Quando uno dei coniugi vive all’estero, o la coppia ha vissuto in un altro Paese, il divorzio pone tre domande distinte: quale giudice può decidere, quale legge regola il divorzio, quale legge regola il mantenimento. Le risposte vengono da regolamenti europei diversi e spesso sono più di una: il divorzio si può chiedere in più Paesi, e il primo giudice adito ha la precedenza.
Per chi ha redditi, immobili o società in più Stati la scelta non è tecnica: cambia i tempi, la necessità di separarsi prima di divorziare, la durata e la misura dell’assegno. Vediamo come si ragiona, anche alla luce di due decisioni della Cassazione del 2025.
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Tre domande diverse: giudice, divorzio, mantenimento
Nell’Unione europea la competenza sul divorzio e sulla separazione è regolata dal Regolamento (UE) 2019/1111, che vale anche per la responsabilità genitoriale sui figli. La legge applicabile al divorzio è stabilita, per l’Italia, dal Regolamento (UE) 1259/2010, richiamato dalla legge italiana di diritto internazionale privato (art. 31 L. 218/1995).
Quel regolamento, però, esclude espressamente le obbligazioni alimentari, gli effetti patrimoniali del matrimonio e la responsabilità genitoriale (art. 1, par. 2). Il mantenimento del coniuge e dei figli segue il Regolamento (CE) 4/2009, che per la legge applicabile rinvia al Protocollo dell’Aia del 2007 (art. 15); il regime dei beni ha un regolamento proprio, di cui parliamo nell’articolo sui patti prematrimoniali. Lo stesso divorzio può quindi essere regolato da una legge, e l’assegno da un’altra.
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Quale giudice può pronunciare il divorzio
Sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova (art. 3 Reg. 2019/1111):
- la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale comune se uno dei due vi abita ancora;
- la residenza abituale del convenuto, o di uno dei coniugi se la domanda è congiunta;
- la residenza abituale di chi chiede il divorzio, se vi ha vissuto almeno un anno prima della domanda, oppure sei mesi se ne è cittadino.
Sono competenti anche i giudici dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini. I criteri sono alternativi: nella pratica, per una coppia internazionale, spesso sono competenti due Paesi, a volte tre.
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Chi deposita per primo
Se domande di divorzio o separazione tra gli stessi coniugi sono presentate in due Stati membri, il giudice adito per secondo sospende il procedimento finché il primo non ha accertato la propria competenza; accertata questa, il secondo si dichiara incompetente (art. 20 Reg. 2019/1111). Chi deposita per primo sceglie, di fatto, il Paese del divorzio.
Per questo la valutazione va fatta prima di muoversi, e prima che lo faccia l’altro coniuge. Le differenze tra gli ordinamenti possono essere rilevanti: in Italia, se si applica la legge italiana, il divorzio presuppone una separazione protratta da almeno dodici mesi, o sei se consensuale (art. 3 L. 898/1970); altri ordinamenti consentono il divorzio senza una separazione preliminare e regolano l’assegno con criteri e durate diversi.
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Quale legge regola il divorzio
I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile, tra quella della residenza abituale comune, quella dell’ultima residenza comune se uno vi abita ancora, quella della cittadinanza di uno dei due o quella del giudice adito (art. 5 Reg. 1259/2010). In Italia la scelta si fa per scrittura privata e anche nel corso del procedimento, fino alla conclusione della prima udienza, con una dichiarazione a verbale (art. 31, comma 2, L. 218/1995).
Senza scelta, la legge si individua a cascata (art. 8 Reg. 1259/2010): quella della residenza abituale comune quando è adito il giudice; altrimenti quella dell’ultima residenza comune, se è cessata da non più di un anno e uno dei due vi abita ancora; poi quella della cittadinanza comune; infine quella del giudice adito. La legge designata si applica anche se è quella di uno Stato extraeuropeo (art. 4), salvo che non preveda il divorzio o non dia ai coniugi pari condizioni di accesso, nel qual caso si applica la legge del giudice (art. 10).
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Un divorzio italiano con la legge inglese
Un caso deciso dalla Cassazione mostra come funziona in concreto (Cass. civ., Sez. I, sent. 29 agosto 2025, n. 24187). Due coniugi sposati a Londra nel 2002 vivevano nel Regno Unito; nel 2017 la moglie tornò in Italia e il marito chiese il divorzio al Tribunale di Ragusa. Accertata la giurisdizione italiana, il tribunale applicò la legge inglese come legge dell’ultima residenza abituale comune, dove il marito viveva ancora, e quindi il Matrimonial Causes Act del 1973.
