice di procedura penale, art. 252-bis (si apre in una nuova finestra) Opposizione al decreto di perquisizione non seguito da sequestro, entro dieci giorni.

Diritto penale

Domande frequenti

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Si può rifiutare una perquisizione?

No: se c’è un decreto, o se ricorrono i casi in cui la polizia giudiziaria può procedere da sola, la perquisizione si esegue anche contro la volontà di chi la subisce, e chi la ostacola può essere trattenuto sul posto (art. 250 c.p.p.). Si può però chiedere copia del decreto, farsi assistere da una persona di fiducia e dal difensore, far annotare le proprie osservazioni nel verbale. Le contestazioni si fanno dopo, davanti al giudice, entro dieci giorni.

Mi hanno sequestrato il telefono: quando lo riavrò?

Dipende dal decreto e da come viene contestato. Spesso il telefono è restituito dopo l’estrazione della copia forense dei dati; il sequestro della copia resta però impugnabile. Con il riesame, entro dieci giorni, si può contestare che il sequestro non indichi quali dati si cercano, con quali criteri e in quale periodo: la Cassazione nel 2026 ha annullato per questo il sequestro di un cellulare (n. 7520).

Che differenza c’è tra riesame e opposizione alla perquisizione?

Il riesame riguarda il sequestro: si propone se qualcosa è stato portato via, anche nel merito, entro dieci giorni (artt. 257 e 324 c.p.p.). L’opposizione riguarda la perquisizione in sé, quando non è seguito alcun sequestro: si propone al giudice entro dieci giorni, che la accoglie se la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge (art. 252-bis c.p.p.).

Se perquisiscono l’azienda, chi deve impugnare il sequestro?

Dipende da chi ha interesse alla restituzione. Le Sezioni Unite nel 2026 hanno affermato che l’indagato può chiedere il riesame se indica un interesse concreto e attuale legato alla sua posizione (n. 7983). Quando i beni sequestrati sono della società, va valutato se la richiesta debba essere presentata dalla società stessa, tramite il legale rappresentante, eventualmente insieme a quella del manager indagato.

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