L’avviso di garanzia – nel codice di procedura penale «informazione di garanzia» – è l’atto con cui il pubblico ministero comunica a una persona che è indagata e la invita a nominare un difensore di fiducia. Non è un’accusa formale né una condanna: segnala che è in corso un’indagine e che sta per essere compiuto un atto al quale l’avvocato ha diritto di assistere.
Per chi lo riceve è però il momento in cui le scelte cominciano a contare. Che cosa si dice, a chi, con quali documenti e in quali tempi può incidere sullo sviluppo del procedimento molto più di quanto sembri nei primi giorni.
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Che cos’è e perché arriva
Il pubblico ministero invia l’informazione di garanzia, come dice oggi la legge, «a tutela del diritto di difesa»: quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, la notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (art. 369 c.p.p.). Accade, per esempio, prima di un interrogatorio o di un accertamento tecnico non ripetibile su persone, cose o luoghi destinati a modificarsi (art. 360 c.p.p.).
Ne deriva una conseguenza poco intuitiva: non tutti gli indagati ricevono un avviso di garanzia. Un’indagine può proseguire a lungo senza atti di questo tipo, e la persona può scoprirla solo con l’avviso di conclusione delle indagini. Anche in quel caso, al più tardi insieme a quell’avviso, il pubblico ministero deve comunicarle la nomina di un difensore d’ufficio e i diritti che le spettano (art. 369-bis c.p.p.).
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Cosa contiene dopo la riforma del 2024
La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha riscritto in parte l’art. 369 c.p.p. L’informazione di garanzia deve contenere la descrizione sommaria del fatto, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore di fiducia. Informa inoltre del diritto di conoscere le iscrizioni nel registro delle notizie di reato e della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Cambiano anche le modalità di consegna. La notifica tramite la polizia giudiziaria è ammessa solo in situazioni di urgenza che non consentono le modalità ordinarie e, in quel caso, la consegna deve avvenire in modo da garantire la riservatezza del destinatario. Il testo dell’atto, infine, non può essere pubblicato fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (artt. 369, comma 1-quinquies, e 114, comma 2, c.p.p.).
Il fatto descritto, le norme indicate e le date sono il primo perimetro dell’indagine: vanno letti con il difensore, perché orientano tutte le valutazioni successive.
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Cosa non significa
Ricevere un avviso di garanzia non equivale a essere rinviati a giudizio: al termine delle indagini il pubblico ministero può chiedere l’archiviazione. La legge tutela espressamente questa fase. La sola iscrizione nel registro delle notizie di reato non può, da sola, produrre effetti pregiudizievoli civili o amministrativi per la persona indagata (art. 335-bis c.p.p.).
Le autorità pubbliche, inoltre, non possono indicare pubblicamente come colpevole chi è indagato o imputato finché la colpevolezza non è accertata con una sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione l’interessato può chiedere la rettifica, da effettuare entro quarantotto ore se la richiesta è fondata (art. 2 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188).
Restano da valutare, caso per caso, gli obblighi che possono derivare da contratti, regolamenti interni, incarichi societari o regole di settore: è una verifica da fare subito, prima di comunicare la notizia a terzi.
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Quanto durano le indagini
I termini decorrono dall’iscrizione del nome della persona nel registro, non dalla data dell’avviso. Di regola il pubblico ministero deve concludere le indagini entro un anno; il termine è di sei mesi per le contravvenzioni e di un anno e sei mesi per i delitti più gravi elencati dall’art. 407, comma 2, c.p.p. (art. 405 c.p.p.). Per indagini complesse il giudice può concedere una sola proroga, per non più di sei mesi (art. 406 c.p.p.), entro una durata massima di diciotto mesi (un anno per le contravvenzioni), che diventano due anni per quei delitti (art. 407 c.p.p.).
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza non sono utilizzabili (art. 407, comma 3, c.p.p.). Per questo conta sapere quando è avvenuta l’iscrizione: l’indagato può chiedere alla Procura la comunicazione delle iscrizioni che lo riguardano, salvo per alcuni gravi delitti e salvo un segreto motivato di non oltre tre mesi (art. 335 c.p.p.).
Se dagli atti emerge che l’iscrizione è stata ritardata, si può chiedere al giudice di accertarlo e di retrodatarla. La richiesta va presentata entro venti giorni da quando si è potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, e il giudice la accoglie quando il ritardo è inequivocabile e non giustificato (art. 335-quater c.p.p.).
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Cosa fare subito
- Conservare l’atto con la busta o la relata di notifica: la data di consegna serve per calcolare i termini.
- Nominare un difensore di fiducia. In mancanza, la persona è assistita da un difensore d’ufficio, che va comunque retribuito se non ricorrono le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato (art. 369-bis c.p.p.).
- Chiedere la comunicazione delle iscrizioni, per conoscere la data e la qualificazione del fatto.
- Ricostruire i fatti con il difensore, raccogliendo e mettendo in ordine documenti, comunicazioni e date senza alterarli, e valutare se svolgere investigazioni difensive.
