In Italia non esiste il «prenup» dei film americani: il codice civile non disciplina i patti prematrimoniali e una parte di ciò che contengono all’estero, da noi, resta nulla. Gli accordi patrimoniali tra coniugi in vista di una possibile crisi, però, sono validi, se rispettano alcuni limiti precisi. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025.
Per chi porta nel matrimonio un patrimonio, un’impresa o i risparmi di una vita, e per le coppie con legami con più Paesi, la domanda non è se «si può fare un patto», ma che cosa si può decidere, con quale forma e dove passa il confine tra un accordo che regge e uno che un giudice dichiarerà nullo.
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Il limite della legge: diritti e doveri inderogabili
Il punto di partenza è l’art. 160 c.c.: gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Sono quelli dell’art. 143 c.c.: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.
Su questa base la Cassazione ha a lungo considerato nulli, per illiceità della causa, gli accordi con cui i coniugi fissano in anticipo il regime di un futuro divorzio, anche nella parte relativa all’assegno divorzile, che ha natura assistenziale ed è indisponibile. È l’orientamento che risale almeno a Cass. n. 8109/2000 e che l’ordinanza del 2025 richiama espressamente.
La legge offre invece strumenti espliciti per organizzare il patrimonio della coppia. Con una convenzione matrimoniale si può scegliere la separazione dei beni, così che ciascuno resti titolare esclusivo di ciò che acquista durante il matrimonio (art. 215 c.c.), oppure costituire un fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Le convenzioni richiedono l’atto pubblico a pena di nullità e si possono stipulare in ogni tempo; la scelta della separazione dei beni si può dichiarare anche nell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.).
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Cosa ha deciso la Cassazione nel 2025
Il caso nasce da una scrittura privata firmata nel 2011, anni prima della separazione. Il marito riconosceva che la moglie aveva contribuito con il proprio stipendio alle spese della famiglia e al mutuo per ristrutturare la casa, intestata solo a lui, e si impegnava a restituirle 146.400 euro in caso di separazione; lei rinunciava a favore di lui ad alcuni beni, tra cui un’imbarcazione, l’arredamento e somme in conto corrente. Separatosi nel 2019, il marito ne aveva chiesto la nullità per contrasto con gli artt. 143 e 160 c.c.
Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto l’accordo valido, e la Cassazione ha respinto il ricorso. L’accordo è un contratto atipico sottoposto a una condizione sospensiva lecita: la crisi del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma l’evento futuro e incerto da cui dipendono i suoi effetti, e l’accordo realizza interessi meritevoli di tutela (artt. 1322 e 1354 c.c.). Nessuna norma imperativa impedisce ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione alla separazione.
La Corte ha anche sottolineato che la somma pattuita non interferiva con l’assegno divorzile: nella scrittura non c’erano né la dicitura «una tantum» né una rinuncia al mantenimento. E ha osservato che la scrittura regolava l’assetto patrimoniale dei coniugi «in modo libero, ragionato ed equilibrato». Si tratta, precisa l’ordinanza, di un orientamento consolidato, che richiama tra le altre Cass. n. 23713/2012, n. 19304/2013, n. 11012/2021 e n. 13366/2024.
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Cosa si può decidere
Dalla giurisprudenza richiamata dalla Cassazione emerge un perimetro abbastanza chiaro. Sono stati ritenuti validi, ad esempio:
- il riconoscimento dei contributi di un coniuge, con l’obbligo di restituirli se la coppia si separa, anche nella forma di un prestito tra coniugi;
- l’attribuzione di beni determinati o la regolazione della divisione di quelli comuni per il caso di separazione o divorzio;
- una ripartizione delle spese familiari diversa da quella proporzionale, concordata durante il matrimonio;
- una rendita periodica inserita in una divisione di beni mobili e immobili, sottoposta alla condizione del divorzio.
A questi accordi si affiancano gli strumenti tipici: la separazione dei beni, il fondo patrimoniale e, per le coppie internazionali, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale. Insieme permettono di proteggere un’azienda di famiglia, un patrimonio ereditato o i risparmi di chi ha rinunciato per un periodo al proprio lavoro.
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Cosa resta escluso
Resta fuori dall’accordo, anzitutto, l’assegno divorzile: non si può fissare né escludere prima del divorzio. Quando il divorzio arriva, le parti possono concordare un pagamento in unica soluzione, se il tribunale lo ritiene equo, e da quel momento non si possono proporre ulteriori domande di contenuto economico (art. 5 L. 898/1970). Su quando e come spettano gli assegni, rinviamo alla nostra pagina sull’assegno di mantenimento e assegno divorzile.
Non si può derogare ai doveri personali del matrimonio, come la fedeltà o l’assistenza. Gli accordi che riguardano i figli minori restano sempre soggetti al controllo del giudice, che verifica che rispondano al loro miglior interesse, come ricorda anche l’ordinanza del 2025.