L’assegno fu stabilito secondo i criteri inglesi (redditi e capacità di guadagno, bisogni, tenore di vita, età e durata del matrimonio, contributi alla famiglia) in 1.400 euro al mese, dalla domanda fino al trentaseiesimo mese dopo il deposito della sentenza: un limite di durata fissato in applicazione della legge inglese. Il tribunale ritenne inverosimile la dichiarazione patrimoniale del marito, che indicava 20.000 euro di reddito annuo, mentre la richiesta di informazioni al Regno Unito era rimasta senza risposta. La Cassazione ha respinto il ricorso del marito.
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Il mantenimento dei figli e del coniuge
Per il mantenimento la competenza segue regole proprie: tra le altre, è competente il giudice del luogo in cui risiede abitualmente il convenuto oppure quello in cui risiede abitualmente il creditore, cioè chi chiede il mantenimento (art. 3 Reg. 4/2009). Le Sezioni Unite hanno applicato questa regola a due genitori albanesi, divorziati in Albania e residenti in Italia con i figli: la giurisdizione sul mantenimento dei figli è italiana, perché il regolamento vale anche per i cittadini di Paesi extraeuropei (Cass. civ., Sez. Un., ord. 17 agosto 2025, n. 23425).
La legge applicabile al mantenimento si stabilisce invece con il Protocollo dell’Aia del 2007, e può non coincidere con quella del divorzio. Se si applica la legge italiana, i criteri dell’assegno al coniuge sono quelli che descriviamo nella pagina sull’assegno di mantenimento e divorzile.
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Che cosa fare prima di depositare
Pensiamo a un manager italiano sposato con una cittadina olandese: la coppia ha vissuto ad Amsterdam, dove la moglie abita ancora, e lui è rientrato a Milano otto mesi fa. Possono decidere i giudici olandesi, perché nei Paesi Bassi c’è l’ultima residenza comune e vi abita la convenuta, ma anche quelli italiani, perché il marito è cittadino italiano e risiede a Milano da più di sei mesi. Se non hanno scelto la legge, anche il giudice di Milano applicherebbe la legge olandese, perché la residenza comune è cessata da meno di un anno e la moglie vive ancora lì.
- Ricostruire date e residenze: dove ha vissuto ciascuno, da quando, con quali documenti (contratti, iscrizioni anagrafiche, lavoro, scuola dei figli).
- Cercare accordi già firmati: una scelta della legge applicabile può trovarsi in un accordo prematrimoniale o in un contratto stipulato all’estero.
- Confrontare gli esiti nei Paesi competenti, con un collega del posto: tempi, necessità della separazione, assegno, divisione dei beni.
- Raccogliere le informazioni patrimoniali all’estero prima di iniziare: ottenerle durante la causa, tramite le autorità di un altro Stato, può richiedere molto tempo.
Una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta negli altri senza procedimenti particolari, anche per aggiornare i registri dello stato civile quando non è più impugnabile (art. 30 Reg. 2019/1111). Assistiamo coppie e coniugi che vivono tra l’Italia e l’estero nelle cause di separazione e divorzio, in italiano e in inglese.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 29 agosto 2025, n. 24187 (si apre in una nuova finestra) Divorzio pronunciato in Italia con la legge inglese dell’ultima residenza comune; assegno per trentasei mesi.
- Cass. civ., Sez. Un., ord. 17 agosto 2025, n. 23425 (si apre in una nuova finestra) Giurisdizione sul mantenimento dei figli secondo l’art. 3 del Reg. 4/2009, anche per cittadini extraeuropei.
- Regolamento (UE) 2019/1111, artt. 3, 20 e 30 (si apre in una nuova finestra) Giudici competenti per il divorzio, precedenza del giudice adito per primo, riconoscimento delle decisioni.
- Regolamento (UE) 1259/2010, artt. 1, 4, 5, 8 e 10 (si apre in una nuova finestra) Legge applicabile al divorzio: scelta dei coniugi, criteri in mancanza di scelta, esclusione del mantenimento.
- Regolamento (CE) 4/2009, artt. 3 e 15 (si apre in una nuova finestra) Giudice competente per il mantenimento e rinvio al Protocollo dell’Aia del 2007 per la legge applicabile.
- Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 31 (si apre in una nuova finestra) Rinvio al Reg. 1259/2010; scelta della legge per scrittura privata o a verbale fino alla prima udienza.
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 3 e 5 (si apre in una nuova finestra) Separazione di dodici o sei mesi prima del divorzio; criteri dell’assegno divorzile.