- Prepararsi all’atto annunciato. Davanti a un accertamento tecnico non ripetibile si possono nominare consulenti tecnici, che hanno diritto di partecipare e di formulare osservazioni e riserve; prima del conferimento dell’incarico l’indagato può anche riservarsi di chiedere l’incidente probatorio (art. 360 c.p.p.).
Per questo, nella difesa penale, interveniamo già dai primi atti: verificare subito contestazioni, termini e documenti evita scelte difficili da correggere più avanti.
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Cosa evitare
L’errore più frequente è cercare di «chiarire» da soli. Contattare la persona offesa, i possibili testimoni o gli altri indagati sui fatti del procedimento, cancellare messaggi o file, sollecitare versioni concordate: sono comportamenti che possono essere letti come pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, una delle ragioni per cui il giudice può disporre misure cautelari (art. 274 c.p.p.).
Vanno evitate anche le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria senza difensore, i commenti sui social network e le comunicazioni a colleghi, soci o clienti non concordate con l’avvocato. Il silenzio, invece, non è una colpa: la legge esclude che il rifiuto di rendere dichiarazioni o la mancata ammissione degli addebiti possano fondare quel pericolo (art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.).
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Imprenditori, manager e professionisti
Quando il fatto riguarda l’attività di una società, l’indagine sulla persona può coinvolgere anche l’ente. Una società risponde, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi la amministra o la dirige, o da chi è sottoposto alla loro vigilanza, se il reato rientra tra quelli previsti da quel decreto (art. 5 D.Lgs. 231/2001).
In questi casi la difesa della persona e quella della società vanno coordinate fin dall’inizio, evitando conflitti. L’ente partecipa al procedimento con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito (art. 39 D.Lgs. 231/2001): chi è coinvolto personalmente non dovrebbe gestire da solo anche la posizione dell’azienda.
Pensiamo all’amministratore di una società milanese che riceve un’informazione di garanzia alla vigilia di un accertamento tecnico sui server aziendali. Prima ancora di entrare nel merito, occorre nominare un consulente informatico, decidere chi rappresenta la società, sospendere le cancellazioni automatiche di dati e concordare che cosa comunicare internamente, senza toccare nulla di ciò che sarà oggetto dell’accertamento.
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Interrogatorio e conclusione delle indagini
Se il pubblico ministero deve interrogare l’indagato, lo invita a presentarsi con un atto che contiene la sommaria enunciazione del fatto e che va notificato almeno tre giorni prima; in caso di assenza senza legittimo impedimento può disporre l’accompagnamento coattivo (art. 375 c.p.p.). Prima dell’interrogatorio la persona viene avvertita che ciò che dice potrà essere usato nei suoi confronti e che ha facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.). La Corte costituzionale ha chiarito che questi avvertimenti vanno dati già prima delle domande previste dall’art. 21 delle norme di attuazione del codice, che precedono l’interrogatorio vero e proprio (sentenza n. 111/2023). Rispondere o tacere è una scelta da preparare con il difensore, dopo aver letto gli atti disponibili.
Al termine delle indagini, se non chiede l’archiviazione, il pubblico ministero notifica l’avviso di conclusione e deposita gli atti. Da quel momento ci sono venti giorni per esaminarli, presentare memorie e documenti, depositare le investigazioni difensive, chiedere nuovi atti di indagine o di essere interrogati, e in quest’ultimo caso il pubblico ministero deve procedere (art. 415-bis c.p.p.). È spesso il primo momento in cui si conosce davvero il materiale raccolto, e un’occasione concreta per ottenere l’archiviazione o impostare la scelta del rito.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Codice di procedura penale, art. 369 (informazione di garanzia) (si apre in una nuova finestra) Quando e a chi si notifica l’avviso di garanzia, che cosa deve contenere e come va consegnato.
- Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. n) (si apre in una nuova finestra) La riforma che ha introdotto la descrizione sommaria del fatto, la consegna riservata e il divieto di pubblicazione dell’atto.
- Codice di procedura penale, art. 335-bis (si apre in una nuova finestra) La sola iscrizione nel registro non può produrre effetti pregiudizievoli civili o amministrativi.
- Codice di procedura penale, art. 335-quater (si apre in una nuova finestra) La richiesta di retrodatazione dell’iscrizione tardiva: termini e presupposti.
- Codice di procedura penale, artt. 405–407 (si apre in una nuova finestra) Durata delle indagini, proroga, durata massima e inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza.
- Codice di procedura penale, art. 415-bis (si apre in una nuova finestra) L’avviso di conclusione delle indagini e i venti giorni per le iniziative della difesa.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 2 (si apre in una nuova finestra) Presunzione di innocenza: divieto per le autorità di indicare pubblicamente come colpevole l’indagato e diritto alla rettifica.
- Corte costituzionale, sentenza 5 giugno 2023, n. 111 (si apre in una nuova finestra) Gli avvertimenti sul diritto di non rispondere vanno dati prima delle domande previste dall’art. 21 delle norme di attuazione.