Infine, l’accordo non può regolare la successione: è nulla ogni convenzione con cui si dispone della propria successione e ogni atto con cui si dispone dei diritti su una successione non ancora aperta o vi si rinuncia, salvo il patto di famiglia (art. 458 c.c.). La pianificazione ereditaria va affidata agli strumenti propri, a cominciare dal testamento.
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Coppie internazionali: scegliere la legge applicabile
Quando la coppia ha legami con più Paesi, i regolamenti europei permettono di scegliere in anticipo alcune leggi applicabili. L’Italia partecipa a entrambi.
Per il regime patrimoniale, coniugi e futuri coniugi possono scegliere la legge dello Stato in cui almeno uno dei due ha la residenza abituale, o di cui uno dei due ha la cittadinanza, al momento dell’accordo (art. 22 Reg. UE 2016/1103). L’accordo va fatto per iscritto, datato e firmato da entrambi; se entrambi vivono in uno Stato che prevede forme ulteriori per le convenzioni matrimoniali, si applicano anche quelle: in Italia, per le convenzioni matrimoniali, l’atto pubblico (art. 23 del regolamento e art. 162 c.c.). Un cambiamento deciso durante il matrimonio vale, salvo diverso accordo, solo per il futuro.
Per separazione e divorzio, i coniugi possono scegliere tra la legge della residenza abituale comune, quella dell’ultima residenza comune se uno dei due vi abita ancora, quella della cittadinanza di uno dei due o la legge del giudice adito (art. 5 Reg. UE 1259/2010). Anche questo accordo va scritto, datato e firmato da entrambi, e si può concludere al più tardi quando si avvia la causa, salvo che la legge del giudice consenta di farlo anche dopo (artt. 5 e 7).
Un accordo già firmato all’estero secondo un’altra legge va riletto clausola per clausola: la parte sul regime patrimoniale può reggere, quella su mantenimento e figli segue regole diverse e va valutata a parte.
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Come scrivere un accordo che regga
Su questi accordi molto dipende dalla qualità della scrittura. Quando assistiamo una coppia nella loro preparazione, nel nostro lavoro di diritto di famiglia, curiamo in particolare alcuni punti:
- Spiegare le ragioni: chi ha contribuito, con quali somme, a quale bene. È ciò che ha permesso alla Cassazione di riconoscere nell’accordo del 2011 un riequilibrio meritevole di tutela.
- Conservare le prove: bonifici, estratti conto, atti di acquisto, contratti di mutuo.
- Tenere separate le clausole patrimoniali da tutto ciò che riguarda assegni e figli, così che un’eventuale contestazione non coinvolga l’intero accordo.
- Scegliere la forma giusta: l’atto pubblico per le convenzioni matrimoniali e, se vivete in Italia, per la scelta della legge del regime patrimoniale; la forma scritta, datata e firmata per gli altri accordi.
- Aggiornarlo quando cambiano i fatti: un’eredità, la nascita di un figlio, un trasferimento all’estero, l’ingresso in una società.
Pensiamo a una coppia che si sposa a Milano: lui ha quote di un’impresa di famiglia, lei è una manager che sospenderà il lavoro per qualche anno e finanzia con i propri risparmi la ristrutturazione della casa intestata a lui. Con un atto notarile possono scegliere la separazione dei beni; con una scrittura separata, riconoscere il contributo di lei e prevederne la restituzione in caso di separazione. Non possono, invece, stabilire oggi se e quanto lui le dovrà come assegno divorzile, né come saranno affidati i figli: su quei punti deciderà, se serve, il giudice.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Codice civile, art. 160 (diritti inderogabili) (si apre in una nuova finestra) Il limite di fondo: gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri che derivano dal matrimonio.
- Codice civile, art. 162 (forma delle convenzioni matrimoniali) (si apre in una nuova finestra) Atto pubblico a pena di nullità; convenzioni possibili in ogni tempo; separazione dei beni nell’atto di matrimonio.
- Codice civile, art. 458 (divieto di patti successori) (si apre in una nuova finestra) Perché un accordo tra coniugi non può regolare la successione né rinunciarvi.
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 (si apre in una nuova finestra) L’assegno divorzile e il pagamento in unica soluzione, se il tribunale lo ritiene equo.
- Regolamento (UE) 2016/1103, artt. 22–25 (si apre in una nuova finestra) Scelta della legge applicabile al regime patrimoniale e forma degli accordi, per le coppie internazionali.
- Regolamento (UE) n. 1259/2010, artt. 5 e 7 (si apre in una nuova finestra) Scelta della legge applicabile a separazione e divorzio e forma dell’accordo.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 50–51 (si apre in una nuova finestra) Il contratto di convivenza per le coppie non sposate: contenuto e forma.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 (si apre in una nuova finestra) Valido l’accordo tra coniugi sottoposto alla condizione della separazione; richiama Cass. 8109/2000, 23713/2012, 11012/2021 e 13366/2024.



